CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 28419/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente afferente - quanto al primo motivo - all'omessa verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e - quanto al secondo motivo - all'omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, risulta manifestamente infondato e, in ogni caso, del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di fatto o di diritto su cui si fondano le dedotte censure; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de te