Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 23420/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 giugno 2022, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, pronunciata il 13 gennaio 2022, che aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata, atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, ha ritenuto le concesse circostanze attenuanti generiche e del vizio parziale di mente prevalenti sulle circostanze aggravanti e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A) quale rapina aggravata dall'uso dell'arma, è manifestamente infondato poiché non risulta essere stato proposto in appello, con evidente interruzione della catena devolutiva, come emerge chiaramente dalla considerazione delle censure del ricorrente da parte del giudice di secondo grado, alla luce di quanto disposto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorrente non si confronta criticamente e, comunque, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685 — 01) e nella specie i giudici di merito hanno congruamente valorizzato che il fatto contestato era stato commesso dall'imputato con l'uso di un cacciavite e un'arma giocattolo, proferendo frasi minatorie gravi alla vittima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 18 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 giugno 2022, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, pronunciata il 13 gennaio 2022, che aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata, atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, ha ritenuto le concesse circostanze attenuanti generiche e del vizio parziale di mente prevalenti sulle circostanze aggravanti e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A) quale rapina aggravata dall'uso dell'arma, è manifestamente infondato poiché non risulta essere stato proposto in appello, con evidente interruzione della catena devolutiva, come emerge chiaramente dalla considerazione delle censure del ricorrente da parte del giudice di secondo grado, alla luce di quanto disposto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorrente non si confronta criticamente e, comunque, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685 — 01) e nella specie i giudici di merito hanno congruamente valorizzato che il fatto contestato era stato commesso dall'imputato con l'uso di un cacciavite e un'arma giocattolo, proferendo frasi minatorie gravi alla vittima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 apr
Sentenza Cassazione n. 23420/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris