CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09947/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA Lato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di misure alternative congiunte presentata da [OSCURATO:PERSONA] era. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove era ristretto, riservando il deposito dei relativi motivi al difensore di fiducia, che non vi provvedeva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Tale inammissibilità discende dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l'istituto penitenziario dove si trovava detenuto, né Romeo, né il suo difensore, hanno fatto seguire la presentazione di motivi di ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, determinata in cinquecento euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ndro Centonze AL yjh3le Bi nchi • D