CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 36856/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26448-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, nonché per la [OSCURATO:PERSONA] ex [OSCURATO:PERSONA]/8 di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliate in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrenti - /1411,1ntPf OPTek,44 t:29g0 avverso la sentenza n. 1183/2020 della CORTE d'APPELLO di BARI, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. impugna, con atto affidato a quattro motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1183 del 25/06/2020, che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Foggia, ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dalla ASL Foggia e dalla Gestione liquidatoria ex USL Fg/8, così dichiarando l'inefficacia del precetto notificato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alle suddette ASL e Gestione liquidatoria e l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in capo alla precettante. Resistono con un unico controricorso la ASL Foggia e la [OSCURATO:PERSONA] della ex USL Fg/8. La causa è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità, e comunque di infondatezza, del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti. La sola parte controricorrente ha depositato memoria. I motivi di ricorso sono fortemente aspecifici e implicano, nella loro esposizione un rinvio agli atti di causa incompatibile con i limiti del giudizio di legittimità, come delineati dall'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 cod. proc. civ. In ogni caso il nucleo principale del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. non incrina l'assunto fondamentale della decisione impugnata, che è quello dell'avvenuta estinzione, per pagamento Ric. 2020 n. 26448 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -2- satisfattivo in procedura esecutiva dinanzi al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Bari, del credito della Boccone del cardinale S.r.l. originariamente azionato in via monitoria e successivamente, nel corso del giudizio di opposizione, oggetto di ordinanza di provvisoria esecutorietà. Per mera completezza argomentativa si deve, in questa sede, ribadire l'affermazione (compiutamente svolta dalla sentenza impugnata) relativa all'applicabilità del termine di centoventi gior all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. in legge n. 30 del 28/02/1997 anche alle [OSCURATO:PERSONA], alla stregua della recente affermazione di questa Corte (Cass. n 26113 del 27 settembre 2021), alla quale il Collegio_pre5ta adesione e intende dare 14.\ — A V1/4A1 4110 continuità fini esecutivi le ASL non devono essere considerate enti pubblici economici, con conseguente applicabilità ddk detta norma anche nei loro confronti e ulteriore corollario dell'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata prima del decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, avrebbe reso nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.). Le ulteriori prospettazioni di cui al ricorso, relative all'asserita cessazione della materia del contendere, che sarebbe stata rappresentata da entrambe le parti, sono evidentemente aspecifiche, se non (a tacer d'altro) strumentali, in quanto non localizzano esattamente gli atti e i provvedimenti giudiziali sulla cui base dovrebbe, Ric. 2020 n. 26448 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -3- affermarsi che la Corte territoriale abbia errato nel non decidere secondo detta prospettazione. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 28 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] °gai, 2_6j10 V 02 [OSCURATO:PERSONA] :C. CANCELLAR [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 26448 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -4- [OSCURATO:PERSONA]:\ DI CASSAZIONEcEiN TRUE Lot C017:t SzA'etA-1~ rJit Co/Y).9y1CDAp ,( com. 02-0L-MAm i-D, 51 3Uciq?-2 £-C-CA:c_ejt-G, A4 o i 2.1. otA,',)0m1_ cdutliz.b mi., Ami, :->(A44e, czg. 2 A gW2A32,. S. a f)A.D, tYU-1,Xf0 tyjfi--°4\11-`, Tel-kAlnAo NM-e NA"07^..e.. MAL Te, Nv),-f.y12,_ DAA: 4)7 A P..(1 • 1110 • C.DrA\WIr: /raf-C1 weptAdtio,