CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 04471/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un contributo concorsuale all'esecuzione del reato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione per l'assenza di prova in ordine al contributo concorsuale fornito dal ricorrente alla realizzazione del delitto contestato; violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono tutti, oltre che manifestamente infondati, anche non consentiti in quanto riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi ritenere privi di specificità e meramente apparenti, non connotandosi per un effettivo confronto con la complessità delle puntuali argomentazioni logiche e giuridiche poste a base del provvedimento impugnato (si vedano le pagg. 12 — 15 della impugnata sentenza); che, infatti, i giudici di appello, con una congrua e lineare motivazione, in conformità con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (in particolare, in relazione alla ritenuta insussistenza di un mero post factum non punibile, di vedano: Sez. 2, n. 10570 del 21/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284424 - 01; Sez. 2, n. del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325 - 01) hanno compiutamente respinto gli assunti difensivi, indicando le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, sia con riferimento alla sussistenza di un comportamento causalmente efficiente ai fini della realizzazione del reato di truffa da parte dell'odierno ricorrente, sia con riferimento alla in configurabilità della particolare tenuità del fatto; ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 6), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; I P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]