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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 28972/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9078/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 5318/2023 depositata il 21/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce R.G. n. 443/2022 del 13 maggio 2022, questa Corte, con ordinanza n. 5318 del 2023, ha così provveduto: «La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto»; che per la correzione dell'errore materiale occorso in questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza, sostenendo che, essendo egli stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sarebbe stato tenuto a versare alcun importo ulteriore a titolo di contributo unificato; che alcuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede; che la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-bis, e 380-bis.1, c.p.c.; -considerato che l’istanza è del tutto priva di fondamento, in quanto, come agevolmente evincibile dalla lettura della sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte n. 4315 del 2020, “l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. raddoppio del contributo); ciò perché l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all'art. 136 T.U.S.G”; non si rivela, dunque, alcun errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 - bis c.p.c., supponendo questo , da un lato, l’esattezza della decisione, dall’altro un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento,senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della decisione di legittimità; - evidenziato come non vi sia luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale, nel quale le parti intimate neppure si sono costituite per resistere all’istanza di correzione; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9078/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 5318/2023 depositata il 21/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce R.G. n. 443/2022 del 13 maggio 2022, questa Corte, con ordinanza n. 5318 del 2023, ha così provveduto: «La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto»; che per la correzione dell'errore materiale occorso in questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza, sostenendo che, essendo egli stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sarebbe stato tenuto a versare alcun importo ulteriore a titolo di contributo unificato; che alcuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede; che la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-bis, e 380-bis.1, c.p.c.; -considerato che l’istanza è del tutto priva di fondamento, in quanto, come agevolmente evincibile dalla lettura della sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte n. 4315 del 2020, “l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. raddoppio del contributo); ciò perché l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all'art. 136 T.U.S.G”; non si rivela, dunque, alcun errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 - bis c.p.c., supponendo questo , da un lato, l’esattezza della decisione, dall’altro un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento,senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della decisione di legittimità; - evidenziato come non vi sia luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale, nel quale le parti intimate neppure si sono costituite per resistere all’istanza di correzione; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della S
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