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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 05525/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17185/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]Mario, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 272/2023 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 272/2023, pubblicata l’8 giugno 2023, in parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato la ASL di Salerno al pagamento in suo favore della somma di € 30.085,55, oltre accessori e spese, a titolo di retribuzione di posizione. 2.Per la cassazione della sentenza, ricorre la ASL di Salerno con ricorso affidato a due motivi. 3.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata da parte controricorrente, relativa all’assenza di data nella procura speciale rilasciata a margine del ricorso per cassazione.

2. Deve essere infatti confermato il costante orientamento di questa Corte ( Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15538 del 23/07/2015, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24598 del 18/10/2017), secondo il quale l'art. 83, comma 3, c.p.c., nell'attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l'atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, al quale, quando privo didata, deve intendersi estesa quella del ricorso stesso. 3.Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 4, 11 e 12 del CCNL 8 giugno 2000 II biennio economico della dirigenza medica e veterinaria, per non avere la corte territoriale correttamente applicato le norme citate, in base alle quali, per il riconoscimento della retribuzione di posizione, è richiesto che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato continuativo abbia una durata minima di cinque anni e l’esito positivo della valutazione prevista dall’articolo 15 del d.lgs. n. 502 del 1992. 4.Il motivo è infondato. 5.La decisione impugnata è conforme a diritto, poiché il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, dotata di efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri, impone la parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato comparabili, quanto alle condizioni di impiego.

Il punto 4 della clausola 4 espressamente prevede che «[i] criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive». 6.Nel caso in esame, si discute della corresponsione di una maggiorazione retributiva (l’indennità di posizione minima) legata all’anzianità di servizio, come tale certamente rientrante nel concetto di condizioni di impiego e senza che il diverso trattamento riservato all’attività lavorativa svolta dall’odierno controricorrente trovi giustificazioni oggettive. 7.Al riguardo, è costante l’affermazione della Corte di giustizia dell’Unione europea secondo cui «la clausola 4 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa autorità, a meno che tale esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra.

Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto tali periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una tale ragione oggettiva» (Corte di giustizia Ue sentenza 19 settembre 2024, C-439/23, KV, punto 34, nonché sentenze 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C-302/11 a C-305/11, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata, 20 settembre 2018, Motter, C- 466/17, punto 26, 30 novembre 2023, Ministero dell’Istruzione e INPS, C- 270/22, punti 52 e 53). 8.Si tratta di principi ormai consolidati anche nella giurisprudenza nazionale di legittimità, che li ha più volte riaffermati (v. ex multis, Cass., Sez.L, Sentenza n. 7584 del 08/03/2022, Sez.

L, Sentenza n. 15231 del 16/07/2020), talvolta in vicende riguardanti la retribuzione di posizione minima dei dirigenti medici del tutto assimilabili a quella oggi all’esame (v.

Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 17445 del 25/06/2024, Sez.

L, Ordinanza n. 7440 del 26/03/2018). 9.Nella specie, non è contestato che l’attività espletata dall’odierno controricorrente in forza di contratti a termine reiterati fosse la stessa espletata da lavoratori di pari livello, titolari di un contratto a tempo indeterminato.

10. È dunque immune da censure la sentenza impugnata, che ha ritenuto computabile l’anzianità di servizio maturata dal [OSCURATO:PERSONA] in forza dei contratti a tempo determinato ai fini del riconoscimento della retribuzione suddetta.

11. Quanto alla contestazione mossa dalla ASL ricorrente, secondo cui la corte territoriale avrebbe proceduto a una interpretatio abrogans delle norme interne in un caso non consentito, è sufficiente osservare che, in presenza di norme europee munite di efficacia diretta, come è pacificamente la clausola 4 dell’Accordo quadro, la norma interna (di legge o pattizia) che si ponga con esse in contrasto frontale cede il passo all’applicazione della norma sovranazionale, senza neppure necessità di tentare un’interpretazione conforme.

Si è realizzata in altri termini proprio la situazione descritta dalla ricorrente a pag. 8 del ricorso, allorché afferma che la disapplicazione della norma interna è consentita solo quando essa si ponga in conflitto insanabile con quella sovranazionale: la norma pattizia interna che riserva la retribuzione minima ai lavoratori a tempo indeterminato con anzianità quinquennale confligge con il principio di parità di trattamento di matrice eurounitaria, che ne impone la corresponsione anche ai lavoratori a tempo determinato in possesso della stessa anzianità.

12. Né può dirsi – come adombra la ricorrente a pag. 11 del ricorso, senza peraltro dedurre espressamente la violazione di altre norme – che il giudice di merito avrebbe dovuto attivare «lo speciale procedimento di cui all’art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, ovvero sollevare la questione di legittimità costituzionale».

13. Quanto all’art. 64 del d.lg.s n. 165 del 2001, va ricordato che l'attivazione della procedura di accertamento sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi ivi prevista è obbligatoria solo nel procedimento di primo grado e comunque non esclude una discrezionalità del giudice nella valutazione della questione e della necessità di attivazione del procedimento (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 18960 del 24/09/2015).

14. Ne discende che, in assenza di una adeguata deduzione della ASL ricorrente circa le modalità con cui l’attivazione di tale procedimento sia stata sollecitata nei gradi di merito, è da ritenere che i giudici di merito l’abbiano implicitamente ritenuta non necessaria.

15. In ordine al secondo profilo, va anzitutto rammentato che, in caso di contrasto di una norma nazionale con il diritto dell’Unione europea avente efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri, il giudice ordinario, pur essendo facoltizzato a farlo al fine di rimuovere la norma interna con efficacia erga omnes, non è tenuto a sollevare la questione di legittimità costituzionale, in quanto «[l]a primazia del diritto UE – costantemente riconosciuta da questa Corte quale «architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali» (sentenza n. 67 del 2022) –richiede che il giudice nazionale, quando ritenga la normativa interna incompatibile con normativa dell’Unione europea a efficacia diretta, provveda immediatamente all’applicazione di quest’ultima, senza che la sua sfera di efficacia possa essere intaccata dalla prima (sentenza n. 170 del 1984)» (Corte cost. 12 febbraio 2024, n. 15).

16. Oltre a ciò, va osservato che nel caso in esame il contrasto si registra tra la clausola 4 dell’accordo quadro e la norma di un contratto collettivo di diritto comune, come tale insuscettibile di sindacato di costituzionalità, in quanto contenuta in un atto privo di forza di legge (art.134 Cost.).

17. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 39 e 11, comma 3, dello stesso CCNL 8 giugno 2000, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto sussistente il danno da perdita di chancesa carico del [OSCURATO:PERSONA].

18. Afferma la ASL ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] «non aveva diritto a percepire l’emolumento relativo alla retribuzione di posizione variabile aziendale, in quanto mancavano i requisiti prescritti dall’art. 11 comma 3 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]» e che da ciò conseguirebbe «l’insussistenza del danno da perdita di chance per la semplice considerazione che il ricorrente non aveva diritto a partecipare alla ripartizione delle risorse destinate all’erogazione della retribuzione di posizione variabile aziendale».

19. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta adeguatamente con la motivazione sul punto della sentenza impugnata.

20. L’art. 39 del CCNL attribuisce al dirigente medico e veterinario il diritto alla retribuzione di posizione variabile «dopo il compimento del quinquennio di attività e positivo superamento della verifica prevista dall’articolo 31, comma 4 e 32 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000».

Come emerge dallo stesso ricorso, al [OSCURATO:PERSONA] la retribuzione di posizione variabile non è stata riconosciuta perché in suo favore la ASL ricorrente non ha computato l’anzianità di servizio, sul presupposto – ribadito anche in sede di ricorso attraverso un rinvio alle argomentazioni spese sotto il primo motivo –che quella maturata come titolare di un contratto a tempo determinato non fosse calcolabile.

21. Come ampiamente illustrato sopra, tale assunto è errato, in quanto si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempi indeterminato e lavoratori a tempo determinato, ricavabile dalla clausola 4 dell’Accordo quadro e direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale.

22. Come questa Corte ha osservato, ciò si traduce sul piano contrattuale nel porre «a carico del datore di lavoro una obbligazione, ossia quella di riservare all'assunto a tempo determinato le medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato comparabili» (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 705 del 18/01/2021), con conseguente onere per il datore di lavoro di «dimostrare o di avere esattamente adempiuto la prestazione, assicurando l'uniformità imposta dal diritto nazionale e eurounitario, o di non essere tenuto a farlo per la sussistenza di ragioni oggettive che consentono di derogare alla regola generale» (Cass. n. 705 del 2021).

23. Ebbene, nella specie, la Corte territoriale ha bensì riconosciuto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto all’applicazione della voce corrispondente alla retribuzione di posizione variabile, ma ha affermato che ciò è dipeso proprio dall’inadempimento di quella obbligazione, ossia dall’omesso computo, ai fini dell’anzianità di servizio, della prestazione resa negli anni precedenti la sua assunzione a tempo indeterminato; ciò aveva determinato l’impossibilità di valorizzare la professionalità già raggiunta e così partecipare alla ripartizione delle risorse di cui hanno fruito gli altri dirigenti medici, secondo lo stanziamento disposto dall’azienda.

24. Non è dunque esatto affermare, come fa la ricorrente, che la sentenza impugnata ha riconosciuto un emolumento non spettante, poiché in realtà la Corte territoriale ha riconosciuto un risarcimento del danno derivante dalla impossibilità, addebitabile alla ASL, di ottenere quell’emolumento, di «partecipare alla ripartizione delle risorse destinate all’erogazione della retribuzione di posizione variabile aziendale, di cui hanno fruito invece gli altri dirigenti medici» (pag. 16 della sentenza d’appello).

25. Corretto è anche l’inquadramento di tale danno come perdita dichance, da liquidarsi in via equitativa, assumendo «come parametro di riferimento il vantaggio economico che il danneggiato avrebbe potuto complessivamente realizzare, scontato in base al grado di possibilità di conseguirlo» (pag. 16).

26. La fattispecie è infatti assimilabile a quella già esaminata da questa Corte, in cui il mancato percepimento della retribuzione di posizione variabile dipende dalla violazione dell'obbligo della pubblica amministrazione di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al conferimento di incarichi dirigenziali e in cui è stato riconosciuto il danno, liquidabile in via equitativa dal giudice, conseguente alla perdita dellachance di percepire la parte variabile della retribuzione diposizione (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 11058 del 27/04/2025).

27. Anche nel caso oggetto del presente giudizio, il dirigente è stato privato della possibilità di accedere alla retribuzione di posizione variabile per effetto dell’inadempimento, da parte dell’ente datore di lavoro, di un obbligo derivante dalla legge.

28. Il ricorso va in conclusione rigettato.

29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatarioavvocato [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17185/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]Mario, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 272/2023 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 272/2023, pubblicata l’8 giugno 2023, in parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato la ASL di Salerno al pagamento in suo favore della somma di € 30.085,55, oltre accessori e spese, a titolo di retribuzione di posizione. 2.Per la cassazione della sentenza, ricorre la ASL di Salerno con ricorso affidato a due motivi. 3.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata da parte controricorrente, relativa all’assenza di data nella procura speciale rilasciata a margine del ricorso per cassazione. 2. Deve essere infatti confermato il costante orientamento di questa Corte ( Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15538 del 23/07/2015, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24598 del 18/10/2017), secondo il quale l'art. 83, comma 3, c.p.c., nell'attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l'atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, al quale, quando privo didata, deve intendersi estesa quella del ricorso stesso. 3.Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 4, 11 e 12 del CCNL 8 giugno 2000 II biennio economico della dirigenza medica e veterinaria, per non avere la corte territoriale correttamente applicato le norme citate, in base alle quali, per il riconoscimento della retribuzione di posizione, è richiesto che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato continuativo abbia una durata minima di cinque anni e l’esito positivo della valutazione prevista dall’articolo 15 del d.lgs. n. 502 del 1992. 4.Il motivo è infondato. 5.La decisione impugnata è conforme a diritto, poiché il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, dotata di efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri, impone la parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato comparabili, quanto alle condizioni di impiego. Il punto 4 della clausola 4 espressamente prevede che «[i] criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive». 6.Nel caso in esame, si discute della corresponsione di una maggiorazione retributiva (l’indennità di posizione minima) legata all’anzianità di servizio, come tale certamente rientrante nel concetto di condizioni di impiego e senza che il diverso trattamento riservato all’attività lavorativa svolta dall’odierno controricorrente trovi giustificazioni oggettive. 7.Al riguardo, è costante l’affermazione della Corte di giustizia dell’Unione europea secondo cui «la clausola 4 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa autorità, a meno che tale esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto tali periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una tale ragione oggettiva» (Corte di giustizia Ue sentenza 19 settembre 2024, C-439/23, KV, punto 34, nonché sentenze 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C-302/11 a C-305/11, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata, 20 settembre 2018, Motter, C- 466/17, punto 26, 30 novembre 2023, Ministero dell’Istruzione e INPS, C- 270/22, punti 52 e 53). 8.Si tratta di principi ormai consolidati anche nella giurisprudenza nazionale di legittimità, che li ha più volte riaffermati (v. ex multis, Cass., Sez.L, Sentenza n. 7584 del 08/03/2022, Sez. L, Sentenza n. 15231 del 16/07/2020), talvolta in vicende riguardanti la retribuzione di posizione minima dei dirigenti medici del tutto assimilabili a quella oggi all’esame (v. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 17445 del 25/06/2024, Sez. L, Ordinanza n. 7440 del 26/03/2018). 9.Nella specie, non è contestato che l’attività espletata dall’odierno controricorrente in forza di contratti a termine reiterati fosse la stessa espletata da lavoratori di pari livello, titolari di un contratto a tempo indeterminato. 10. È dunque immune da censure la sentenza impugnata, che ha ritenuto computabile l’anzianità di servizio maturata dal [OSCURATO:PERSONA] in forza dei contratti a tempo determinato ai fini del riconoscimento della retribuzione suddetta. 11. Quanto alla contestazione mossa dalla ASL ricorrente, secondo cui la corte territoriale avrebbe proceduto a una interpretatio abrogans delle norme interne in un caso non consentito, è sufficiente osservare che, in presenza di norme europee munite di efficacia diretta, come è pacificamente la clausola 4 dell’Accordo quadro, la norma interna (di legge o pattizia) che si ponga con esse in contrasto frontale cede il passo all’applicazione della norma sovranazionale, senza neppure necessità di tentare un’interpretazione conforme. Si è realizzata in altri termini proprio la situazione descritta dalla ricorrente a pag. 8 del ricorso, allorché afferma che la disapplicazione della norma interna è consentita solo quando essa si ponga in conflitto insanabile con quella sovranazionale: la norma pattizia interna che riserva la retribuzione minima ai lavoratori a tempo indeterminato con anzianità quinquennale confligge con il principio di parità di trattamento di matrice eurounitaria, che ne impone la corresponsione anche ai lavoratori a tempo determinato in possesso della stessa anzianità. 12. Né può dirsi – come adombra la ricorrente a pag. 11 del ricorso, senza peraltro dedurre espressamente la violazione di altre norme – che il giudice di merito avrebbe dovuto attivare «lo speciale procedimento di cui all’art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, ovvero sollevare la questione di legittimità costituzionale». 13. Quanto all’art. 64 del d.lg.s n. 165 del 2001, va ricordato che l'attivazione della procedura di accertamento sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi ivi prevista è obbligatoria solo nel procedimento di primo grado e comunque non esclude una discrezionalità del giudice nella valutazione della questione e della necessità di attivazione del procedimento (Cass., Sez. L, Sentenza n. 18960 del 24/09/2015). 14. Ne discende che, in assenza di una adeguata deduzione della ASL ricorrente circa le modalità con cui l’attivazione di tale procedimento sia stata sollecitata nei gradi di merito, è da ritenere che i giudici di merito l’abbiano implicitamente ritenuta non necessaria. 15. In ordine al secondo profilo, va anzitutto rammentato che, in caso di contrasto di una norma nazionale con il diritto dell’Unione europea avente efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri, il giudice ordinario, pur essendo facoltizzato a farlo al fine di rimuovere la norma interna con efficacia erga omnes, non è tenuto a sollevare la questione di legittimità costituzionale, in quanto «[l]a primazia del diritto UE – costantemente riconosciuta da questa Corte quale «architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali» (sentenza n. 67 del 2022) –richiede che il giudice nazionale, quando ritenga la normativa interna incompatibile con normativa dell’Unione europea a efficacia diretta, provveda immediatamente all’applicazione di quest’ultima, senza che la sua sfera di efficacia possa essere intaccata dalla prima (sentenza n. 170 del 1984)» (Corte cost. 12 febbraio 2024, n. 15). 16. Oltre a ciò, va osservato che nel caso in esame il contrasto si registra tra la clausola 4 dell’accordo quadro e la norma di un contratto collettivo di diritto comune, come tale insuscettibile di sindacato di costituzionalità, in quanto contenuta in un atto privo di forza di legge (art.134 Cost.). 17. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 39 e 11, comma 3, dello stesso CCNL 8 giugno 2000, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto sussistente il danno da perdita di chancesa carico del [OSCURATO:PERSONA]. 18. Afferma la ASL ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] «non aveva diritto a percepire l’emolumento relativo alla retribuzione di posizione variabile aziendale, in quanto mancavano i requisiti prescritti dall’art. 11 comma 3 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]» e che da ciò conseguirebbe «l’insussistenza del danno da perdita di chance per la semplice considerazione che il ricorrente non aveva diritto a partecipare alla ripartizione delle risorse destinate all’erogazione della retribuzione di posizione variabile aziendale». 19. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta adeguatamente con la motivazione sul punto della sentenza impugnata. 20. L’art. 39 del CCNL attribuisce al dirigente medico e veterinario il diritto alla retribuzione di posizione variabile «dopo il compimento del quinquennio di attività e positivo superamento della verifica prevista dall’articolo 31, comma 4 e 32 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000». Come emerge dallo stesso ricorso, al [OSCURATO:PERSONA] la retribuzione di posizione variabile non è stata riconosciuta perché in suo favore la ASL ricorrente non ha computato l’anzianità di servizio, sul presupposto – ribadito anche in sede di ricorso attraverso un rinvio alle argomentazioni spese sotto il primo motivo –che quella maturata come titolare di un contratto a tempo determinato non fosse calcolabile. 21. Come ampiamente illustrato sopra, tale assunto è errato, in quanto si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempi indeterminato e lavoratori a tempo determinato, ricavabile dalla clausola 4 dell’Accordo quadro e direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale. 22. Come questa Corte ha osservato, ciò si traduce sul piano contrattuale nel porre «a carico del datore di lavoro una obbligazione, ossia quella di riservare all'assunto a tempo determinato le medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato comparabili» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 705 del 18/01/2021), con conseguente onere per il datore di lavoro di «dimostrare o di avere esattamente adempiuto la prestazione, assicurando l'uniformità imposta dal diritto nazionale e eurounitario, o di non essere tenuto a farlo per la sussistenza di ragioni oggettive che consentono di derogare alla regola generale» (Cass. n. 705 del 2021). 23. Ebbene, nella specie, la Corte territoriale ha bensì riconosciuto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto all’applicazione della voce corrispondente alla retribuzione di posizione variabile, ma ha affermato che ciò è dipeso proprio dall’inadempimento di quella obbligazione, ossia dall’omesso computo, ai fini dell’anzianità di servizio, della prestazione resa negli anni precedenti la sua assunzione a tempo indeterminato; ciò aveva determinato l’impossibilità di valorizzare la professionalità già raggiunta e così partecipare alla ripartizione delle risorse di cui hanno fruito gli altri dirigenti medici, secondo lo stanziamento disposto dall’azienda. 24. Non è dunque esatto affermare, come fa la ricorrente, che la sentenza impugnata ha riconosciuto un emolumento non spettante, poiché in realtà la Corte territoriale ha riconosciuto un risarcimento del danno derivante dalla impossibilità, addebitabile alla ASL, di ottenere quell’emolumento, di «partecipare alla ripartizione delle risorse destinate all’erogazione della retribuzione di posizione variabile aziendale, di cui hanno fruito invece gli altri dirigenti medici» (pag. 16 della sentenza d’appello). 25. Corretto è anche l’inquadramento di tale danno come perdita dichance, da liquidarsi in via equitativa, assumendo «come parametro di riferimento il vantaggio economico che il danneggiato avrebbe potuto complessivamente realizzare, scontato in base al grado di possibilità di conseguirlo» (pag. 16). 26. La fattispecie è infatti assimilabile a quella già esaminata da questa Corte, in cui il mancato percepimento della retribuzione di posizione variabile dipende dalla violazione dell'obbligo della pubblica amministrazione di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al conferimento di incarichi dirigenziali e in cui è stato riconosciuto il danno, liquidabile in via equitativa dal giudice, conseguente alla perdita dellachance di percepire la parte variabile della retribuzione diposizione (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 11058 del 27/04/2025). 27. Anche nel caso oggetto del presente giudizio, il dirigente è stato privato della possibilità di accedere alla retribuzione di posizione variabile per effetto dell’inadempimento, da parte dell’ente datore di lavoro, di un obbligo derivante dalla legge. 28. Il ricorso va in conclusione rigettato. 29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatarioavvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v
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