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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 22976/2026

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N67C25G479M, con domicilio elettopresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;– resistente –avversola sentenza n. 526/2017 pronunciata in data 6/10/2017 dallaCommissione Tributaria Regionale delle Marche e depositata il10/10/2017;Numero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1luglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1.

L’Agenzia delle Entrate in data 13/6/2006 notificava alcontribuente l’avviso di accertamento n.

R9F010200134/2006, inquanto socio al 10% della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a ristrettabase sociale, nei cui confronti aveva accertato, con avviso n.R9N030100612/2005 per l’anno 2003, un imponibile IRPEG pari adeuro 3.866.884,00, di cui euro 3.353.709,00 per costi indeducibili aseguito di operazioni in tutto o in parte inesistenti, euro 444.825,00per omessa contabilizzazione di ricavi ed euro 68.350,00 per cessionedi merce non fatturata.2.

L’avviso di accertamento nei confronti del socio veniva quindiemesso ai sensi degli artt. 41, comma 1 lett. e), e 42, comma 1, delt.u.i.r., e dell’art. 41 bis d.P.R. 600/1973, imputando al contribuentela quota di reddito di partecipazione e contestandogli per l’anno 2003un maggior reddito pari ad euro 386.688,00, conseguentementedeterminando un reddito imponibile di euro 462.767,00 e quantificandouna maggiore IRPEF dovuta di euro 174.009,00, una maggioreaddizionale comunale in euro 1.354,00, una maggiore addizionaleregionale di euro 15.468,00, oltre sanzioni per euro 190.831,00.3. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso delcontribuente, annullando l’atto impositivo impugnato, concompensazione delle spese di lite.4. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appellodell’Agenzia delle Entrate, condannando il contribuente al pagamentodelle spese di lite.

In particolare, rilevava la definitività dell’avviso diaccertamento societario per mancata riassunzione del giudizio dopol’annullamento da parte della Corte di cassazione, con ordinanza n.Numero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/20263775/2010 del 27/10/2015, della sentenza di appello impugnata percarenza di motivazione; inoltre, evidenziava la rilevanza della solaquestione della distribuzione al socio della quota di partecipazione almaggior reddito accertato con pronuncia definitiva; infine, consideravala mancanza della prova contraria a carico del contribuente, a frontedella presunzione del maggior reddito coperta da giudicato; da ultimo,esponeva che i costi indeducibili, risultanti dall’accertamento definitivoin relazione ad operazioni inesistenti sia sotto il profilo oggettivo siasoggettivo, avevano prodotto in ogni caso un maggior utile societariocivilisticamente rilevante.5.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo asette motivi.6.

L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso, bensìmero atto al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione aisensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c.7.

Il ricorrente in data 15/6/2026 ha depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 2909 c.c. inrelazione al recupero dei costi ritenuti inesistenti e, quindi, indeducibilinella misura di euro 3.353.709,00.Il ricorrente evidenzia che con il ricorso introduttivo avevacontestato non soltanto l’avviso di accertamento n.R9F010200134/2006, notificatogli per il recupero delle imposte direttein virtù della partecipazione societaria al 10%, bensì, incidentertantum, anche l’avviso di accertamento R9N030100612/2005notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a ristretta base, inparticolare rilevando che le fatture contestate erano state ritenuteNumero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/2026soggettivamente inesistenti e che, pertanto, il costo dovevaconsiderarsi come effettivamente sostenuto e, quindi, legittimamentededotto dai ricavi da parte della società, con conseguente assenza diutili extrabilancio e di loro distribuzione al socio.La pronuncia impugnata è, dunque, errata nella parte in cui haconsiderato l’accertamento societario definitivo e, pertanto, non piùcensurabile da parte del socio nonostante questi non avessepartecipato al giudizio instaurato dalla società.2.

Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e2909 c.c. in relazione alla contestata omessa contabilizzazione di ricavinella misura di euro 444.825,00.Il ricorrente evidenzia che con il ricorso introduttivo avevacontestato non soltanto l’avviso di accertamento n.R9F010200134/2006, notificatogli per il recupero delle imposte direttein virtù della partecipazione societaria al 10%, bensì, incidentertantum, anche l’avviso di accertamento R9N030100612/2005notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a ristretta base, inparticolare contestando il recupero a reddito della società partecipatadella somma di euro 444.825,00, sia per la carenza di motivazione,stante il mero richiamo per relationem alle motivazioni addottenell’avviso societario che a sua volta faceva rinvio al processo verbaledi constatazione, sia per la mancanza di elementi probatori idonei afondare la pretesa vantata dall’Ufficio basata soltanto su meri indizi nonsuffragati da riscontri certi ed univoci.La pronuncia impugnata è, dunque, errata nella parte in cui haconsiderato l’accertamento societario definitivo e, pertanto, non piùcensurabile da parte del socio nonostante questi non avessepartecipato al giudizio instaurato dalla società.Numero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/20263.

Con il terzo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., per averela [OSCURATO:PERSONA] affermato che i costi dedotti dallasocietà dovevano considerarsi fittizi e, quindi, indeducibili in quantorelativi ad operazioni inesistenti sia sotto il profilo oggettivo, sia sottoil profilo soggettivo.

Invece, dal processo verbale di constatazione dellaGuardia di Finanza di Pesaro e Urbino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], assistito da fedeprivilegiata quanto ai fatti attestati, risultava che le fatture di acquistoutilizzate dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per complessivi euro3.353.709,00 dovevano al più considerarsi soggettivamente inesistentipoiché, sulla base dei controlli incrociati effettuati, le merci indicatenelle fatture erano state effettivamente ricevute e successivamenterivendute dalla società partecipata; da tanto conseguiva l’insussistenzadi utili extrabilancio distribuiti al socio.4.

Con il quarto motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma 4 bis, della537/1993, come modificata dall’art. 8 del d.l. 16/2012 convertito dallal. 44/2012, nonché dell’art. 8, comma 3, del d.l. 16/2012, degli artt. 6e 109 t.u.i.r., e dell’art. 53 Cost., con riferimento alla deducibilità deicosti derivanti dalla contabilizzazione di fatture soggettivamenteinesistenti nella misura di euro 3.353.709,00.In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, lapronuncia impugnata viola gli artt. 14, comma 4 bis, legge 537/1993e, quindi, gli artt. 6 e 109 t.u.i.r. e l’art. 53 Cost., poiché il legislatoreha inteso affermare il regime di piena deducibilità dei costi riportatisulle fatture soggettivamente inesistenti, salvo che si tratti di costirelativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di undelitto non colposo ovvero di costi in contrasto con i principi diNumero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/2026effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza.

I costi, nelcaso di specie, erano effettivi e non risultavano in contrasto con ipredetti principi, come evincibile dagli avvisi di accertamento e dalprocesso verbale di constatazione.Inoltre, la pronuncia viola l’art. 8, comma 3, del d.l. 16/12 poichéla nuova disposizione, ove più favorevole, deve applicarsi anche ai fatti,In definitiva, la ripresa nei confronti della società, riconosciutalegittima dal giudice d’appello, per effetto di costi ritenuti fiscalmenteindeducibili in quanto derivanti dalla contabilizzazione di fatturesoggettivamente inesistenti è avvenuta in violazione delle norme di cuiin rubrica.5.

Con il quinto motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992 per insanabilecontraddittorietà della motivazione e vizio logico con riferimento siaall’affermata equivalenza tra operazioni oggettivamente inesistenti edoperazioni soggettivamente inesistenti, sia all’affermata identità diconseguenze e cioè l’indeducibilità di costi contabilmente esposti daiquali conseguire una minore redditualità e utili extrabilancio distribuitiai soci; ciò, fermo restando gli assorbenti rilievi formulati nei motivi n.3 e n. 4.6.

Con il sesto motivo, il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c., peravere omesso la [OSCURATO:PERSONA] di considerare ilfatto -non contestato dall’Agenzia delle Entrate- costituito dallaaccertata coincidenza tra le giacenze fisiche di magazzino ed il datodelle merci rinveniente dalle schede di magazzino, dato ottenutosottraendo/aggiungendo algebricamente le merci annotate su tutte lefatture di acquisto ricevute (ivi comprese anche tutte quelle fattureNumero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/2026considerate in tutto o in parte inesistenti) e su tutte le fatture di venditaemesse; in ragione di ciò tutti i costi recuperati potevano essereconsiderati inesistenti al più sotto il profilo soggettivo, con leconseguenze già esposte.

Tale circostanza non soltanto non venivacontestata dall’Ufficio ma addirittura confermata nell’atto di appello apagina

6. [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, erroneamenteaffermato la sussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti oltreche soggettivamente inesistenti, equiparandone le conseguenze, inviolazione del disposto di cui all’art. 115 c.p.c7.

Con il settimo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 24Cost., con particolare riferimento all’inesistenza di prove circa l’utilizzodi fatture per operazioni oggettivamente inesistenti da parte dellasocietà e, comunque, circa l’indicazione di quali e quante fatturesarebbero risultate afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti,non consentendo alla parte di svolgere difese.8.

Il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo possono esseretrattati congiuntamente, in quanto relativi a vizi di violazione di leggeche riguardano le medesime norme o, comunque, profili strettamenteconnessi dal punto di vista logico-giuridico e l’ultimo motivo poichéconcernente un error in procedendo consequenziale alla denunciataviolazione di legge.8.1.

I motivi sono fondati.8.2.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte nelgiudizio promosso dal socio avverso l'accertamento del reddito dipartecipazione relativo ad una società di capitali a ristretta base, nonosta alla contestazione, anche nel merito, del reddito accertato in capoalla società la circostanza che l'avviso emesso nei confronti diquest'ultima sia divenuto definitivo per mancata impugnazione o perNumero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/2026vizi procedurali, difettando in tal caso il vincolo di pregiudizialità.

Ilsocio, in questa ipotesi, può contestare non solo la presuntadistribuzione degli utili, ma anche l'effettiva esistenza del maggiorreddito societario accertato (Cass. sez. 5, 8/4/2026 n. 8719).Più in particolare, la Corte ha affermato che «il regime dipregiudizialità nei giudizi tra l'accertamento del reddito percepito dallasocietà ed il reddito di partecipazione attribuito al socio di società dicapitali avente ristretta base partecipativa viene meno nel caso in cuil'accertamento nei confronti della società divenga definitivo non perchégiudizialmente ritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell'omessaimpugnazione dell'atto impositivo o di vizi procedurali dell'impugnativaproposta dalla società; in tali casi il socio può pertanto contestare, conriferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo lamancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società,ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte dellasocietà» (Cass. n. 6001 del 2025; Cass. n. 27951 del 2025; Cass. n.12611 del 2026).8.3.

La Corte territoriale non si è attenuta ai principi innanzienunciati, laddove ha affermato che la definitività dell’avviso societarionon consentiva al socio contestazioni diverse da quelle relative allapresunzione di distribuzione al socio della sua quota di partecipazioneal maggiore reddito accertato con sentenza passata in giudicato e,perciò, non più in discussione.

In forza dell’avvenuta definizionedell’accertamento societario il giudice d’appello ha, quindi,erroneamente ritenuto che fosse intangibile la presunzione relativa deimaggiori redditi societari, residuando soltanto la possibilità per lasocietà ed il socio di dimostrare una destinazione delle sommecostituite dagli utili non dichiarati diversa da quella della ripartizionetra i soci o che tale ripartizione si fosse verificata in un periodo diversoda quello nel quale i maggiori redditi erano stati prodotti.Numero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/2026Alla luce dei principi sopra enunciati, il socio -che non hapartecipato al giudizio instaurato dalla società avverso l’avviso diaccertamento del quale era destinataria- ha correttamente articolatocensure avverso l’accertamento societario che la CommissioneTributaria avrebbe dovuto valutare invece che considerare cristallizzatatout court la pretesa impositiva di cui all’avviso di accertamento n.R9N030100612/2005.8.4.

Allo stesso modo, la [OSCURATO:PERSONA],sempre ritenendo erroneamente insindacabile l’accertamentosocietario divenuto definitivo, ha affermato l’indeducibilità dei costiriferibili ad operazioni inesistenti sia sotto il profilo oggettivo che avutoriguardo a quello soggettivo, incorrendo in un’ulteriore violazione dilegge laddove ha affermato l’indeducibilità dei costi in ogni caso e,quindi, ha considerato esistente il maggior reddito da attribuire per laquota di partecipazione al socio, motivando contraddittoriamente ladecisione impugnata in quanto fondata su un’interpretazione erratadelle sopra indicate disposizioni di legge.Ed infatti, è noto che, a fronte di fatture emesse per operazionisoggettivamente inesistenti, l'IVA indetraibile non è deducibile tra icosti d'impresa ai fini della determinazione delle imposte dirette, inquanto configura un esborso non inerente allo svolgimento dellaspecifica attività economico-produttiva, essendo piuttosto espressionedi distrazione verso diverse finalità (Cass. Sez.5, 29/09/2025, n.26340); costituisce, poi, principio consolidato quello per cui, in tema diimposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537del 1993 - nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l.n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012 - l'acquirentedei beni può dedurre i costi soggettivamente inesistenti, relativi adoperazioni anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del loro caratterefraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986,Numero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/2026dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza,determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità deicosti delle operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. sez. 5,2/4/2025, n. 8716, che richiama Cass. n. 8480/2022 e Cass.4645/2020).Ed infatti, quanto alle operazioni oggettivamente inesistenti, intema di accertamento Iva e delle imposte sui redditi l'applicazionedell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l.n. 44 del 2012, costituente ius superveniens ed avente portataretroattiva, comporta che i componenti positivi direttamente afferentia spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi noneffettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione delreddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammessoin deduzione delle predette spese (Cass. sez. 5, 11/4/2024, n. 9900).Più precisamente quanto al riparto ex art. 2697 c.c. in relazioneall’IVA, l'onere della prova circa la presenza di operazionioggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziariae può essere assolto mediante presunzioni semplici, mentre spetta alcontribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione deirelativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate,non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione di fattureovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o deimezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regolautilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia(Cass. n. 9723/2024).Sempre con riferimento alla detrazione dell'IVA, in caso dioperazioni soggettivamente inesistenti, invece, l'Amministrazionefinanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che ilfornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole,disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditoreNumero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/2026onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzataall'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente ilcontraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria diaver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasionefiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una talesituazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto,secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto allecircostanze del caso concreto (Cass. n.24471/2022).[OSCURATO:PERSONA], invece, ha posto sullo stesso piano, motivando inmaniera logicamente incompatibile e contraddittoria, sia le operazionisoggettivamente inesistenti che quelle oggettivamente inesistenti, nondistinguendole e non individuandole, né diversamente esaminando lequestioni concernenti l’IVA rispetto a quelle in tema di imposte diretteper ciascuna delle contestazioni che vengono in rilievo in relazione allatipologia delle stesse, non verificando l’assolvimento dell’onere dellaprova e, comunque, prescindendo dalle censure proposte dalcontribuente che, in ogni caso, ha escluso che fossero state contestateoperazioni oggettivamente inesistenti; inoltre, ha erroneamenteriferito ad entrambe le tipologie di operazioni la conseguenza dellaindeducibilità dei costi e, quindi, del maggior reddito da partecipazione,affermando soltanto che i costi non sono stati mai sostenuti sebbeneesposti contabilmente per derivarne una minore redditualità dellagestione societaria.Le lacune riscontrate e la contraddittorietà/illogicità dellamotivazione svolta impongono l’annullamento della decisione conrinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.9.

Il terzo, il sesto ed il settimo motivo sono assorbitidall’accoglimento dei precedenti motivi e dal rinvio al giudice del meritoper un nuovo esame alla luce dei principi sopra menzionati, in quantorelativi a questioni che presuppongono la risoluzione delle questioni diNumero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/2026fatto che attengono al merito dell’accertamento demandato ed allavalutazione delle contestazioni sollevate dalla parte.10.

In definitiva, il ricorso va accolto con rinvio alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, che provvederà anuovo esame ed alla regolamentazione delle spese di lite.La Corte, P.Q.Min accoglimento del primo, del secondo, del quarto e del quinto motivodi ricorso, assorbiti il terzo, il sesto ed il settimo, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodelle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del primo luglio 2026La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N67C25G479M, con domicilio elettopresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;– resistente –avversola sentenza n. 526/2017 pronunciata in data 6/10/2017 dallaCommissione Tributaria Regionale delle Marche e depositata il10/10/2017;Numero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1luglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate in data 13/6/2006 notificava alcontribuente l’avviso di accertamento n. R9F010200134/2006, inquanto socio al 10% della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a ristrettabase sociale, nei cui confronti aveva accertato, con avviso n.R9N030100612/2005 per l’anno 2003, un imponibile IRPEG pari adeuro 3.866.884,00, di cui euro 3.353.709,00 per costi indeducibili aseguito di operazioni in tutto o in parte inesistenti, euro 444.825,00per omessa contabilizzazione di ricavi ed euro 68.350,00 per cessionedi merce non fatturata.2. L’avviso di accertamento nei confronti del socio veniva quindiemesso ai sensi degli artt. 41, comma 1 lett. e), e 42, comma 1, delt.u.i.r., e dell’art. 41 bis d.P.R. 600/1973, imputando al contribuentela quota di reddito di partecipazione e contestandogli per l’anno 2003un maggior reddito pari ad euro 386.688,00, conseguentementedeterminando un reddito imponibile di euro 462.767,00 e quantificandouna maggiore IRPEF dovuta di euro 174.009,00, una maggioreaddizionale comunale in euro 1.354,00, una maggiore addizionaleregionale di euro 15.468,00, oltre sanzioni per euro 190.831,00.3. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso delcontribuente, annullando l’atto impositivo impugnato, concompensazione delle spese di lite.4. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appellodell’Agenzia delle Entrate, condannando il contribuente al pagamentodelle spese di lite. In particolare, rilevava la definitività dell’avviso diaccertamento societario per mancata riassunzione del giudizio dopol’annullamento da parte della Corte di cassazione, con ordinanza n.Numero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/20263775/2010 del 27/10/2015, della sentenza di appello impugnata percarenza di motivazione; inoltre, evidenziava la rilevanza della solaquestione della distribuzione al socio della quota di partecipazione almaggior reddito accertato con pronuncia definitiva; infine, consideravala mancanza della prova contraria a carico del contribuente, a frontedella presunzione del maggior reddito coperta da giudicato; da ultimo,esponeva che i costi indeducibili, risultanti dall’accertamento definitivoin relazione ad operazioni inesistenti sia sotto il profilo oggettivo siasoggettivo, avevano prodotto in ogni caso un maggior utile societariocivilisticamente rilevante.5. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo asette motivi.6. L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso, bensìmero atto al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione aisensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c.7. Il ricorrente in data 15/6/2026 ha depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 2909 c.c. inrelazione al recupero dei costi ritenuti inesistenti e, quindi, indeducibilinella misura di euro 3.353.709,00.Il ricorrente evidenzia che con il ricorso introduttivo avevacontestato non soltanto l’avviso di accertamento n.R9F010200134/2006, notificatogli per il recupero delle imposte direttein virtù della partecipazione societaria al 10%, bensì, incidentertantum, anche l’avviso di accertamento R9N030100612/2005notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a ristretta base, inparticolare rilevando che le fatture contestate erano state ritenuteNumero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/2026soggettivamente inesistenti e che, pertanto, il costo dovevaconsiderarsi come effettivamente sostenuto e, quindi, legittimamentededotto dai ricavi da parte della società, con conseguente assenza diutili extrabilancio e di loro distribuzione al socio.La pronuncia impugnata è, dunque, errata nella parte in cui haconsiderato l’accertamento societario definitivo e, pertanto, non piùcensurabile da parte del socio nonostante questi non avessepartecipato al giudizio instaurato dalla società.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e2909 c.c. in relazione alla contestata omessa contabilizzazione di ricavinella misura di euro 444.825,00.Il ricorrente evidenzia che con il ricorso introduttivo avevacontestato non soltanto l’avviso di accertamento n.R9F010200134/2006, notificatogli per il recupero delle imposte direttein virtù della partecipazione societaria al 10%, bensì, incidentertantum, anche l’avviso di accertamento R9N030100612/2005notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a ristretta base, inparticolare contestando il recupero a reddito della società partecipatadella somma di euro 444.825,00, sia per la carenza di motivazione,stante il mero richiamo per relationem alle motivazioni addottenell’avviso societario che a sua volta faceva rinvio al processo verbaledi constatazione, sia per la mancanza di elementi probatori idonei afondare la pretesa vantata dall’Ufficio basata soltanto su meri indizi nonsuffragati da riscontri certi ed univoci.La pronuncia impugnata è, dunque, errata nella parte in cui haconsiderato l’accertamento societario definitivo e, pertanto, non piùcensurabile da parte del socio nonostante questi non avessepartecipato al giudizio instaurato dalla società.Numero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/20263. Con il terzo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., per averela [OSCURATO:PERSONA] affermato che i costi dedotti dallasocietà dovevano considerarsi fittizi e, quindi, indeducibili in quantorelativi ad operazioni inesistenti sia sotto il profilo oggettivo, sia sottoil profilo soggettivo. Invece, dal processo verbale di constatazione dellaGuardia di Finanza di Pesaro e Urbino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], assistito da fedeprivilegiata quanto ai fatti attestati, risultava che le fatture di acquistoutilizzate dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per complessivi euro3.353.709,00 dovevano al più considerarsi soggettivamente inesistentipoiché, sulla base dei controlli incrociati effettuati, le merci indicatenelle fatture erano state effettivamente ricevute e successivamenterivendute dalla società partecipata; da tanto conseguiva l’insussistenzadi utili extrabilancio distribuiti al socio.4. Con il quarto motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma 4 bis, della537/1993, come modificata dall’art. 8 del d.l. 16/2012 convertito dallal. 44/2012, nonché dell’art. 8, comma 3, del d.l. 16/2012, degli artt. 6e 109 t.u.i.r., e dell’art. 53 Cost., con riferimento alla deducibilità deicosti derivanti dalla contabilizzazione di fatture soggettivamenteinesistenti nella misura di euro 3.353.709,00.In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, lapronuncia impugnata viola gli artt. 14, comma 4 bis, legge 537/1993e, quindi, gli artt. 6 e 109 t.u.i.r. e l’art. 53 Cost., poiché il legislatoreha inteso affermare il regime di piena deducibilità dei costi riportatisulle fatture soggettivamente inesistenti, salvo che si tratti di costirelativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di undelitto non colposo ovvero di costi in contrasto con i principi diNumero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/2026effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza. I costi, nelcaso di specie, erano effettivi e non risultavano in contrasto con ipredetti principi, come evincibile dagli avvisi di accertamento e dalprocesso verbale di constatazione.Inoltre, la pronuncia viola l’art. 8, comma 3, del d.l. 16/12 poichéla nuova disposizione, ove più favorevole, deve applicarsi anche ai fatti,In definitiva, la ripresa nei confronti della società, riconosciutalegittima dal giudice d’appello, per effetto di costi ritenuti fiscalmenteindeducibili in quanto derivanti dalla contabilizzazione di fatturesoggettivamente inesistenti è avvenuta in violazione delle norme di cuiin rubrica.5. Con il quinto motivo il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992 per insanabilecontraddittorietà della motivazione e vizio logico con riferimento siaall’affermata equivalenza tra operazioni oggettivamente inesistenti edoperazioni soggettivamente inesistenti, sia all’affermata identità diconseguenze e cioè l’indeducibilità di costi contabilmente esposti daiquali conseguire una minore redditualità e utili extrabilancio distribuitiai soci; ciò, fermo restando gli assorbenti rilievi formulati nei motivi n.3 e n. 4.6. Con il sesto motivo, il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c., peravere omesso la [OSCURATO:PERSONA] di considerare ilfatto -non contestato dall’Agenzia delle Entrate- costituito dallaaccertata coincidenza tra le giacenze fisiche di magazzino ed il datodelle merci rinveniente dalle schede di magazzino, dato ottenutosottraendo/aggiungendo algebricamente le merci annotate su tutte lefatture di acquisto ricevute (ivi comprese anche tutte quelle fattureNumero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/2026considerate in tutto o in parte inesistenti) e su tutte le fatture di venditaemesse; in ragione di ciò tutti i costi recuperati potevano essereconsiderati inesistenti al più sotto il profilo soggettivo, con leconseguenze già esposte. Tale circostanza non soltanto non venivacontestata dall’Ufficio ma addirittura confermata nell’atto di appello apagina 6. [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, erroneamenteaffermato la sussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti oltreche soggettivamente inesistenti, equiparandone le conseguenze, inviolazione del disposto di cui all’art. 115 c.p.c7. Con il settimo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 24Cost., con particolare riferimento all’inesistenza di prove circa l’utilizzodi fatture per operazioni oggettivamente inesistenti da parte dellasocietà e, comunque, circa l’indicazione di quali e quante fatturesarebbero risultate afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti,non consentendo alla parte di svolgere difese.8. Il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo possono esseretrattati congiuntamente, in quanto relativi a vizi di violazione di leggeche riguardano le medesime norme o, comunque, profili strettamenteconnessi dal punto di vista logico-giuridico e l’ultimo motivo poichéconcernente un error in procedendo consequenziale alla denunciataviolazione di legge.8.1. I motivi sono fondati.8.2. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte nelgiudizio promosso dal socio avverso l'accertamento del reddito dipartecipazione relativo ad una società di capitali a ristretta base, nonosta alla contestazione, anche nel merito, del reddito accertato in capoalla società la circostanza che l'avviso emesso nei confronti diquest'ultima sia divenuto definitivo per mancata impugnazione o perNumero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/2026vizi procedurali, difettando in tal caso il vincolo di pregiudizialità. Ilsocio, in questa ipotesi, può contestare non solo la presuntadistribuzione degli utili, ma anche l'effettiva esistenza del maggiorreddito societario accertato (Cass. sez. 5, 8/4/2026 n. 8719).Più in particolare, la Corte ha affermato che «il regime dipregiudizialità nei giudizi tra l'accertamento del reddito percepito dallasocietà ed il reddito di partecipazione attribuito al socio di società dicapitali avente ristretta base partecipativa viene meno nel caso in cuil'accertamento nei confronti della società divenga definitivo non perchégiudizialmente ritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell'omessaimpugnazione dell'atto impositivo o di vizi procedurali dell'impugnativaproposta dalla società; in tali casi il socio può pertanto contestare, conriferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo lamancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società,ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte dellasocietà» (Cass. n. 6001 del 2025; Cass. n. 27951 del 2025; Cass. n.12611 del 2026).8.3. La Corte territoriale non si è attenuta ai principi innanzienunciati, laddove ha affermato che la definitività dell’avviso societarionon consentiva al socio contestazioni diverse da quelle relative allapresunzione di distribuzione al socio della sua quota di partecipazioneal maggiore reddito accertato con sentenza passata in giudicato e,perciò, non più in discussione. In forza dell’avvenuta definizionedell’accertamento societario il giudice d’appello ha, quindi,erroneamente ritenuto che fosse intangibile la presunzione relativa deimaggiori redditi societari, residuando soltanto la possibilità per lasocietà ed il socio di dimostrare una destinazione delle sommecostituite dagli utili non dichiarati diversa da quella della ripartizionetra i soci o che tale ripartizione si fosse verificata in un periodo diversoda quello nel quale i maggiori redditi erano stati prodotti.Numero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/2026Alla luce dei principi sopra enunciati, il socio -che non hapartecipato al giudizio instaurato dalla società avverso l’avviso diaccertamento del quale era destinataria- ha correttamente articolatocensure avverso l’accertamento societario che la CommissioneTributaria avrebbe dovuto valutare invece che considerare cristallizzatatout court la pretesa impositiva di cui all’avviso di accertamento n.R9N030100612/2005.8.4. Allo stesso modo, la [OSCURATO:PERSONA],sempre ritenendo erroneamente insindacabile l’accertamentosocietario divenuto definitivo, ha affermato l’indeducibilità dei costiriferibili ad operazioni inesistenti sia sotto il profilo oggettivo che avutoriguardo a quello soggettivo, incorrendo in un’ulteriore violazione dilegge laddove ha affermato l’indeducibilità dei costi in ogni caso e,quindi, ha considerato esistente il maggior reddito da attribuire per laquota di partecipazione al socio, motivando contraddittoriamente ladecisione impugnata in quanto fondata su un’interpretazione erratadelle sopra indicate disposizioni di legge.Ed infatti, è noto che, a fronte di fatture emesse per operazionisoggettivamente inesistenti, l'IVA indetraibile non è deducibile tra icosti d'impresa ai fini della determinazione delle imposte dirette, inquanto configura un esborso non inerente allo svolgimento dellaspecifica attività economico-produttiva, essendo piuttosto espressionedi distrazione verso diverse finalità (Cass. Sez.5, 29/09/2025, n.26340); costituisce, poi, principio consolidato quello per cui, in tema diimposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537del 1993 - nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l.n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012 - l'acquirentedei beni può dedurre i costi soggettivamente inesistenti, relativi adoperazioni anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del loro caratterefraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986,Numero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/2026dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza,determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità deicosti delle operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. sez. 5,2/4/2025, n. 8716, che richiama Cass. n. 8480/2022 e Cass.4645/2020).Ed infatti, quanto alle operazioni oggettivamente inesistenti, intema di accertamento Iva e delle imposte sui redditi l'applicazionedell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l.n. 44 del 2012, costituente ius superveniens ed avente portataretroattiva, comporta che i componenti positivi direttamente afferentia spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi noneffettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione delreddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammessoin deduzione delle predette spese (Cass. sez. 5, 11/4/2024, n. 9900).Più precisamente quanto al riparto ex art. 2697 c.c. in relazioneall’IVA, l'onere della prova circa la presenza di operazionioggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziariae può essere assolto mediante presunzioni semplici, mentre spetta alcontribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione deirelativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate,non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione di fattureovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o deimezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regolautilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia(Cass. n. 9723/2024).Sempre con riferimento alla detrazione dell'IVA, in caso dioperazioni soggettivamente inesistenti, invece, l'Amministrazionefinanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che ilfornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole,disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditoreNumero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/2026onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzataall'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente ilcontraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria diaver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasionefiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una talesituazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto,secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto allecircostanze del caso concreto (Cass. n.24471/2022).[OSCURATO:PERSONA], invece, ha posto sullo stesso piano, motivando inmaniera logicamente incompatibile e contraddittoria, sia le operazionisoggettivamente inesistenti che quelle oggettivamente inesistenti, nondistinguendole e non individuandole, né diversamente esaminando lequestioni concernenti l’IVA rispetto a quelle in tema di imposte diretteper ciascuna delle contestazioni che vengono in rilievo in relazione allatipologia delle stesse, non verificando l’assolvimento dell’onere dellaprova e, comunque, prescindendo dalle censure proposte dalcontribuente che, in ogni caso, ha escluso che fossero state contestateoperazioni oggettivamente inesistenti; inoltre, ha erroneamenteriferito ad entrambe le tipologie di operazioni la conseguenza dellaindeducibilità dei costi e, quindi, del maggior reddito da partecipazione,affermando soltanto che i costi non sono stati mai sostenuti sebbeneesposti contabilmente per derivarne una minore redditualità dellagestione societaria.Le lacune riscontrate e la contraddittorietà/illogicità dellamotivazione svolta impongono l’annullamento della decisione conrinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.9. Il terzo, il sesto ed il settimo motivo sono assorbitidall’accoglimento dei precedenti motivi e dal rinvio al giudice del meritoper un nuovo esame alla luce dei principi sopra menzionati, in quantorelativi a questioni che presuppongono la risoluzione delle questioni diNumero registro generale 33620/2018Numero sezionale 5226/2026Numero di raccolta generale 22976/2026Data pubblicazione 09/07/2026fatto che attengono al merito dell’accertamento demandato ed allavalutazione delle contestazioni sollevate dalla parte.10. In definitiva, il ricorso va accolto con rinvio alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, che provvederà anuovo esame ed alla regolamentazione delle spese di lite.La Corte, P.Q.Min accoglimento del primo, del secondo, del quarto e del quinto motivodi ricorso, assorbiti il terzo, il sesto ed il settimo, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodelle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del primo luglio 2026La PresidenteRoberta Crucitti