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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10815/2026

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e mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonchè controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 722/2020 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 17723/2021Numero sezionale 1285/2026MILANO, depositata il 14/12/2020 R.G.N. 444/2020; Numero di raccolta generale 10815/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 23/04/202612/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 722, la Corte d’appello di Milanoaccoglieva l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza deltribunale di Milano che aveva accolto l’opposizione all’avviso diaddebito proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con cui erastato intimato dall’Inps il pagamento di € 4.060,57, a titolo dicontributi dovuti per il mese di dicembre 2017.La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimentodel gravame dell’Inps, ha rilevato che il sistema degli sgravicontributivi di cui all’art. 1 comma 1175 della legge n. 296 del2006 implica necessariamente una costante regolaritàcontributiva del beneficiario e perciò il possesso del DURC, il cuirilascio, secondo la procedura regolata dal DM 24 ottobre 2007e dal DM 30 gennaio 2015, invocato dalla difesa dell’Ente,presuppone che in presenza di irregolarità, l’Istitutoprevidenziale ne dia avviso all’interessato con l’invito aregolarizzare la propria posizione entro quindici giorni, terminedurante il quale il rilascio del predetto documento rimanesospeso, così da consentire la sanatoria delle eventualiirregolarità contributive che perdono, in tal modo, la lorocapacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioniprevidenziali.

Nella specie, mancava la regolarità contributivadella società beneficiaria degli sgravi, oggetto di controversia,alla data del febbraio 2018, di emissione del DURC negativo, purnon consistendo l’inadempimento in somme particolarmenteelevate, ma tuttavia idonee a far decadere dal beneficiocontributivo.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorrNeum pereo rre gistro generale 17723/2021Numero sezionale 1285/2026cassazione sulla base di otto motivi, mentre l’Inps ha rNeusmiesrot idti ora ccolta generale 10815/2026con controricorso.

Data pubblicazione 23/04/2026Il Collegio si è riservato il deposito dell’ ordinanza nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo e secondo motivo di ricorso, la società ricorrentededuce il vizio della motivazione della sentenza, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per omessa motivazione su unpunto decisivo della controversia ovvero per motivazionemanifestamente illogica, incongrua e comunque insufficientesempre su un punto decisivo della controversia, perché la Corteterritoriale aveva omesso ogni valutazione sull’adempimento deldebito, da parte della società ricorrente, quale fatto estintivodella propria obbligazione contributiva.Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art.4 comma 4 del DM 30.1.15 (Semplificazione in materia didocumento unico di regolarità contributiva), perché a seguitodel primo invito a regolarizzare, se non ci fosse stata laconseguente regolarizzazione, l’Inps avrebbe dovuto emettereun DURC negativo, ai sensi della norma di cui in rubrica, cheinvece è mancato.Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce laviolazione dell’art. 1 comma 1175 della legge n. 296 del 2006(cfr. anche, circolare INL 3/17), in relazione all’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non avevaconsiderato che l’Inps aveva revocato i benefici contributivi inrelazione a un debito non contributivo - perché relativo solo asanzioni e interessi maturati per il ritardo nel pagamento disomme dovute alla [OSCURATO:PERSONA] dell’attualeamministratore - e, pertanto, estraneo alla posNizumioenroe re gistro generale 17723/2021Numero sezionale 1285/2026contributiva dei lavoratori per l’assunzione dei quali il beNnuemfeiroc idoi r,a ccolta generale 10815/2026poi revocato, era stato richiesto e autorizzato (con codice 6y) Data pubblicazione 23/04/2026Con il quinto motivo di ricorso la società ricorrente denuncia laviolazione dell’art. 1 comma 1175 e ss. della legge n. 296 del2006 e degli artt. 3 e 8 del DM 30.1.2015 (cause ostative allaregolarità), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.Con il sesto motivo di ricorso la società deduce poi la violazionedell’art. 113 comma 1 c.p.c., in relazione all’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c.Con il settimo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art.6 comma 10 della legge n. 338 del 1989 (che disciplina ilprincipio di proporzionalità della sanzione per omissionecontributiva), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.Con i motivi dal quinto al settimo, la società ricorrente lamentache la Corte del merito, in forza del principio iura novit curiaavrebbe potuto riqualificare i fatti, in modo da pervenire a uneffetto utile per la società, in termini di benefici contributiviperché non aveva fatto applicazione, attraverso una letturacostituzionalmente orientata, del principio di proporzionalità tral’asserito debito contributivo e l’agevolazione goduta.Con l’ottavo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma1175 e ss. della legge n. 296 del 2006, nonché dell’art. 1 comma118 e ss. della legge n. 190 del 2014, perché la decontribuzionedi cui alla legge n. 190 del 2014, doveva essere considerataestranea alla categoria dei “benefici contributivi”, di cuiall’articolo 1 comma 1175 e ss. della legge n. 296 del 2006,perché il predetto esonero non è costruito su un abbattimentodi “normali” aliquote, ma più radicalmente, sulla nonconsiderabilità contributiva del rapporto di lavoro.I primi tre motivi che possono essere oggetto di un eNsuammeroe re gistro generale 17723/2021Numero sezionale 1285/2026congiunto, sono inammissibili, perché conNteumsetrao ndi ora ccolta generale 10815/2026l’accertamento espresso dalla Corte d’appello, secondo cui, Daat a pubblicazione 23/04/2026seguito dell’invito a regolarizzare l’omissione contributiva,emesso dall’Inps il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non era seguito l’adempimentodi tale omissione riguardante i lavoratori autonomi iscritti allagestione separata (anche se la società aveva adempiutoall’omissione contributiva relativa ai lavoratori subordinati),dato che il relativo pagamento era avvenuto solo il 26.3.2018,ovverosia due mesi dopo (e non entro quindici giorni, comeprevede la normativa) la ricezione dell’invito a regolarizzare,tant’è vero che il 21.2.2018 era stato rilasciato il DURCnegativo.

Il tardivo versamento rispetto all’invito del [OSCURATO:DATA_NASCITA]aveva determinato la decadenza dalla società dai beneficicontributivi previsti per le nuove assunzioni.Il quarto motivo è inammissibile sia perché non riporta dove equando analoga censura sia stata proposta nei gradi di meritocosì da apparire nuova nella presente sede di legittimità e siaperché contesta il merito della decisione e il relativoaccertamento di fatto, di competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ritenuto che il sistema degli sgravicontributivi, di cui all’art. 1 comma 1175 della legge n. 296 del2006 implica necessariamente una costante regolaritàcontributiva del beneficiario e perciò il possesso del DURC e taleregolarità contributiva mancava, alla data del 21.2.2018,quando era stato rilasciato il DURC negativo.Il quinto, sesto e settimo motivo, che possono essere esaminaticongiuntamente, perché connessi, sono infondati.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di beneficicontributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd.

DURC (documentounico di regolarità contributiva), la mancata segnalaNzuimoenroe re gistro generale 17723/2021Numero sezionale 1285/2026dell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell'INPNSum,e rno odi nra ccolta generale 10815/2026determina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli iDnat a pubblicazione 23/04/2026conseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano suldatore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo,essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, incaso di contestazione, la verifica della reale consistenza dellesituazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamentogiudiziale” (Cass. n. 30273 del 2024 e n. 27107 del 2018).Consentire la sanatoria in assenza del rispetto del termine deiquindici giorni dalla comunicazione di irregolarità sarebbe incontrasto con l’esigenza, che è insita nella norma di cui all’art.1 comma 1175, di una necessaria e costante regolaritàcontributiva, quale presupposto dell’applicazione degli sgravicontributivi (cfr. Cass. n. 27107 del 2018 cit.).In particolare, la Corte del merito ha accertato la mancanza diregolarità contributiva della società beneficiaria degli sgravi, dicui si discute alla data del febbraio 2018, di emissione del DURCnegativo, anche se per importi esigui, così da far decadere dalbeneficio contributivo la società odierna ricorrente.L’ottavo motivo di ricorso è infondato.La Corte del merito ha ritenuto che il citato art. 1 comma 1175ha una portata generale e non distingue alcuna categoria osettore, laddove fissa il possesso del DURC quale condizionenecessaria per la fruizione delle agevolazioni contributive, népuò fondatamente sostenersi che l’agevolazione di cui si discutenon fosse riconducibile all’ambito dei benefici contributivi.Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese di litesecondo quanto meglio indicato in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parteNu medroe rle gistro generale 17723/2021Numero sezionale 1285/2026ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già veNrusmaetroo d i ara ccolta generale 10815/2026titolo di contributo unificato.

Data pubblicazione 23/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorsoCondanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquidanell’importo di € 1.500,00, € 200,00 per esborsi, il 15% perspese generali, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.3.2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonchè controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 722/2020 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 17723/2021Numero sezionale 1285/2026MILANO, depositata il 14/12/2020 R.G.N. 444/2020; Numero di raccolta generale 10815/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 23/04/202612/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 722, la Corte d’appello di Milanoaccoglieva l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza deltribunale di Milano che aveva accolto l’opposizione all’avviso diaddebito proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con cui erastato intimato dall’Inps il pagamento di € 4.060,57, a titolo dicontributi dovuti per il mese di dicembre 2017.La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimentodel gravame dell’Inps, ha rilevato che il sistema degli sgravicontributivi di cui all’art. 1 comma 1175 della legge n. 296 del2006 implica necessariamente una costante regolaritàcontributiva del beneficiario e perciò il possesso del DURC, il cuirilascio, secondo la procedura regolata dal DM 24 ottobre 2007e dal DM 30 gennaio 2015, invocato dalla difesa dell’Ente,presuppone che in presenza di irregolarità, l’Istitutoprevidenziale ne dia avviso all’interessato con l’invito aregolarizzare la propria posizione entro quindici giorni, terminedurante il quale il rilascio del predetto documento rimanesospeso, così da consentire la sanatoria delle eventualiirregolarità contributive che perdono, in tal modo, la lorocapacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioniprevidenziali. Nella specie, mancava la regolarità contributivadella società beneficiaria degli sgravi, oggetto di controversia,alla data del febbraio 2018, di emissione del DURC negativo, purnon consistendo l’inadempimento in somme particolarmenteelevate, ma tuttavia idonee a far decadere dal beneficiocontributivo.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorrNeum pereo rre gistro generale 17723/2021Numero sezionale 1285/2026cassazione sulla base di otto motivi, mentre l’Inps ha rNeusmiesrot idti ora ccolta generale 10815/2026con controricorso. Data pubblicazione 23/04/2026Il Collegio si è riservato il deposito dell’ ordinanza nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo e secondo motivo di ricorso, la società ricorrentededuce il vizio della motivazione della sentenza, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per omessa motivazione su unpunto decisivo della controversia ovvero per motivazionemanifestamente illogica, incongrua e comunque insufficientesempre su un punto decisivo della controversia, perché la Corteterritoriale aveva omesso ogni valutazione sull’adempimento deldebito, da parte della società ricorrente, quale fatto estintivodella propria obbligazione contributiva.Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art.4 comma 4 del DM 30.1.15 (Semplificazione in materia didocumento unico di regolarità contributiva), perché a seguitodel primo invito a regolarizzare, se non ci fosse stata laconseguente regolarizzazione, l’Inps avrebbe dovuto emettereun DURC negativo, ai sensi della norma di cui in rubrica, cheinvece è mancato.Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce laviolazione dell’art. 1 comma 1175 della legge n. 296 del 2006(cfr. anche, circolare INL 3/17), in relazione all’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non avevaconsiderato che l’Inps aveva revocato i benefici contributivi inrelazione a un debito non contributivo - perché relativo solo asanzioni e interessi maturati per il ritardo nel pagamento disomme dovute alla [OSCURATO:PERSONA] dell’attualeamministratore - e, pertanto, estraneo alla posNizumioenroe re gistro generale 17723/2021Numero sezionale 1285/2026contributiva dei lavoratori per l’assunzione dei quali il beNnuemfeiroc idoi r,a ccolta generale 10815/2026poi revocato, era stato richiesto e autorizzato (con codice 6y) Data pubblicazione 23/04/2026Con il quinto motivo di ricorso la società ricorrente denuncia laviolazione dell’art. 1 comma 1175 e ss. della legge n. 296 del2006 e degli artt. 3 e 8 del DM 30.1.2015 (cause ostative allaregolarità), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.Con il sesto motivo di ricorso la società deduce poi la violazionedell’art. 113 comma 1 c.p.c., in relazione all’art. 360 primocomma n. 3 c.p.c.Con il settimo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art.6 comma 10 della legge n. 338 del 1989 (che disciplina ilprincipio di proporzionalità della sanzione per omissionecontributiva), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.Con i motivi dal quinto al settimo, la società ricorrente lamentache la Corte del merito, in forza del principio iura novit curiaavrebbe potuto riqualificare i fatti, in modo da pervenire a uneffetto utile per la società, in termini di benefici contributiviperché non aveva fatto applicazione, attraverso una letturacostituzionalmente orientata, del principio di proporzionalità tral’asserito debito contributivo e l’agevolazione goduta.Con l’ottavo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma1175 e ss. della legge n. 296 del 2006, nonché dell’art. 1 comma118 e ss. della legge n. 190 del 2014, perché la decontribuzionedi cui alla legge n. 190 del 2014, doveva essere considerataestranea alla categoria dei “benefici contributivi”, di cuiall’articolo 1 comma 1175 e ss. della legge n. 296 del 2006,perché il predetto esonero non è costruito su un abbattimentodi “normali” aliquote, ma più radicalmente, sulla nonconsiderabilità contributiva del rapporto di lavoro.I primi tre motivi che possono essere oggetto di un eNsuammeroe re gistro generale 17723/2021Numero sezionale 1285/2026congiunto, sono inammissibili, perché conNteumsetrao ndi ora ccolta generale 10815/2026l’accertamento espresso dalla Corte d’appello, secondo cui, Daat a pubblicazione 23/04/2026seguito dell’invito a regolarizzare l’omissione contributiva,emesso dall’Inps il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non era seguito l’adempimentodi tale omissione riguardante i lavoratori autonomi iscritti allagestione separata (anche se la società aveva adempiutoall’omissione contributiva relativa ai lavoratori subordinati),dato che il relativo pagamento era avvenuto solo il 26.3.2018,ovverosia due mesi dopo (e non entro quindici giorni, comeprevede la normativa) la ricezione dell’invito a regolarizzare,tant’è vero che il 21.2.2018 era stato rilasciato il DURCnegativo. Il tardivo versamento rispetto all’invito del [OSCURATO:DATA_NASCITA]aveva determinato la decadenza dalla società dai beneficicontributivi previsti per le nuove assunzioni.Il quarto motivo è inammissibile sia perché non riporta dove equando analoga censura sia stata proposta nei gradi di meritocosì da apparire nuova nella presente sede di legittimità e siaperché contesta il merito della decisione e il relativoaccertamento di fatto, di competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ritenuto che il sistema degli sgravicontributivi, di cui all’art. 1 comma 1175 della legge n. 296 del2006 implica necessariamente una costante regolaritàcontributiva del beneficiario e perciò il possesso del DURC e taleregolarità contributiva mancava, alla data del 21.2.2018,quando era stato rilasciato il DURC negativo.Il quinto, sesto e settimo motivo, che possono essere esaminaticongiuntamente, perché connessi, sono infondati.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di beneficicontributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documentounico di regolarità contributiva), la mancata segnalaNzuimoenroe re gistro generale 17723/2021Numero sezionale 1285/2026dell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell'INPNSum,e rno odi nra ccolta generale 10815/2026determina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli iDnat a pubblicazione 23/04/2026conseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano suldatore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo,essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, incaso di contestazione, la verifica della reale consistenza dellesituazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamentogiudiziale” (Cass. n. 30273 del 2024 e n. 27107 del 2018).Consentire la sanatoria in assenza del rispetto del termine deiquindici giorni dalla comunicazione di irregolarità sarebbe incontrasto con l’esigenza, che è insita nella norma di cui all’art.1 comma 1175, di una necessaria e costante regolaritàcontributiva, quale presupposto dell’applicazione degli sgravicontributivi (cfr. Cass. n. 27107 del 2018 cit.).In particolare, la Corte del merito ha accertato la mancanza diregolarità contributiva della società beneficiaria degli sgravi, dicui si discute alla data del febbraio 2018, di emissione del DURCnegativo, anche se per importi esigui, così da far decadere dalbeneficio contributivo la società odierna ricorrente.L’ottavo motivo di ricorso è infondato.La Corte del merito ha ritenuto che il citato art. 1 comma 1175ha una portata generale e non distingue alcuna categoria osettore, laddove fissa il possesso del DURC quale condizionenecessaria per la fruizione delle agevolazioni contributive, népuò fondatamente sostenersi che l’agevolazione di cui si discutenon fosse riconducibile all’ambito dei benefici contributivi.Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese di litesecondo quanto meglio indicato in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parteNu medroe rle gistro generale 17723/2021Numero sezionale 1285/2026ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già veNrusmaetroo d i ara ccolta generale 10815/2026titolo di contributo unificato. Data pubblicazione 23/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorsoCondanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquidanell’importo di € 1.500,00, € 200,00 per esborsi, il 15% perspese generali, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.3.2026Il Presidente
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