CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15895/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del tribunale del riesame di Bari del 29 settembre 2025 venivarigettato l’appello proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanzaemessa in data 19 maggio 2025 dal Tribunale di Bari, appello cautelare con cui era statarigettata la richiesta la nullità del sequestro preventivo emesso in data 3 luglio 2020 dal GIPdel Tribunale di Bari e, in subordine, di dissequestro delle somme di denaro confluite sualcuni cc/cc riconducibili all’indagato.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diXXXXXXXXXXXXXXX, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge stante l’erroneo eserciziodei poteri integrativi da parte del Tribunale del Riesame in ordine alla motivazione delpericulum in mora. La difesa lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dilegge, con riferimento all'erroneo esercizio da parte del Tribunale del Riesame di unapotestà riservata al Giudice per le [OSCURATO:PERSONA], e alla conseguente illegittimaintegrazione/correzione della motivazione del provvedimento impositivo del sequestropreventivo relativamente al requisito del periculum in mora. In sintesi, la difesa articola la seguente censura: il provvedimento genetico del 3 luglio2020, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Bari, era privo di qualsivoglia motivazione in ordineal periculum in mora, elemento costitutivo indispensabile del sequestro preventivo ex art.321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca. Il Tribunale del Riesame, anzichéannullare il decreto originario per tale carenza, aveva supplito al silenzio del G.i.p.esercitando i c.d. poteri integrativi, ovvero fornendo esso stesso le ragioni giustificative delpericulum che il giudice originario aveva omesso di esplicitare. Tale operazione, ad avvisodel ricorrente, è vietata. Il Tribunale del Riesame, quando adito ex art. 322-bis cod. proc.pen. (appello avverso sequestro preventivo), non dispone del medesimo potere integrativoriconosciuto in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. E anche nell'ambito dell'istitutodel riesame, l'esercizio di detti poteri integrativi può avvenire solo in presenza di un errore didiritto del G.i.p. — quale quello consistito nel ritenere non necessaria la motivazione sulpericulum prima della sentenza Sezioni Unite «Eliade» — e non già per colmare una lacunamotivazionale che, con l'intervenuto chiarimento giurisprudenziale, risulta ormai insanabile.2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato viziomotivazionale in relazione agli artt. 1, 3, 4 e 31 Cost. e dell'art. 545 cod. proc. civ. inrelazione ai sequestri degli emolumenti lavorativi di XXXXXXXXXXXXXXX e delle sommeaccreditate sul c/c dello «[OSCURATO:PERSONA] XXXXXXX».In sintesi, la difesa censura il provvedimento impugnato sotto il profilo della violazionedi legge e del vizio motivazionale, con specifico riferimento al regime di sequestrabilità degliemolumenti derivanti dall'attività lavorativa del XXXXXXX. Il ricorrente articola due distintesub-censure: (a) la prima sub-censura attiene alla ritenuta inapplicabilità, da parte delTribunale del Riesame, dei limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 cod. proc. civ. ai redditida lavoro autonomo di un avvocato. Il Tribunale, pur richiamando la ratio della norma (tuteladel minimo vitale del lavoratore e della sua famiglia), ha affermato che tali limiti non siapplicano ai redditi da lavoro autonomo, in quanto riferibili esclusivamente ai crediti dalavoro subordinato o parasubordinato. La difesa reputa tale interpretazione discriminatoria ecostituzionalmente illegittima, in violazione degli artt. 1, 3, 4 e 31 Cost.; (b) la seconda sub-censura riguarda la ritenuta irrilevanza della provenienza lecita delle somme depositate sulconto corrente cointestato allo «[OSCURATO:PERSONA] XXXXXXX» e del bonifico effettuatodalla moglie del XXXXXXX a titolo di prestito familiare. Il Tribunale, richiamando la natura disequestro per equivalente, ha affermato l'irrilevanza della diversa provenienza delle sommerispetto al fatto-reato.2.3. Deduce, infine, con il terzo motivo, la questione di legittimità costituzionale degliartt. 1, 3, 4 e 31 Cost. in relazione all'art. 545, comma ottavo, cod. proc. civ.Con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispetto al secondo, la difesa eccepiscel'illegittimità costituzionale dell'art. 545, comma ottavo, cod. proc. civ. nella parte in cui nonestende le tutele del limite di impignorabilità (un quinto) anche ai redditi da lavoro autonomoin caso di sequestro, per violazione degli artt. 1, 3, 4 e 31 Cost. La difesa chiede a questaCorte di dichiarare la non manifesta infondatezza della questione e di rimettere gli atti allaCorte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge cost. n. 87 del 1953.3. In data 23 gennaio 2026 il Procuratore generale presso questa Corte ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso. Secondo il Procuratore generale il ricorso èmanifestamente infondato. Quanto al primo motivo, non si ravvisano le lamentateesondazioni di potere del tribunale del riesame rispetto al G.i.p., stante la riconosciutapossibilità di integrazione della motivazione in capo al primo, per consolidata giurisprudenzadi legittimità, sia in ordine alle questioni di fatto che di diritto (v. Sez. 3, n. 42470 del1/10/2024). Infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo, non essendo statooltrepassato il limite dell’impignorabilità previsto dall’art. 545 cod. proc. civ. né quello dellaproporzione del sequestro. Ne consegue la non rilevanza della questione costituzionale nelcaso di specie. La sentenza citata a pag. 10 del ricorso, comunque, non contiene leespressioni in esso riportate alla lettera.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussioneorale, è fondato.2. La questione giuridica si innesta su un contrasto interpretativo ormai risolto dallapronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 36959 del 24 giugno 2021 (c.d. sentenza«Ellade»).2.1. Con tale arresto — che il Tribunale del Riesame cita — il [OSCURATO:PERSONA] dilegittimità ha definitivamente affermato che il provvedimento di sequestro preventivo ex art.321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., devecontenere la motivazione anche del periculum in mora, da rapportarsi alle ragioni cherendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.Le Sezioni Unite hanno espressamente escluso ogni automatismo decisorio che colleghi ilpericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimentoall'incapienza del patrimonio del soggetto passibile di confisca, precisando che talecircostanza non è di per sé sufficiente a integrare il requisito, non coincidendo il presuppostoapplicativo del sequestro preventivo con quello della mancanza o insufficienza dellagaranzia patrimoniale, previsto esclusivamente per il sequestro conservativo.2.2. Prima di tale pronuncia, una parte rilevante della giurisprudenza di merito ritenevasufficiente, ai fini dell'adozione del sequestro finalizzato alla confisca, la sola verificadell'inclusione del bene da sequestrare tra quelli oggettivamente suscettibili di confisca —facoltativa o obbligatoria — senza necessità di motivare il periculum in mora.3. È in questo contesto che si inserisce il silenzio serbato dal G.i.p. nel decreto del 3luglio 2020.3.1. Il Tribunale del Riesame, nell'affrontare l'eccezione di nullità, ha adottato unamotivazione bifasica. In primo luogo, ha giustificato il silenzio del G.i.p. facendo levasull'orientamento giurisprudenziale pre-«Ellade», secondo cui la valutazione del periculumera ritenuta assorbita dalla confiscabilità del bene; ha quindi affermato che il Tribunale delRiesame «ben avrebbe potuto, facendo uso dei propri poteri integrativi, porre rimedioall'errore di diritto del giudice per le indagini preliminari» (Sez. 3, n. 39846 del 13/05/2022,Muntean, Rv. 283831 - 01). In secondo luogo, e in ogni caso, ha esercitato in concreto dettipoteri, affermando che «l'entità del debito, la mancanza di mezzi nel patrimonio personaledel ricorrente, insieme alla tendenza elusiva dimostrata, rappresentano segnali cheevidenziano un ragionevole pericolo di dispersione dei beni».4. La difesa censura entrambi i passaggi.4.1. Quanto al primo, rileva che il potere integrativo, pur riconoscibile in sede di riesameex art. 309 cod. proc. pen., non è trasferibile tout court al procedimento di appello ex art.322-bis cod. proc. pen., che ha struttura e funzione differenti.4.2. Quanto al secondo, sostiene che la motivazione addotta dal Tribunale — fondatasul dato dell'incapienza patrimoniale e sulla generica «tendenza elusiva dimostrata» —riproduce esattamente quel tipo di automatismo decisorio che le Sezioni Unite «Ellade»hanno dichiarato non più consentito. La difesa richiama, a supporto, la pronuncia di Sez. 3,n. 20078 del 15 aprile 2025, non mass., secondo cui è illegittima l'ordinanza di rigetto dellarichiesta di riesame del sequestro preventivo ex art. 53, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001qualora il giudice si sia limitato ad affermare che il rischio di dispersione delle garanziepatrimoniali è da ravvisarsi nel solo fatto della solvibilità negativa della società.5. Ritiene il Collegio che la questione posta dal primo motivo è di rilevante spessoreteorico-sistematico.5.1. Occorre distinguere due profili: a) il problema dei poteri integrativi del Tribunale delRiesame in sede di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen.; b) la congruità della motivazionesuppletiva offerta dal collegio in ordine al periculum in mora.5.2. Sul primo profilo, la giurisprudenza ha riconosciuto al Tribunale del Riesame,anche in sede di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., il potere-dovere di integrare lamotivazione carente del provvedimento cautelare reale (Sez. 3, n. 39846 del 13/05/2022,Muntean, Rv. 283831 - 01), nella misura in cui ciò sia funzionale alla corretta applicazionedella legge, e non già alla creazione ex novo di un presupposto applicativo omesso dalgiudice a quo. Il fondamento di tale potere risiede nel carattere devolutivo pieno dell'appellocautelare e nell'esigenza di non sacrificare l'effettività della tutela cautelare a mere carenzeformali del provvedimento genetico.5.3. Tuttavia — e qui la critica difensiva risulta condivisibile — il potere integrativo nonpuò spingersi fino a sostituire integralmente la valutazione di merito che spetta al giudiceprocedente. Se il G.i.p. ha omesso qualsivoglia motivazione sul periculum in mora, ilTribunale del Riesame non può surrogare tale silenzio assoluto con una propria autonomavalutazione che si presenta non come integrazione ma come sostituzione. Questa Corte hainvero affermato che in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al Tribunaledel riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca inpunto di "periculum in mora", nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto talecarenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cuiagli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023,dep. 24/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285747 – 01). In tal caso, la carenzamotivazionale del provvedimento genetico deve condurre all'annullamento del decretooriginario, con restituzione degli atti al giudice competente per un nuovo esame.5.4. A conferma di tale assunto, questa stessa Sezione ha del resto affermato (Sez. 3,n. 3034 del 14/11/2023, dep. 2024, Olivieri, Rv. 285746 - 01, in motivazione) che, in disparteda ogni considerazione sulla condivisibilità del principio riportato dalla richiamata sentenzaMuntean, occorre rilevare che lo stesso presuppone un'espressa affermazione delprovvedimento genetico in ordine alla non necessità della motivazione in ordine al periculumin mora.Invero, il provvedimento del G.i.p. non contiene alcuna motivazione in ordine alpresupposto del periculum in mora, neppure per rappresentare che lo stesso deve ritenersinon richiesto dalla legge, come risulta direttamente dalla lettura di esso, e come riconosceespressamente anche l'ordinanza impugnata.6. In ogni caso, sul secondo profilo, quand’anche si volesse ritenere applicabile Sez. 3,n. 39846 del 13/05/2022, Muntean, Rv. 283831 – 01 (e dunque ritenere legittimo il potereintegrativo/sostitutivo del tribunale, attesa l’anteriorità del decreto di sequestro preventivoall’arresto delle Sezioni Unite “Ellade”) purtuttavia la motivazione addotta dal Tribunale delRiesame («entità del debito, mancanza di mezzi nel patrimonio personale del ricorrente,tendenza elusiva dimostrata») presenta, peraltro, caratteri di genericità che confliggono con icanoni ermeneutici tracciati dalla richiamata sentenza «Eliade».6.1. Le Sezioni Unite hanno precisato che il periculum in mora nel sequestro preventivofinalizzato alla confisca deve ancorarsi a elementi concreti che rendano necessarial'anticipazione dell'effetto ablativo; il mero riferimento all'incapienza patrimoniale, senzal'individuazione di specifici comportamenti dispersivi o di condotte concretamente rischioseper la garanzia patrimoniale, riproduce quell'automatismo che il [OSCURATO:PERSONA] haespressamente vietato. Peraltro, la «tendenza elusiva dimostrata» richiamata dal Tribunalenon risulta adeguatamente circostanziata nel provvedimento impugnato, né è chiaro a qualicomportamenti specifici faccia riferimento. In un giudizio penale ancora pendente in primogrado — e quindi con accusa non ancora definitivamente accertata — l'impiego di taleformula appare criticabile sia sul piano della sufficienza motivazionale, sia su quello delrispetto del principio di presunzione di innocenza ex art. 27, comma 2, Cost.7. L'accoglimento del primo motivo di ricorso esime questa Corte dall'esaminare iresidui motivi di impugnazione, attesa la valenza prodromica assunta dal primo.8. L'impugnata ordinanza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, unitamente alprovvedimento del 19 maggio 2025, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari. P.Q.MAnnulla senza rinvio la ordinanza impugnata nonchè la ordinanza del 19/05/2025 delTribunale di Bari con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.