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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 25340/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque, reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello.

In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - teso, a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale; la quale, con motivazione non palesemente illogica e sulla base di presupposti di fatto non sindacabili in questa sede, ha ritenuto che ostassero alla suddette riqualificazione i dati della diversità di sostanze detenute, quello ponderale, le modalità di occultamento e il rinvenimento di strumenti atti alla pesatura e al confezionamento.

Elementi di fatto che inducono a ritenere assorbito e comunque sanzionabile con l'inammissibilità anche il punto di doglianza, con il quale la difesa ha sostenuto la destinazione della sostanza a uso, almeno parzialmente, anche personale.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque, reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - teso, a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale; la quale, con motivazione non palesemente illogica e sulla base di presupposti di fatto non sindacabili in questa sede, ha ritenuto che ostassero alla suddette riqualificazione i dati della diversità di sostanze detenute, quello ponderale, le modalità di occultamento e il rinvenimento di strumenti atti alla pesatura e al confezionamento. Elementi di fatto che inducono a ritenere assorbito e comunque sanzionabile con l'inammissibilità anche il punto di doglianza, con il quale la difesa ha sostenuto la destinazione della sostanza a uso, almeno parzialmente, anche personale. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25340/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris