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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 43841/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che nel riportarsi ai motivi di ricorso e alla memoria depositata, insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 gennaio 2021 la Corte di appello di Genova, a seguito di appello del Pubblico Ministero e della parte civile, ha riformato la sentenza pronunciata in data 24 novembre 2016 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale quest'ultimo era stato assolto dal reato di cui all'art. 479 in relazione all'art. 476, secondo comma, cod. pen. (l'aggravante di cui al secondo comma è stata contestata nel corso dell'udienza dibattimentale), e lo ha condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 2 di reclusione condizionalmente sospesa, oltre statuizioni accessorie e risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.

Al ricorrente è contestato di avere - nella qualità di ingegnere libero professionista incaricato dall'amministrazione comunale di Genova con determina dirigenziale n. 5 del 22 gennaio 2001 di collaudare le opere di urbanizzazione secondaria consistenti nella sistemazione a verde pubblico attrezzato della copertura di un parcheggio interrato - opera realizzata attraverso convenzione tra il soggetto costruttore e il Comune - falsamente attestato nella relazione e nel certificato di collaudo e, quindi, nell'esercizio delle sue funzioni, che le opere di urbanizzazione secondaria erano ultimate e conformi al progetto approvato con la citata convenzione, laddove in realtà vi erano evidenti e gravi difformità rispetto: -alla posa in opera dei tubi drenanti (collocazione di 20 metri di tubi a fronte dei 260 metri previsti); -alla rete dei tubi in p.v.c., all'acciottolato di fiume, alla scala esterna, elementi del tutto assenti; -alla posa in opera dei grigliati in acciaio, collocati in maniera non stabile; -all'impianto di irrigazione del tutto insufficiente; - all'impianto elettrico realizzato con linea esterna e non interrato; - ai posti in auto per i disabili realizzati nel numero di uno anziché di due; - all'ascensore non funzionante.

Come detto, è stata contestata la circostanza aggravante di essere il certificato di collaudo destinato a far fede fino a querela di falso. [OSCURATO:PERSONA] il 22 aprile 2008.

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge che si traduce in mancanza assoluta di motivazione e vizio di motivazione in relazione al fatto oggetto di imputazione.

Lamenta la difesa che la sentenza impugnata, nel ribaltare la sentenza assolutoria, non solo non è sorretta da una motivazione rafforzata, ma non si confronta con gli argomenti specificamente utilizzati dal giudice di primo grado, né offre evidenze di segno contrario che depongano per la falsità dell'atto.

2.1.1. La sentenza evidenzia che i falsi di cui al capo di imputazione sono stati confermati dal perito nominato dal GIP, riscontrati dalla parte civile e di fatto non smentiti dall'imputato, laddove al contrario l'imputato ha confutato ogni addebito depositando memorie e produzioni documentali a supporto e a cui la sentenza impugnata non fa cenno alcuno.

2.1.2. Quanto alle difformità costituite dall' assenza di acciottolato di fiume, dalla presenza di sette panchine invece di dieci e dalla scala esterna che mancava, siffatte difformità erano state sanate con la conseguenza che il giudizio di non difformità tra quanto verificato in loco e quanto indicato in convenzione è corretto in ragione della sanatoria, argomento utilizzato nel giudizio di primo grado, senza che la sentenza impugnata motivi in ordine alla difforme valutazione operata. 2.1.3 La sentenza impugnata non spiega le ragioni per le quali le sommarie informazioni rese da Varone e Viale (acquisite con il consenso delle parti), delegati dal Comune di Genova per svolgere funzioni di alta sorveglianza, che fanno specifico riferimento ad accordi verbali intervenuti tra l'impresa costruttrice e l'alta vigilanza che giustificherebbero l'esistenza di alcune difformità sulle quali era stato raggiunto un accordo, non siano attendibili, qualificando siffatti accordi quale mere illazioni.

Né in ragione di siffatte argomentazioni ha proceduto a rinnovare la istruttoria dibattimentale in relazione a siffatte dichiarazioni.

2.1.3. La sentenza impugnata evidenzia che dalle relazioni tecniche in atti emerge una descrizione dei luoghi tale da rendere impossibile la mancata constatazione dei vizi e delle manchevolezze delle opere, ma proprio la descrizione che opera del sito (recinzioni pericolanti, cavi elettrici scoperti, ascensore non funzionante) evoca un difetto di manutenzione che si comprende se solo si considera che il collaudo tecnico amministrativo dell'opera avvenne, per un ritardo nella nomina del collaudatore, circa tre anni dopo rispetto alla ultimazione dei lavori.

2.1.4. La sentenza impugnata non motiva in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni di Varone, Viale e Farini circa il fatto che l'ascensore e le griglie erano opere escluse dall'oggetto di collaudo; non motiva circa la difformità addebitata al ricorrente sul numero di posti auto che il ricorrente indica in due laddove ve ne era uno solo.

Al riguardo, nella sentenza di primo grado si richiamano le dichiarazioni del Viale che fa riferimento ai parcheggi per disabili al plurale e all'atto di asseverazione del Notaio che indica parcheggi in numero superiori ad uno.

2.1.5. La sentenza di primo grado aveva motivato circa la difformità indicata per i nnassetti (indicati come di spessore di 5 centimetri anziché di 20 cm) ritenendo trattarsi di un equivoco in cui si era incorsi nel progetto, non essendo possibile, come spiegato dal perito, che un solaio potesse sostenere un sovraccarico relativo a massetti di tale spessore; sul punto la sentenza impugnata non fornisce alcuna motivazione circa la non condivisione del giudizio di primo grado.

2.1.6. Incoerente appare la motivazione della sentenza impugnata laddove sostiene che il collaudo abbia attestato il falso in ordine al sistema di drenaggio e di irrigazione avendo in realtà il ricorrente riferito sul punto che la Direzione dei lavori, l'impresa e l'[OSCURATO:PERSONA] avevano assicurato la corrispondenza fra quanto richiesto e quanto eseguito, essendo particolarmente difficile l'ispezione, avendo invece il giudice di primo grado motivato sulla circostanza che il ricorrente aveva fatto affidamento su quanto riferitogli da altri.

La asseverazione dunque non è falsa, potendosi al più rimproverare al ricorrente di essersi fidato di quanto riferitogli da altri.

2.1.7. La sentenza impugnata non motiva e non si confronta con la motivazione del giudice di primo grado la quale aveva escluso la falsa asseverazione sulla mancanza delle ringhiere e sulla realizzazione dell'impianto elettrico esterno anziché con linea interrata, richiamando quanto emerso in dibattimento in ordine al fatto che la tavola progettuale allegata alla convenzione non prevedeva le ringhiere e sulla circostanza che alcuna obiezione sul punto fu sollevata dall'alta sorveglianza.

2.1.8. La sentenza impugnata motiva la sussistenza dell'elemento soggettivo sulla circostanza che il ricorrente era a conoscenza del contenzioso esistente tra Condominio e soggetto attuatore, omettendo di valutare che nel certificato di collaudo si dà atto non solo che le difformità rilevate in un primo accesso del 2005 furono oggetto di successiva sanatoria, ma anche della esistenza di una accesa controversa tra condomino e soggetto attuatore che, tuttavia, non assumevano rilevanza quanto alla collaudabilità dell'opera trattandosi di questioni private.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge per omessa rinnovazione>tr-uttoria ai sensi dell'istruttoria dibattimentale in relazione ai testi Varone, Viale, Farini, Mistruzzi e Maggiorelli.

La Corte non ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria in relazione ad alcune dichiarazioni che sono apparse decisive ai fini del ribaltamento della decisione.

Con particolare riferimento al perito Mistruzzi, le cui conclusioni erano state disattese dal tribunale in primo grado e accolte dalla sentenza impugnata; al consulente della difesa Maggiorelli in relazione al quale la sentenza impugnata non opera alcun riferimento.

Egualmente a dirsi delle dichiarazioni rese dai testi Varone, Viale e Farini anche se le loro dichiarazioni sono state acquisite con il consenso delle parti e in primo grado non sono stati escussi.2.3.

Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla natura fidefaciente dell'atto di collaudo.

Osserva il ricorrente che la piena prova e la non sindacabilità ad opera dell'autorità giudiziaria non sono conciliabili con un atto a contenuto valutativo.

L'atto fidefaciente si caratterizza per il fatto che non è verificabile quanto ivi riferito e per il fatto che quanto riferito è un accadimento.

La valutazione è incompatibile con la fede privilegiata.

La Corte di Appello non ha motivato sul punto in quanto al di là della sicura riferibilità soggettiva dell'atto al pubblico ufficiale autorizzato per legge ad emetterlo, manca totalmente nella sentenza impugnata l'indicazione dei fatti giuridicamente rilevanti avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e dallo stesso attestati in quanto visti o sentiti.

Con la eliminazione della richiamata aggravante il reato risulterebbe prescritto alla data del 22 ottobre 2015 anteriormente alla pronunzia assolutoria della sentenza di primo grado.

2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo.

Riprendendo le doglianze già esposte nel primo motivo il ricorrente evidenzia che dagli atti non è emersa alcuna prova o indizio di collusione o accordo del ricorrente con l'impresa che possa far configurare il dolo di falso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.

1. Il motivo di ricorso relativo alla intervenuta estinzione del reato per prescrizione è fondato.

Il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni 12 e mesi 6, da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato, come risulta dal capo di imputazione, in data 22 aprile 2008.

Calcolando detto termine dalla data suddetta, e sommando allo stesso le cause di sospensione della prescrizione rilevabili dalla lettura degli atti quali: -giorni 76 di sospensione durante il dibattimento di primo grado; - giorni 161 di sospensione durante il processo di secondo grado il reato risulta estinto in data 19 giugno 2021.In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

2. Occorre rammentare come, nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice o dalla Corte d'appello, in seguito a costituzione di parte civile nel processo, è preciso obbligo del giudice, anche di legittimità, secondo il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen., esaminare il fondamento dell'azione civile e verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno la condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunciate nei precedenti gradi (ex multis, v.

Sez. 5, Sentenza n. 10952 del 09/11/2012, dep. 08/03/2013, Rv. 255331), con l'obbligo dunque di valutare la fondatezza dei motivi di ricorso proposti.

2.1. Il secondo motivo è fondato.

2.1.1. Alla base di ogni considerazione in tema di progressione processuale sfavorevole, si pone il dato della «ontologica contraddittorietà della decisione sulla colpevolezza dell'imputato, derivante da due sentenze dal contenuto antitetico, pur essendo entrambe fondate sulle medesime prove in correlazione con il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"».

Entro siffatti parametri si è articolato l'intenso dibattito giurisprudenziale, orientato dai principi convenzionali e costituzionali di riferimento, sfociato in diverse pronunce di questa Corte a Sezioni unite.

Già nel 2005 le Sezioni Unite sono giunte ad affermare che la sentenza che riformi totalmente, in senso assolutorio o di condanna, la decisione di primo grado deve delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e, in caso di omissione, l'imputato può dedurre con ricorso per cassazione la relativa mancanza di motivazione (Sez.

U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674, che, sul punto, ha ribadito quanto già statuito da Sez.

U., n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093;

V. Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638).

Si correla a tale principio quello della c.d. motivazione rafforzata, secondo il quale «il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Sez.

U., Mannino, Rv. 231679).

La combinazione degli enunciati principi ha consentito alla giurisprudenza di questa Corte di ritenere «che le fondamentali garanzie di cui agli artt. 24, comma secondo, e 111 Cost. attinenti al pieno esercizio delle facoltà difensive, anche per i profili della formazione della prova nel contraddittorio fra le parti e dell'obbligo di valutazione della stessa nel rispetto dei canoni di legalità e razionalità, siano riconosciute ed assicurate nel giudizio di appello instaurato a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria di primo grado» (Sez.

U, Mannino, ibidem).

Il riconoscimento del "rango sub-costituzionale" delle norme della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della portata ermeneutica del "diritto consolidato" convenzionale (Corte cost. nn. 348-349 del 22/10/2007 e n. 49 del 14/01/2015) ha impresso un ulteriore e decisivo passo nella definizione dei canoni a cui deve ispirarsi la progressione processuale sfavorevole in seguito alla sentenza Dan c.

Moldavia del 5 luglio 2011, con la quale la Corte EDU ha ribadito il seguente consolidato principio: «Se una Corte d'Appello è chiamata ad esaminare un caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell'innocenza del ricorrente, essa non può, per una questione di equo processo, determinare correttamente tali questioni senza una valutazione diretta delle prove [....] La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità.

La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate [....]».

In linea con il suddetto principio di diritto, si è posta la sentenza delle Sezioni Unite n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, che, dopo avere fatto propria la motivazione della Corte EDU in merito ai principi di "contraddittorio", "oralità" ed "immediatezza" e valorizzato, altresì, da una parte, il principio della motivazione rafforzata e, dall'altra, quello dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", ha concluso affermando che «il giudice di appello, investito dalla impugnazione del pubblico ministero che si dolga dell'esito assolutorio di primo grado adducendo una erronea valutazione sulla concludenza delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado», dandosi altrimenti luogo ad un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; regula iuris ritenuta dalle Sezioni Unite necessitata anche dal canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", codificato dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., e dai principi del "contraddittorio", "oralità", "immediatezza" nella formazione della prova e "motivazione" del giudice di merito che regolano il processo (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta cit., Rv. 267492).

Nella stessa pronuncia, le Sezioni Unite della Corte hanno precisato come la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio, delle prove dichiarative ritenute decisive costituisca una scelta obbligata anche in caso di riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado ai soli fini civili, allorché fondata - appunto - su un diverso apprezzamento della prova dichiarativa (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta cit., Rv. 267489; analogamente, nel caso di giudizio abbreviato, cfr. Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 26978701; ancora, sull'overtuming ai soli effetti civili, Sez. 6, n. 52544 del 07/10/2016, Morii, Rv. 268579).

L'elaborazione giurisprudenziale accennata ha costituito la traccia dell'intervento riformatore introdotto con la legge n. 103 del 2017 che, con l'art. 1, comma 58, ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, introdotto nell'art. 603 cod. proc. pen. il comma 3-bis, a norma del quale «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

Dalla lettura dei lavori parlamentari e della Relazione governativa, si desume come il legislatore abbia inteso recepire, normandolo, il consolidato principio di diritto enunciato dalla Corte EDU con la sentenza Dan c.

Moldavia, alla quale hanno fatto seguito le citate Sezioni Unite "Dasgupta" e "Patalano".

Si è, quindi, data soluzione, a livello legislativo, al tema relativo alla modalità con la quale si deve tutelare il contraddittorio nell'ipotesi in cui sia appellata una sentenza di assoluzione, essendosi stabilito che, relativamente a questa ristretta ipotesi, il contraddittorio dev'essere implementato con il principio dell'oralità anche in appello, perché è questo il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni.

La ratio legis va rinvenuta, pertanto, nella tutela del contraddittorio posto che «dal lato dell'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica un'efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell'appello del pubblico ministero che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano poste a sostegno della tesi di accusa» (Sez.

U. Dasgupta).

2.1.2. La sentenza impugnata non si è conformata ai principi enunciati.

Nel ribaltare la pronuncia liberatoria sulla base di un diverso apprezzamento delle prove dichiarative ritenute decisive la Corte di appello ne ha svolto una riconsiderazione meramente cartolare, omettendo di rinnovarne la riassunzione, in violazione dei principi di oralità ed immediatezza.

Dal testo della sentenza impugnata emerge, all'evidenza e già dal tenore semantico dell'argomentazione, la diversa (ri)valutazione d'attendibilità delle dichiarazioni rese: -dal perito Mistruzzi, le cui conclusioni erano state disattese dal tribunale in primo grado e accolte dalla sentenza impugnata; -dalle dichiarazioni rese dai testi Varone, Viale e Farini anche se le loro dichiarazioni sono state acquisite con il consenso delle parti e in primo grado non erano stati escussi.

Prove dichiarative alle quali il giudice d'appello ha assegnato valore determinante del proprio convincimento, in riforma della sentenza assolutoria fondata sulle medesime prove, impugnata dalla parte civile.

In altri termini, la sentenza d'appello non si è limitata ad attribuire diversa valenza giuridica ai fatti riferiti, qualificandoli nei termini di cui alla contestazione, ma ha compiuto una riedizione delle prove orali, postulandone l'attendibilità pur senza procedere alla diretta escussione.

Donde la fondatezza del motivo di ricorso.

Quanto alle peculiarità dei contributi dichiarativi nel caso in esame e cioè la qualità di perito del Mistruzzi e non di teste, nonché la mancata escussione di Varone, Viale e Farini in primo grado in ragione della acquisizione delle loro dichiarazioni con il consenso delle parti, siffatte peculiarità non escludono la fondatezza del motivo e la necessità di una rinnovazione istruttoria.

Al riguardo può richiamarsi l'orientamento di questa Corte con riferimento alla nuova escussione del perito, non escusso in primo grado in sede di giudizio abbreviato in base al quale" Le dichiarazioni rese dal perito nel corso del giudizio abbreviato, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste per il giudice di appello l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale, qualora la riforma della sentenza di assoluzione si fondi sul diverso apprezzamento delle dichiarazioni peritali rese in primo grado." (Sez. 6, n. 15255 del 19/02/2020, Prota, Rv. 278878, sulla scia di Sez.

U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 01).Si comprende, dunque, dalle richiamate pronunzie che la rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello privilegia in ogni caso i valori della immediatezza e dell'oralità, laddove il contributo dichiarativo si caratterizzi per la sua decisività. 3.L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi e l'ulteriore conseguenza dell'annullamento agli effetti civili della impugnata sentenza con la trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte a sezioni Unite ha fissato il principio in base al quale: " In caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez.

U. n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228).

PQM Annulla senza rinvio la sent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che nel riportarsi ai motivi di ricorso e alla memoria depositata, insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 gennaio 2021 la Corte di appello di Genova, a seguito di appello del Pubblico Ministero e della parte civile, ha riformato la sentenza pronunciata in data 24 novembre 2016 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale quest'ultimo era stato assolto dal reato di cui all'art. 479 in relazione all'art. 476, secondo comma, cod. pen. (l'aggravante di cui al secondo comma è stata contestata nel corso dell'udienza dibattimentale), e lo ha condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 2 di reclusione condizionalmente sospesa, oltre statuizioni accessorie e risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile. Al ricorrente è contestato di avere - nella qualità di ingegnere libero professionista incaricato dall'amministrazione comunale di Genova con determina dirigenziale n. 5 del 22 gennaio 2001 di collaudare le opere di urbanizzazione secondaria consistenti nella sistemazione a verde pubblico attrezzato della copertura di un parcheggio interrato - opera realizzata attraverso convenzione tra il soggetto costruttore e il Comune - falsamente attestato nella relazione e nel certificato di collaudo e, quindi, nell'esercizio delle sue funzioni, che le opere di urbanizzazione secondaria erano ultimate e conformi al progetto approvato con la citata convenzione, laddove in realtà vi erano evidenti e gravi difformità rispetto: -alla posa in opera dei tubi drenanti (collocazione di 20 metri di tubi a fronte dei 260 metri previsti); -alla rete dei tubi in p.v.c., all'acciottolato di fiume, alla scala esterna, elementi del tutto assenti; -alla posa in opera dei grigliati in acciaio, collocati in maniera non stabile; -all'impianto di irrigazione del tutto insufficiente; - all'impianto elettrico realizzato con linea esterna e non interrato; - ai posti in auto per i disabili realizzati nel numero di uno anziché di due; - all'ascensore non funzionante. Come detto, è stata contestata la circostanza aggravante di essere il certificato di collaudo destinato a far fede fino a querela di falso. [OSCURATO:PERSONA] il 22 aprile 2008. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge che si traduce in mancanza assoluta di motivazione e vizio di motivazione in relazione al fatto oggetto di imputazione. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata, nel ribaltare la sentenza assolutoria, non solo non è sorretta da una motivazione rafforzata, ma non si confronta con gli argomenti specificamente utilizzati dal giudice di primo grado, né offre evidenze di segno contrario che depongano per la falsità dell'atto. 2.1.1. La sentenza evidenzia che i falsi di cui al capo di imputazione sono stati confermati dal perito nominato dal GIP, riscontrati dalla parte civile e di fatto non smentiti dall'imputato, laddove al contrario l'imputato ha confutato ogni addebito depositando memorie e produzioni documentali a supporto e a cui la sentenza impugnata non fa cenno alcuno. 2.1.2. Quanto alle difformità costituite dall' assenza di acciottolato di fiume, dalla presenza di sette panchine invece di dieci e dalla scala esterna che mancava, siffatte difformità erano state sanate con la conseguenza che il giudizio di non difformità tra quanto verificato in loco e quanto indicato in convenzione è corretto in ragione della sanatoria, argomento utilizzato nel giudizio di primo grado, senza che la sentenza impugnata motivi in ordine alla difforme valutazione operata. 2.1.3 La sentenza impugnata non spiega le ragioni per le quali le sommarie informazioni rese da Varone e Viale (acquisite con il consenso delle parti), delegati dal Comune di Genova per svolgere funzioni di alta sorveglianza, che fanno specifico riferimento ad accordi verbali intervenuti tra l'impresa costruttrice e l'alta vigilanza che giustificherebbero l'esistenza di alcune difformità sulle quali era stato raggiunto un accordo, non siano attendibili, qualificando siffatti accordi quale mere illazioni. Né in ragione di siffatte argomentazioni ha proceduto a rinnovare la istruttoria dibattimentale in relazione a siffatte dichiarazioni. 2.1.3. La sentenza impugnata evidenzia che dalle relazioni tecniche in atti emerge una descrizione dei luoghi tale da rendere impossibile la mancata constatazione dei vizi e delle manchevolezze delle opere, ma proprio la descrizione che opera del sito (recinzioni pericolanti, cavi elettrici scoperti, ascensore non funzionante) evoca un difetto di manutenzione che si comprende se solo si considera che il collaudo tecnico amministrativo dell'opera avvenne, per un ritardo nella nomina del collaudatore, circa tre anni dopo rispetto alla ultimazione dei lavori. 2.1.4. La sentenza impugnata non motiva in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni di Varone, Viale e Farini circa il fatto che l'ascensore e le griglie erano opere escluse dall'oggetto di collaudo; non motiva circa la difformità addebitata al ricorrente sul numero di posti auto che il ricorrente indica in due laddove ve ne era uno solo. Al riguardo, nella sentenza di primo grado si richiamano le dichiarazioni del Viale che fa riferimento ai parcheggi per disabili al plurale e all'atto di asseverazione del Notaio che indica parcheggi in numero superiori ad uno. 2.1.5. La sentenza di primo grado aveva motivato circa la difformità indicata per i nnassetti (indicati come di spessore di 5 centimetri anziché di 20 cm) ritenendo trattarsi di un equivoco in cui si era incorsi nel progetto, non essendo possibile, come spiegato dal perito, che un solaio potesse sostenere un sovraccarico relativo a massetti di tale spessore; sul punto la sentenza impugnata non fornisce alcuna motivazione circa la non condivisione del giudizio di primo grado. 2.1.6. Incoerente appare la motivazione della sentenza impugnata laddove sostiene che il collaudo abbia attestato il falso in ordine al sistema di drenaggio e di irrigazione avendo in realtà il ricorrente riferito sul punto che la Direzione dei lavori, l'impresa e l'[OSCURATO:PERSONA] avevano assicurato la corrispondenza fra quanto richiesto e quanto eseguito, essendo particolarmente difficile l'ispezione, avendo invece il giudice di primo grado motivato sulla circostanza che il ricorrente aveva fatto affidamento su quanto riferitogli da altri. La asseverazione dunque non è falsa, potendosi al più rimproverare al ricorrente di essersi fidato di quanto riferitogli da altri. 2.1.7. La sentenza impugnata non motiva e non si confronta con la motivazione del giudice di primo grado la quale aveva escluso la falsa asseverazione sulla mancanza delle ringhiere e sulla realizzazione dell'impianto elettrico esterno anziché con linea interrata, richiamando quanto emerso in dibattimento in ordine al fatto che la tavola progettuale allegata alla convenzione non prevedeva le ringhiere e sulla circostanza che alcuna obiezione sul punto fu sollevata dall'alta sorveglianza. 2.1.8. La sentenza impugnata motiva la sussistenza dell'elemento soggettivo sulla circostanza che il ricorrente era a conoscenza del contenzioso esistente tra Condominio e soggetto attuatore, omettendo di valutare che nel certificato di collaudo si dà atto non solo che le difformità rilevate in un primo accesso del 2005 furono oggetto di successiva sanatoria, ma anche della esistenza di una accesa controversa tra condomino e soggetto attuatore che, tuttavia, non assumevano rilevanza quanto alla collaudabilità dell'opera trattandosi di questioni private. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge per omessa rinnovazione>tr-uttoria ai sensi dell'istruttoria dibattimentale in relazione ai testi Varone, Viale, Farini, Mistruzzi e Maggiorelli. La Corte non ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria in relazione ad alcune dichiarazioni che sono apparse decisive ai fini del ribaltamento della decisione. Con particolare riferimento al perito Mistruzzi, le cui conclusioni erano state disattese dal tribunale in primo grado e accolte dalla sentenza impugnata; al consulente della difesa Maggiorelli in relazione al quale la sentenza impugnata non opera alcun riferimento. Egualmente a dirsi delle dichiarazioni rese dai testi Varone, Viale e Farini anche se le loro dichiarazioni sono state acquisite con il consenso delle parti e in primo grado non sono stati escussi.2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla natura fidefaciente dell'atto di collaudo. Osserva il ricorrente che la piena prova e la non sindacabilità ad opera dell'autorità giudiziaria non sono conciliabili con un atto a contenuto valutativo. L'atto fidefaciente si caratterizza per il fatto che non è verificabile quanto ivi riferito e per il fatto che quanto riferito è un accadimento. La valutazione è incompatibile con la fede privilegiata. La Corte di Appello non ha motivato sul punto in quanto al di là della sicura riferibilità soggettiva dell'atto al pubblico ufficiale autorizzato per legge ad emetterlo, manca totalmente nella sentenza impugnata l'indicazione dei fatti giuridicamente rilevanti avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e dallo stesso attestati in quanto visti o sentiti. Con la eliminazione della richiamata aggravante il reato risulterebbe prescritto alla data del 22 ottobre 2015 anteriormente alla pronunzia assolutoria della sentenza di primo grado. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo. Riprendendo le doglianze già esposte nel primo motivo il ricorrente evidenzia che dagli atti non è emersa alcuna prova o indizio di collusione o accordo del ricorrente con l'impresa che possa far configurare il dolo di falso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 1. Il motivo di ricorso relativo alla intervenuta estinzione del reato per prescrizione è fondato. Il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni 12 e mesi 6, da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato, come risulta dal capo di imputazione, in data 22 aprile 2008. Calcolando detto termine dalla data suddetta, e sommando allo stesso le cause di sospensione della prescrizione rilevabili dalla lettura degli atti quali: -giorni 76 di sospensione durante il dibattimento di primo grado; - giorni 161 di sospensione durante il processo di secondo grado il reato risulta estinto in data 19 giugno 2021.In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. 2. Occorre rammentare come, nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice o dalla Corte d'appello, in seguito a costituzione di parte civile nel processo, è preciso obbligo del giudice, anche di legittimità, secondo il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen., esaminare il fondamento dell'azione civile e verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno la condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunciate nei precedenti gradi (ex multis, v. Sez. 5, Sentenza n. 10952 del 09/11/2012, dep. 08/03/2013, Rv. 255331), con l'obbligo dunque di valutare la fondatezza dei motivi di ricorso proposti. 2.1. Il secondo motivo è fondato. 2.1.1. Alla base di ogni considerazione in tema di progressione processuale sfavorevole, si pone il dato della «ontologica contraddittorietà della decisione sulla colpevolezza dell'imputato, derivante da due sentenze dal contenuto antitetico, pur essendo entrambe fondate sulle medesime prove in correlazione con il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"». Entro siffatti parametri si è articolato l'intenso dibattito giurisprudenziale, orientato dai principi convenzionali e costituzionali di riferimento, sfociato in diverse pronunce di questa Corte a Sezioni unite. Già nel 2005 le Sezioni Unite sono giunte ad affermare che la sentenza che riformi totalmente, in senso assolutorio o di condanna, la decisione di primo grado deve delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e, in caso di omissione, l'imputato può dedurre con ricorso per cassazione la relativa mancanza di motivazione (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674, che, sul punto, ha ribadito quanto già statuito da Sez. U., n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093; V. Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638). Si correla a tale principio quello della c.d. motivazione rafforzata, secondo il quale «il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Sez. U., Mannino, Rv. 231679). La combinazione degli enunciati principi ha consentito alla giurisprudenza di questa Corte di ritenere «che le fondamentali garanzie di cui agli artt. 24, comma secondo, e 111 Cost. attinenti al pieno esercizio delle facoltà difensive, anche per i profili della formazione della prova nel contraddittorio fra le parti e dell'obbligo di valutazione della stessa nel rispetto dei canoni di legalità e razionalità, siano riconosciute ed assicurate nel giudizio di appello instaurato a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria di primo grado» (Sez. U, Mannino, ibidem). Il riconoscimento del "rango sub-costituzionale" delle norme della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della portata ermeneutica del "diritto consolidato" convenzionale (Corte cost. nn. 348-349 del 22/10/2007 e n. 49 del 14/01/2015) ha impresso un ulteriore e decisivo passo nella definizione dei canoni a cui deve ispirarsi la progressione processuale sfavorevole in seguito alla sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011, con la quale la Corte EDU ha ribadito il seguente consolidato principio: «Se una Corte d'Appello è chiamata ad esaminare un caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell'innocenza del ricorrente, essa non può, per una questione di equo processo, determinare correttamente tali questioni senza una valutazione diretta delle prove [....] La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate [....]». In linea con il suddetto principio di diritto, si è posta la sentenza delle Sezioni Unite n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, che, dopo avere fatto propria la motivazione della Corte EDU in merito ai principi di "contraddittorio", "oralità" ed "immediatezza" e valorizzato, altresì, da una parte, il principio della motivazione rafforzata e, dall'altra, quello dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", ha concluso affermando che «il giudice di appello, investito dalla impugnazione del pubblico ministero che si dolga dell'esito assolutorio di primo grado adducendo una erronea valutazione sulla concludenza delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado», dandosi altrimenti luogo ad un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; regula iuris ritenuta dalle Sezioni Unite necessitata anche dal canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", codificato dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., e dai principi del "contraddittorio", "oralità", "immediatezza" nella formazione della prova e "motivazione" del giudice di merito che regolano il processo (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta cit., Rv. 267492). Nella stessa pronuncia, le Sezioni Unite della Corte hanno precisato come la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio, delle prove dichiarative ritenute decisive costituisca una scelta obbligata anche in caso di riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado ai soli fini civili, allorché fondata - appunto - su un diverso apprezzamento della prova dichiarativa (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta cit., Rv. 267489; analogamente, nel caso di giudizio abbreviato, cfr. Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 26978701; ancora, sull'overtuming ai soli effetti civili, Sez. 6, n. 52544 del 07/10/2016, Morii, Rv. 268579). L'elaborazione giurisprudenziale accennata ha costituito la traccia dell'intervento riformatore introdotto con la legge n. 103 del 2017 che, con l'art. 1, comma 58, ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, introdotto nell'art. 603 cod. proc. pen. il comma 3-bis, a norma del quale «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». Dalla lettura dei lavori parlamentari e della Relazione governativa, si desume come il legislatore abbia inteso recepire, normandolo, il consolidato principio di diritto enunciato dalla Corte EDU con la sentenza Dan c. Moldavia, alla quale hanno fatto seguito le citate Sezioni Unite "Dasgupta" e "Patalano". Si è, quindi, data soluzione, a livello legislativo, al tema relativo alla modalità con la quale si deve tutelare il contraddittorio nell'ipotesi in cui sia appellata una sentenza di assoluzione, essendosi stabilito che, relativamente a questa ristretta ipotesi, il contraddittorio dev'essere implementato con il principio dell'oralità anche in appello, perché è questo il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni. La ratio legis va rinvenuta, pertanto, nella tutela del contraddittorio posto che «dal lato dell'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica un'efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell'appello del pubblico ministero che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano poste a sostegno della tesi di accusa» (Sez. U. Dasgupta). 2.1.2. La sentenza impugnata non si è conformata ai principi enunciati. Nel ribaltare la pronuncia liberatoria sulla base di un diverso apprezzamento delle prove dichiarative ritenute decisive la Corte di appello ne ha svolto una riconsiderazione meramente cartolare, omettendo di rinnovarne la riassunzione, in violazione dei principi di oralità ed immediatezza. Dal testo della sentenza impugnata emerge, all'evidenza e già dal tenore semantico dell'argomentazione, la diversa (ri)valutazione d'attendibilità delle dichiarazioni rese: -dal perito Mistruzzi, le cui conclusioni erano state disattese dal tribunale in primo grado e accolte dalla sentenza impugnata; -dalle dichiarazioni rese dai testi Varone, Viale e Farini anche se le loro dichiarazioni sono state acquisite con il consenso delle parti e in primo grado non erano stati escussi. Prove dichiarative alle quali il giudice d'appello ha assegnato valore determinante del proprio convincimento, in riforma della sentenza assolutoria fondata sulle medesime prove, impugnata dalla parte civile. In altri termini, la sentenza d'appello non si è limitata ad attribuire diversa valenza giuridica ai fatti riferiti, qualificandoli nei termini di cui alla contestazione, ma ha compiuto una riedizione delle prove orali, postulandone l'attendibilità pur senza procedere alla diretta escussione. Donde la fondatezza del motivo di ricorso. Quanto alle peculiarità dei contributi dichiarativi nel caso in esame e cioè la qualità di perito del Mistruzzi e non di teste, nonché la mancata escussione di Varone, Viale e Farini in primo grado in ragione della acquisizione delle loro dichiarazioni con il consenso delle parti, siffatte peculiarità non escludono la fondatezza del motivo e la necessità di una rinnovazione istruttoria. Al riguardo può richiamarsi l'orientamento di questa Corte con riferimento alla nuova escussione del perito, non escusso in primo grado in sede di giudizio abbreviato in base al quale" Le dichiarazioni rese dal perito nel corso del giudizio abbreviato, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste per il giudice di appello l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale, qualora la riforma della sentenza di assoluzione si fondi sul diverso apprezzamento delle dichiarazioni peritali rese in primo grado." (Sez. 6, n. 15255 del 19/02/2020, Prota, Rv. 278878, sulla scia di Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 01).Si comprende, dunque, dalle richiamate pronunzie che la rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello privilegia in ogni caso i valori della immediatezza e dell'oralità, laddove il contributo dichiarativo si caratterizzi per la sua decisività. 3.L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi e l'ulteriore conseguenza dell'annullamento agli effetti civili della impugnata sentenza con la trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte a sezioni Unite ha fissato il principio in base al quale: " In caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U. n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228). PQM Annulla senza rinvio la sent
Sentenza Cassazione n. 43841/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris