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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43298/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta, tra l'altro in termini del tutto vaghi e generici, contrariamente a quanto è prescritto dagli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione fornita dai giudici di appello in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati dì cui ai capi d'imputazione a), b) e c) ascritti all'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come sì evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda la pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, infatti, con i suddetti motivi - con í quali, pur essendosi formalmente lamentato un vizio di motivazione, in realtà si è censurata null'altro che una decisione erronea in punto di responsabilità, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio (per di più, non considerando che una tale censura, che nel caso di specie è avulsa dalla pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, è estranea al sindacato del presente giudizio, attesa la preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze probatorie a quello espresso dai giudici di merito) -, mentre, come è stato evidenziato dalla Corte territoriale (si veda la pag. 1 della sentenza impugnata), le doglianze avanzate con l'atto d'appello riguardavano solamente il trattamento sanzionatorio statuito dal giudice di prime cure, senza alcuna contestazione degli elementi di fatto e diritto posti a base della ritenuta sussistenza della responsabilità penale del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta, tra l'altro in termini del tutto vaghi e generici, contrariamente a quanto è prescritto dagli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione fornita dai giudici di appello in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati dì cui ai capi d'imputazione a), b) e c) ascritti all'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come sì evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda la pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, infatti, con i suddetti motivi - con í quali, pur essendosi formalmente lamentato un vizio di motivazione, in realtà si è censurata null'altro che una decisione erronea in punto di responsabilità, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio (per di più, non considerando che una tale censura, che nel caso di specie è avulsa dalla pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, è estranea al sindacato del presente giudizio, attesa la preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze probatorie a quello espresso dai giudici di merito) -, mentre, come è stato evidenziato dalla Corte territoriale (si veda la pag. 1 della sentenza impugnata), le doglianze avanzate con l'atto d'appello riguardavano solamente il trattamento sanzionatorio statuito dal giudice di prime cure, senza alcuna contestazione degli elementi di fatto e diritto posti a base della ritenuta sussistenza della responsabilità penale del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22
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