CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 26129/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31960/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 290, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANO , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 114/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e dife so , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: Proprietà – Occupazione senza titolo – Danni - Determinazione R.G.N. 31960/2018 Ud. 06/07/2023PU Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 2 di 23 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 3279/2018 depositata il 16/05/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza delgiorno 06/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba, che ha concluso per il rigettodel ricorso principale e l’accoglimento dell’ultimo motivo del ricorso incidentale; udito per il ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] su delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio ex art. 384, secondo comma, c.p.c. a seguito della sentenza di questa Corte n. 11271/2015, nella controversia che vedeva contrapposti il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANO, ha pronunciato, − in data 8 luglio 2016 sentenza non definitiva n. 4373/2016, con la quale ha accertato il diritto dominicale esclusivo, in capo al [OSCURATO:PERSONA], dell’edificio scolastico adibito a scuola materna, situato nel territorio del [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANO, condannando quest’ultimo al rilascio dell’immobile in favore del [OSCURATO:PERSONA] nonché alla corresponsione di un equo indennizzo per l’occupazione dal 1° luglio 1991 al 25 settembre 2015, ai fini della cui determinazione ha disposto la rimessione della causa in istruttoria; Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 3 di 23 − in data 16 maggio 2018 sentenza definitiva n. 3279/2018, con la quale ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANO alla corresponsione in favore del [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 146.274,58, oltre interessi, sulla somma di € 82.079,98 – cifre successivamente rettificate, rispettivamente, in € 248.923,54 ed € 139.680,05 con ordinanza di correzione di errore materiale del 3 agosto 2018 -gravandolo altresì della integralità delle spese dei vari gradi di giudizio. 2. Nel 1992, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] aveva evocato, innanzi il Tribunale di Latina, il [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANO chiedendo di accertare il proprio diritto esclusivo su alcuni immobili adibiti a scuola siti nelle località Grunovo e Torraccio e di condannare il convenuto alla corresponsione di un equo indennizzo per l’occupazione. Il [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANO si era costituito, resistendo alla domanda e deducendo, in particolare, che gli edifici erano stati costruiti su suolo di sua proprietà con conseguente acquisizione per accessione. 3. Il giudizio si era ulteriormente sviluppato con: 1) la sentenza n. 2321/2004, con la quale il Tribunale di Latina aveva respinto le domande del [OSCURATO:PERSONA] ritenendole non provate; 2) la sentenza n. 3485/2008 della Corte d’appello di Roma, la quale, in parziale accoglimento dell’appello, aveva accertato il diritto dominicale esclusivo del [OSCURATO:PERSONA] sul solo edifico adibito a scuola materna in [OSCURATO:PERSONA], condannando il [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANO Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 4 di 23 all’immediato rilascio dello stesso, mentre aveva respinto l’appello in relazione agli altri edifici oggetto dell’originaria domanda, escludendo altresì la debenza di un equo indennizzo per l’occupazione dell’edificio adibito a scuola materna in quanto oggetto di un provvedimento concessorio dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANO; 3) la sentenza di questa Corte n. 11271/2015, la q uale, aveva respinto il ricorso principale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANO mentre, in accoglimento unicamente di due dei motivi del ricorso incidentale proposti dal [OSCURATO:PERSONA] (riferiti entrambi al mancato accoglimento della domanda di condanna alla corresponsione di un equo indennizzo per l’occupazione), aveva cassatola decisione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma. 4. La Corte capitolina nella sentenza non definitiva n. 4373/2016: − ha ritenuto che l’occupazione dell’imm obile da parte del [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANO si venisse a basare su due delibere del [OSCURATO:PERSONA] che avevano concesso l’edificio solo sino al termine delle lezioni dell’anno 1991; − ha quindi concluso che, a far tempo da tale scadenza – e quindi dal 1° luglio 1991 - l’immobile doveva ritenersi occupato senza titolo; − ha negato rilevanza, quale titolo concessorio, alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 1313/1989, osservando che la medesima concerneva solo la linea di confine tra i due comuni e che tale profilo non valeva ad incidere sulla titolarità degli immobili, Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 5 di 23 trattandosi di beni non demaniali, come tali suscettibili di proprietà extraterritoriale; − ha ritenuto sussistente un danno in re ipsa conseguente all’occupazionedegli immobili , puntualizzando che il credito per il ristoro di tale danno era credito di valore. 5. Nella sentenza definitiva n. 3279/2018, invece, la Corte territoriale ha determinato l’indennizzo spettante al [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta della valutazione operata dal CTU nominato all’esito della sentenza non definitiva, disattendendo le deduzioni del [OSCURATO:PERSONA] ed osservando, in particolare, che l’indennizzo era dovuto per la sola occupazione dell’edificio e non anche del terreno, in quanto la controversia non aveva riguardato quest’ultimo. 6. Per la cassazione della sentenza definitiva n. 3279/2018 della Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Resiste il [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANO che ha proposto altresì ricorso incidentale sia a vverso la sentenza non definitiva n. 4373/2016 sia avverso la sentenza definitiva n. 3279/2018. 7. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. 8. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale del [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 6 di 23 Nell’impugnare la sentenza definitiva, nella parte in cui lastessa ha escluso il riconoscimento di un equo indennizzo per l’occupazione anche del terreno su cui sorgeva l’edifico scolastico, il ricorrente argomenta di avere formulato sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado la domanda di riconoscimen to dell’indennizzo per l’occupazione dell’immobile nella sua identificazione catastale complessiva e quindi comprensiva del terreno. Deduce ulteriormente che la Corte d'Appello avrebbe omesso di conformarsi a quanto statuito da questa Corte in sede di cassazione con rinvio, ed avrebbe ritenuto erroneamente vincolanti le conclusioni formulate in sede di riassunzione, laddove la Corte capitolina avrebbe dovuto conformarsi al principio per cui nel giudizio di rinvio la controversia viene a riproporsi nei medesimi termini della sentenza cassatae quindi nei termini della domanda originariamente formulata. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione del giudicato interno derivante dalla sentenza non definitiva in data 8 luglio 2016 della stessa Corte capitolina. Deduce il ricorso che tale ultima decisione, nel dispositivo, aveva riconosciuto la proprietà del Comune di Castelforte sia sull'edificio scolastico adibito a scuola materna, sia sul terreno acquistato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], condannando il [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANO al pagamento dell'equo indennizzo per l'occupazione illegittima con riferimento sia all'edificio scolastico che al terreno. Erroneamente, quindi, la Corte capitolina avrebbe poi escluso il riconoscimento di un equo indennizzo per l’occupazione anche del terreno su cui sorgeva l’edifico scolastico. Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 7 di 23 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte capitolina erroneamente esaminato ed interpretato le conclusioni rassegnate dal ricorrente in sede di riassunzione, omettendo di valutarle alla luce degli atti antecedenti e giungendo quindiall’erronea conclusione per cui la domanda del Comune era da ritenersi limitata ad ottenere l'equo indennizzo soltanto per l'immobile adibito a scuola e non anche per il terreno di più ampia estensione su cui insisteva la costruzione. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di analizzare l'intero contenuto dell'atto di riassunzione, al fine di indagare sul contenuto sostanziale della pretesa dedotta, e si sia soffermata esclusivamente sulle conclusioni dell'atto. 1.4. Con ilquarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, primo comma, n. 4), c.p.c. “per illogicità evidente e manifesta della motivazione”. Il ricorso imputa alla decisione un irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili in quanto la stessa, dopo avere accertato e dichiarato il diritto esclusivo del [OSCURATO:PERSONA] sull'edificio insistente sul terreno, individuando il bene sulla scorta della sua individuazione catastale e della superficie complessiva - terreno compreso - avrebbe poi limitato l'indennizzo espressamente al solo edificio. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 194 c.p.c., per avere recepito, in punto determinazione dell’indennizzo, le conclusioni del CTU, omettendo di valutare la documentazione prodotta Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 8 di 23 dal CTP al fine di provare un maggiore valore locativo rispetto a quello indicato dal CTU medesimo, in particolare con riferimento ai costi di costruzione dell'immobile, nonostante tale profilo fosse emerso per la prima volta soltanto in sede di svolgimento delle operazioni peritali. 1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, primo comma, n. 4), c.p.c. per avere apoditticamente affermato che i documenti allegati alle osservazioni del CTP del ricorrente erano inidonei a stabilire l'ammontare effettivo dei costi che il [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto. 2. Il ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANO avverso la sentenza non definitiva n. 4373/2016 è affidato a tre motivi. 2.1. Con il primomotivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “insufficiente ed errata valutazione delle risultanze istruttorie”, deducendo che la Corte capitolina avrebbe erroneamente escluso il titolo del ricorrente incidentale alla occupazione dell’edificio scolastico, negando rilevanza a lla sentenza del TAR Lazio n. 1313/1989, mentre quest’ultima avrebbe invece affidato ad un commissario ad acta proprio il compito di attribuire in uso al [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANO l’edifico scolastico per l’espletamento dei compiti istituzionali. 2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e “della Legge n. 392/78e successive per illogicità evidente e manifesta della motivazione”. Il ricorso censura la sentenza non definitiva perché la stessa avrebbe indicato, quale criterio per quantificare l'equo indennizzo, il valore locativo, laddove nella specie, trattandosi di edificio scolastico - Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 9 di 23 per propria natura non idoneo a generare frutti - tale criterio non era utilizzabile, avendo quindi la Corte confuso il danno da occupazione di detto edificio con il suo valore commerciale. 2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “insufficiente ed errata valutazione delle risultanze istruttorie”, per avere la Corte capitolina omesso di verificare l'origine contrattuale o extracontrattuale del danno, e – vertendosi in tema di danno di fonte extracontrattuale – aver omesso di rilevar e l’assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa. 3. Il ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANO avverso la sentenza definitiva n. 3279/2018 è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza definitiva “per aver recepito la sentenza parziale 4373/2016”. 3.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce: − in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.1223 c.c.; − in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo. Deduce il ricorso che la Corte territoriale, dopo avere correttamente enunciato il criterio del calcolo degli interessi e della rivalutazione sulla somma quantificata a titolo di equo indennizzo, ne avrebbe fatto erronea applicazione, in quanto dopo avere devalutato correttamente l’ammontare dell’indennità annua, avrebbe calcolato interessi e rivalutazione sul totale dell’indennità dovuta per l’occupazione, calcolando il danno da svalutazione e per ritardato pagamento “come se l'indennità per tutto il periodo fosse dovuta per l'intero a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]” con conseguente contrasto tra motivazione e dispositivo. Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 10 di 23 4. Preliminarmente questa Corte deve prendere atto del deposito telematico, in data 1° giugno 2023 della comparsa di costituzione di nuovo difensore per il controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANO,con conferimento della procura all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale non è tuttavia compars o all’udienza di discussione del ricorso. Tale costituzione, tuttavia, è avvenuta quando era già stata effettuata e perfezionata, ai sensi dell’art. 377 c.p.c., la comunicazione di cancelleria della fissazione dell’udienza al precedente difensore,Avv. [OSCURATO:PERSONA], comunicazione che, pertanto, deve ritenersi regolare. 5. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Il ricorso, in realtà, pur sosten endo la tesi per cui la domanda di riconoscimento dell’indennizzo anche per l’occupazione del terreno sarebbe stata formulata sin dall’atto introduttivo del primo grado di giudizio, basa tutte le proprie argomentazioni non su una riproduzione organica e completa delle conclusioni rassegnate in quella sede– come pure sarebbe dovuto in ossequio al canone di specificità e completezza di cui all’art. 366 c.p.c. - ma unicamente su una serie di meri indici testuali indiretti che, secondo il ricorrente, dovrebber o avere valore sintomatico del fatto che la domanda aveva la più ampia estensione dedotta in ricorso. Gli elementitestuali addotti dal ricorrente, tuttavia, presentano un marcato grado di ambiguità, ancorati come sono unicamente al profilo della identificazione catastale – che non distingueva il terreno dall’immobile su di esso edificato – di per sé non sufficiente a consentire una univoca identificazione della domanda. Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 11 di 23 Da ciò deriva che non può ritenersi che la decisione impugnata abbia errato nell’escludere che la domanda concernesse anche l’indennizzo per l’occupazione del terreno, risultando in tal modo superate le deduzioni del ricorrente in ordine all’assetto delle domande nel giudizio di rinvio come fissato dall’art. 394 c.p.c., non senza osservare che questa Corte ha ritenuto che anche nel giudizio di rinvio, se è preclusa alle parti la possibilità di proporre nuove domande ed eccezioni, rimane tuttavia per le parti medesime la facoltà di scegliere se insistere o meno in tutte le conclusioni in precedenza rassegnate (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1754 del 26/01/2007). Parimenti infondate appaiono le deduzioni con le quali il ricorrente viene a sostenere che questa Corte, nella precedente sentenza n. 11271/2015 avrebbe ritenuto non adeguatamente motivato il precedente rigetto della domanda del [OSCURATO:PERSONA] “al pagamento dell’equo indennizzo in relazione all’intero bene di sua proprietà, comprensivo di terreno ed edificio” (così pag. 13 del ricorso, sottolineatura nell’originale), così riconoscendo – argomenta il ricorrente – che l’indennizzo era dovuto anche per l’occupazione del terreno. Nella citata sentenza, infatti, questa Corte, dopo aver premesso (pag. 12) che l’odierno ricorrente “aveva agito quale proprietario e aveva chiesto il rilascio del bene nei confronti dell'occupante senza titolo; in particolare il Comune di Castelforte aveva citato il Comune di SS. Cosma e Damiano a comparire per «sentire accertare e dichiarare il diritto dominicale esclusivo del Comune di Castelforte sugli edifici scolastici di che trattasi, siti in località Grunovo e Torraccio e sentirsi per l'effetto condannare all'immediato rilascio e restituzione degli immobili nonché al pagamento di equo indennizzo per l'occupazione» Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 12 di 23 (v. conclusioni dell'atto di citazione)” – in tal modo ricostruendo il preciso tenore letterale dell’originaria domanda, già di per sé significativo, se non risolutivo – nel successivo sviluppo della motivazione, ha costantemente fatto riferimento a: “edifici”(e.g. pagg. 13, 18, 19), “edifico” e.g.(pagg. 13, 14), “scuola materna” (pag. 19), “locali” (pag. 20), essendosi occupata del profilo della proprietà del terreno unicamente sotto il profilo dei riflessi che tale titolarità aveva sulla titolarità degli edifici (pag. 14: “Con il secondo motivo il Comune deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. sostenendo che il Giudice di appello avrebbe erroneamente individuato l'oggetto della domanda che non era diretta ad accertare la proprietà del terreno sul quale era stata edificata la scuola elementare in località Grunuovo, ma la proprietà dell'edificio e il conseguente diritto alla restituzione; aggiunge che l'edificio scolastico, in quanto opera pubblica, avrebbe determinato la proprietà del terreno per effetto dell'accessione invertita.”). Dalla motivazione della sentenza di questa Corte n. 11271/2015, quindi, non solo non emerge in alcun modo che questa Corte abbia anche solo indirettamente soffermato la propria attenzione su un possibile profilo di danno connesso all’occupazione dei terreni, ma altresì si palesa –in virtù della ricostruzione delle o riginarie domande dell’odierno ricorrente - che la richiesta di un indennizzo per l’occupazione dei terreni circostanti gli edifici scolastici non era stata, in realtà, formulata dal [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il secondo motivo del ricorso principale è infondato. Come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero la sentenza non definitiva della Corte d’appello 4373/2016 non ha in alcun modo affermato l’esistenza di un diritto dell’odierno ricorrente a conseguire l’indennizzo per l’occupazione dei terreni, essendosi limitata ad Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 13 di 23 affermare che l’odierno ricorrente aveva diritto a tale indennizzo per quello che veniva indicato in dispositivo come “(…) edificio scolastico adibito a scuola materna sito in località Grunovo (…) costruito su terreno acquistato dal Comune di Castelforte e così descritto nell’atto di vendita in data 20 ottobre 1973 (…)”. È quindi evidente che il riferimento ai dati catastali identificativi del terreno è stato determinato dall’indisponibilità di dati catastali autonomi dell’edificio, essendosi quindi proceduto all’identificazione del terreno al solo scopo di localizzare l’immobile che su esso insisteva, senza che da ciò possa desumersi che la sentenza in esame –che anche nel corpo della motivazione contiene riferimenti unicamente all’edificio – abbia affermato l’esistenza di un diritto del COMUNE DI CASTELFORTEa conseguire un indennizzo anche per l’occupazione del terreno su cui sorgeva l’edificio. 7. Il terzo motivo del ricorso principale è parimenti infondato. Al richiamo operato da parte ricorrente a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21421 del 10/10/2014, infatti, deve replicarsi che questa Corte, in epoca più recente ha affermato il principio per cui l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cuila violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c. non è logicamente verificabile prima di avere accertato che la motivazione con la quale il giudice di merito ha individuato l’ambito delle domande sia erronea, con la conseguenza che in tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo, ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21874 del 27/10/2015; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2630 del 05/02/2014). Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 14 di 23 Si deve invece ritenere che, nel caso in esame , correttamente la Corte territoriale abbia escluso la presenza di una domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’occupazione del terreno, dal momento che gli indici interpretativi dedotti dal ricorrente (pagg. 17 e 18 del ricorso), ben lungi dal fondare una interpretazione come quella sostenuta dal ricorrente, non solo presentano marcata ambiguità ma anzi depongono proprio nel senso della correttezza della valutazione operata dalla Corte territoriale, peraltro in continuità con quanto stabilito dalla precedente sentenza non definitiva la quale, come rilevato dal Pubblico Ministero, non è stata fatta oggetto di gravame sul punto. 8. Ilquarto motivo del ricorso principale è invece inammissibile . È lo stesso ricorrente a rammentare che, come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con Legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 15 di 23 Nonostante tale richiamo, tuttavia, il motivo finisce per dedurre - seppur non usando la formale indicazione - un vizio di motivazione contraddittoria che, invece, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più ammissibile, restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto, appunto, ai già menzionati parametri della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Vizio di irriducibile contraddittorietà che, nella specie, è basato su elementi del tutto insufficienti costituiti dal fatto – già visto in precedenza –che la Corte territoriale ha individuato l’edificio scolastico in modo indiretto, tramite l’individuazione catastale del terreno su cui sorge, e cioè da un fatto che – come rilevato dal Pubblico Ministero - non determina alcuna contraddittorietà insanabile , dal momento che l'accertamento della proprietà e della illegittima occupazione Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 16 di 23 dell’edifico scolastico non è incompatibile con la sua identificazione indiretta sulla scorta dei dati catastali del terreno su cui sorge. 9. Il quinto ed il sesto motivo delricorso principale devono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi concernenti il profilo delle produzioni documentali operate dal consulente di parte del Comune ricorrente nel corso della consulenza volta a stabilire l’entità dell’indennizzo. Giova premettere che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, la motivazione della Corte territoriale sul punto viene ad imperniarsi su una duplice ratio decidendi, avendo la Corte capitolina, da un lato, affermato che i documenti non erano utilizzabili ai fini della decisione in quanto tardivamente prodotti e, dall’altro lato, ritenuto che tali documenti fossero inidonei a provare l’ammontare dei costi che il COMUNE DI CASTELFORTEaffermava di aver sostenuto. Il sesto motivo di ricorsoviene ad impugnare questa seconda ratio ma in modo inammissibile, in quanto le deduzioni del ricorrente, pur se veicolate nella forma della doglianza del vizio di motivazione ex art. 132, n. 4), c.p.c., vengono in realtà a sollecitare un inammissibile sindacato su quella valutazione delle prove che è invece riservata al giudice di merito, spettando a quest’ultimo l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004). Le doglianze del ricorrente circa il carattere apparente della motivazione, invero, collidono col principio per cui il giudice non è Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 17 di 23 tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002). Va, del resto, ribadito che, come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11176 del 08/05/2017), compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazionedelle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile, cosa che ricorre nel caso di specie, avendo la Corte espresso –in modo sintetico ma comprensibile e non apparente – un giudizio di inidoneità della documentazione che non necessitava –come sembra invece affermare il ricorrente –di un’analisi spinta sino al dettaglio. Dalla declaratoria di inammissibilità del sesto motivo discende l’inammissibilità del quinto, alla luce del principio per cui qualora la Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 18 di 23 decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 -Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 -L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006). 10. Passando all’esame del ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANO, deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, infatti, ha dedotto la tardività ex art. 334 c.p.c. del ricorso incidentale in quantonotificato oltre il termine di cui all’art. 325, ultimo comma, c.p.c., la cui decorrenza sarebbe stata determinata dalla notifica dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale adottata dalla Corte d’appello di Roma in data 25 luglio 2018 e notificata in data 3 agosto 2018. L’eccezione, tuttavia, deve essere ritenuta –come in altre occasioni (Cass. Sez. 6 -L, Ordinanza n. 8581 del 2020) – priva della necessaria specificità, avendo la parte omesso sia di riprodurre la rela zione di notifica via PEC effettuata al [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANOda parte della Cancelleria della Corte d’appello di Roma, sia di specificare se la stessa abbia avuto ad oggetto un mero avviso di deposito ovvero l'ordinanza di correzione nella sua integralità, condizione quest'ultima che si ritiene necessaria ai fini del decorso del termine breve Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 19 di 23 dell'impugnazione, perché solo da tale momento la parte è posta in grado di conoscere le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza onde predisporne l'eventuale impugnazione. 11. Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. L’inammissibilità emerge già dalla intitolazione del motivo, venendo dedotta una “insufficiente ed errata valutazione delle risultanze istruttorie”. Al di là di tale profilo, poi, il motivo –comunque privo di specificità nei suoi frammentari richiami alla vicenda decisa dal giudice amministrativo con la sentenza TAR Lazio n. 1313/1989 -si rivela nella sostanza un inammissibile tentativo di sollecitare a questa Corte un sindacato sulla valutazione delle prove operata dal giudice del merito, valendo per esso i principi già enunciati in sede di esame del sesto motivo di ricorso principale. 12. Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato. Questa Corte a Sezioni Unite ha recentemente fissato i criteri in tema di danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, enunciando il principio per cui, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. Sez. U - Sentenza n. 33645 del 15/11/2022). Come rilevato anche dal Pubblico Ministero, il ricorso al criterio del valore locativo da parte della Corte territoriale anche nel caso di specie non risulta affetto dal alcuna “illogicità evidente e manifesta”, dal momento che, poiché l’immobile in precedenza era già stato concesso in uso al [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANOda parte del l’odierno Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 20 di 23 ricorrente, la successiva occupazione senza titolo da parte del ricorrente incidentale si è tradotta nell’appropriazione, da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] E DAMIANO, del valore d’uso del bene senzatuttavia versare quel corrispettivo che invece sarebbe stato dovuto in presenza di un regolare contratto di locazione. 13. Il terzo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. Poiché il motivo ripropone la doglianza di “insufficiente ed errata valutazione delle risultanze istruttorie”, valgono nuovamente le considerazioni svolte in relazione al primo motivo di ricorso incidentale, potendosi solo osservare che non consta in alcun modo che la tematica del titolo di responsabilità e del correlato elemento soggettivo – sui quali il motivo si viene ad imperniare – siano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio. Deve, pertanto, trovare applicazione il principio, reiteratamente enunciato da questaCorte, per cui , qualora siano pro spettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013). Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 21 di 23 14. Il quarto motivo del ricorso incidentale è , parim enti , inammissibile. Il motivo, invero, è radicalmente privo del requisito dell’autonomia, muovendo alla sentenza definitiva la censura di essersi posta in logica coerenza con le precedenti statuizioni della sentenza non definitiva. Non solo, quindi, non viene dedotto alcun concreto vizio specifico della sentenza definitiva, ma anche il motivo risulta di fatto assorbito, seppur in modo improprio, dal rigetto dei primi tre motivi di ricorso incidentale. 15. Inammissibile, infine, è anche il quinto motivo del ricorso incidentale. Giova premettere che il motivo non viene ad imputare alla decisione impugnata una violazione o falsa applicazione dei principi in tema di liquidazione dei debiti di valore, lamentando, invece, che la Corte d’appello, dopo aver correttamente enunciato i criteri di determinazione del danno, avrebbe poi proceduto ad un errato procedimento di calcolo. Come dedotto dal ricorrente principale, tuttavia, il motivo appare del tutto privo di specificità, limitandosi ad affermare in via meramente apodittica l’esistenza di detto errore, senza in alcun modo illustrare i passaggi aritmetici che tale errore dovrebbero evidenziare. La carenza, anzi, risulta ancora più decisiva ove si consideri che proprio il profilo della determinazione aritmetica delle somme dovute per capitale, interessi e rivalutazione ha costituito lo specifico oggetto della già menzionata ordinanza di correzione di errore materiale. Era, quindi, onere del ricorrente incidentale – ove avesse voluto conformarsi alla regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. –procedere ad individuare in modo analitico le ragioni per cui, anche a seguito della Sez. S2 -R.G. 31960/2018 – PU 06/07/2023 - Pagina nr. 22 di 23 rettifica operata dalla Corte capitolina ex art. 288 c.p.c., doveva ritenersi ancora presente il dedotto errore. 16. Dalle considerazioni che precedono, quindi, discende il rigetto sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale. Quanto alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, la reciproca soccombenza delle parti risulta ampiamente sufficiente a giustificare una statuizione di integrale compensazione. 17. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte respinge il ricorsoprincipale; respinge il ricorso incide