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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18906/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letterseft4t.cì le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 5 ottobre 2023 del Tribunale di Avellino che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza volta a ottenere, in via principale, la dichiarazione di prescrizione della pena pecuniaria di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 novembre 2011, definitiva il 21 marzo 2013, e, in via subordinata, l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della predetta pena.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1, 172 cod. pen. e 25 Cost., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente affermato che la notificazione della cartella esattoriale, con l'intimazione di pagamento, aveva costituito una causa di interruzione della prescrizione della pena pecuniaria.

Secondo il ricorrente, la disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non contempla alcuna causa di sospensione né di interruzione, a differenza di quanto espressamente prevedono in tema di prescrizione del reato gli artt. 159 e 159 cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 163 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata omesso di valutare la richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità.

Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo il quale, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto innpeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima (Sez. 1 n. 22312 del 08/07/2020, Vitobello, Rv. 279453). 2 1'1

1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

L'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., infatti, consente espressamente al giudice dell'esecuzione il potere di concedere taluno dei benefici di legge, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione.

Tale potere non ha portata generale, ma è strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, come prescrive il citato articolo (Sez. 6, n. 18172 del 04/11/2002, dep. 2003, Rulli, Rv. 226032).

Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, essendo stato investito della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena in via subordinata rispetto a quella di declaratoria di estinzione della pena per prescrizione, non aveva il potere di concedere il beneficio previsto dall'art. 163 cod. pen. 2.

In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letterseft4t.cì le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 5 ottobre 2023 del Tribunale di Avellino che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza volta a ottenere, in via principale, la dichiarazione di prescrizione della pena pecuniaria di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 novembre 2011, definitiva il 21 marzo 2013, e, in via subordinata, l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della predetta pena. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1, 172 cod. pen. e 25 Cost., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente affermato che la notificazione della cartella esattoriale, con l'intimazione di pagamento, aveva costituito una causa di interruzione della prescrizione della pena pecuniaria. Secondo il ricorrente, la disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non contempla alcuna causa di sospensione né di interruzione, a differenza di quanto espressamente prevedono in tema di prescrizione del reato gli artt. 159 e 159 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 163 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata omesso di valutare la richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo il quale, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto innpeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima (Sez. 1 n. 22312 del 08/07/2020, Vitobello, Rv. 279453). 2 1'1 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. L'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., infatti, consente espressamente al giudice dell'esecuzione il potere di concedere taluno dei benefici di legge, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Tale potere non ha portata generale, ma è strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, come prescrive il citato articolo (Sez. 6, n. 18172 del 04/11/2002, dep. 2003, Rulli, Rv. 226032). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, essendo stato investito della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena in via subordinata rispetto a quella di declaratoria di estinzione della pena per prescrizione, non aveva il potere di concedere il beneficio previsto dall'art. 163 cod. pen. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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