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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47185/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 luglio 2021 la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura della custodia cautelare patita dal 23.2.2010 al 16.7.2010, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari e successivamente revocata in data 23.2.2011 in forza dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Roma in data 20.2.2010 in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., (cap.1) in quanto ritenuto partecipe di un'associazione a delinquere transnazionale nonché ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (cap. 8 e 11).

L'ipotesi accusatoria, formulata nei riguardi del Mazzitelli, quale amministratore delegato della S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (di seguito TIS) a far data dal 25 luglio 2002, era quella di un'associazione criminale che realizzava un profitto illecito per complessivi 360 milioni di Euro di Iva non versati allo Stato, somma poi ripulita con interposizione di società italiane ed estere e che si avvaleva di due operazioni commerciali fraudolente ovvero la "Phuncard" ( falsa schede di materiale plastico con il coinvolgimento di Fastweb) e la c.d.

Traffico telefonico, con il coinvolgimento sia di Fastweb che di Tis con commercializzazione di servizi a valore aggiunto da realizzare mediante servizi di interconnessione internazionale per il trasporto di traffico telematico.

Con sentenza in data 17.10.2013 il Tribunale di Roma assolveva il Mazzitelli dal reato di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto e dai reati di cui ai capi 8) e 11) perché il fatto non costituisce reato.

La Corte d'appello di Roma confermava l'assoluzione con sentenza del 27.9.2017, irrevocabile in data 10.2.2018.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, a mezzo dei suoi difensori, affidandosi a due motivi.

Con il primo deduce la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione assumendo che la Corte territoriale ha ritenuto una condotta colposa del ricorrente laddove le sentenze di merito hanno escluso una condotta negligente o superficiale del Mazzitelli.

Con il secondo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione sulla gravità della colpa assumendo che la Corte territoriale si limita ad un'affermazione di colpa generica per negligenza senza indicare i parametri per qualificarla come grave.

Evidenzia inoltre la mancanza di conformità della decisione impugnata rispetto a quella adottata nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA].3.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. I motivi da valutarsi congiuntamente, in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondati.

Occorre premettere che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016 Cc. , dep. 2017, Rv. 268952).

Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, attenendo ad un piano d'indagine differente in ragione sia della diversità dell'accertamento che delle diverse regole di giudizio applicabili.

Mentre il giudice della cognizione deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il giudice della riparazione, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114).Il giudice della riparazione deve quindi seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave.

In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v.

Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).

Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione.

2.2. Venendo al caso in esame, l'ordinanza impugnata, dopo aver ripercorso analiticamente la complessa vicenda giudiziaria che ha visto come imputato il Mazzitelli, ha correttamente sottolineato come il tema oggetto del giudizio non sia l'innocenza dell'odierno ricorrente, già acclarata dalle sentenze di merito, bensì l'accertamento di gravi omissioni o condotte gravemente colpose al medesimo ascrivibili che possano aver concorso a determinare l'adozione della misura cautelare.

Dall'esame delle varie fasi del presente procedimento vi sono alcuni dati certi ovvero che non è contestata l'esistenza di una associazione transnazionale finalizzata alla realizzazione di notevoli guadagni attraverso due grandi operazioni commerciali basate su "castelli di carte", ovvero su schede prepagate inesistenti e traffico telefonico inesistente (capo 1) dell'imputazione nonché il fatto materiale contestato ai capi 8) e 11) dell'imputazione riguardante l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

All'esito della vicenda giudiziaria che ci occupa, il Mazzitelli è stato assolto dal reato di cui al capo 1) "per non aver commesso il fatto" e dagli altri reati "perché il fatto non costituisce reato".

Del pari risulta accertato che il Mazzitelli ha partecipato all'operazione commerciale "traffico telefonico" quale amministratore delegato della TIS, e che, benchè nella società vi fossero varie figure con specifiche competenze (vedi in particolare le figure del Comito e del [OSCURATO:PERSONA]), tutto comunque faceva capo all'Amministratore delegato che peraltro era l'unico ad avere il potere di firma potendo essere utilizzato il suo timbro avallato però con sua firma autentica ed a seguito di specifica autorizzazione per i bonifici che si effettuavano in favore delle società illecitamente coinvolte nell'operazione de qua.

Pertanto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che detto potere di firma alla luce della carica rivestita nonché la circostanza che tutti gli atti di rilievo fossero da lui sottoscritti fossero elementi idonei ad ingenerare l'idea che il Mazzitelli fosse autore delle condotte delittuose ipotizzate con riferimento all'epoca in cui fu emessa la prima ordinanza custodiale.

Ed invero i contratti, gli ordini di spesa, le dichiarazioni Iva per operazioni inesistenti risultano firmate dal Mazzitelli di talché le condotte sia commissive che omissive allo stesso ascritte correttamente sono state ritenute di rilievo sinergico rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare in relazione ai reati ipotizzati.

Destituita di fondamento per converso risulta la tesi pervicacemente sostenuta dalla difesa del ricorrente secondo cui vi sarebbe stata da parte del medesimo una sorta di inconsapevolezza anzi di estraneità ai fatti, considerato il ruolo e la responsabilità al medesimo connessa che non rendono credibile l'assunto che lo stesso potesse firmare atti senza rendersi conto della loro valenza.

Non vi è dubbio invece che proprio il ruolo rivestito e le azioni e le omissioni dallo stesso poste in essere nella dinamica dell'operazione illecita si siano poste con effetto sinergico rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare; del pari risulta evidente la gravità delle azioni e delle omissioni proprio in ragione del ruolo apicale rivestito dal Mazzitelli senza il cui contributo l'operazione non poteva essere varata.

Priva di pregio è infine il rilievo difensivo circa la non conformità della decisione impugnata rispetto a quella adottata nei confronti di un coimputato atteso che, a prescindere da ogni altra considerazione, non sono noti gli elementi posti a base della domanda.

Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alle spese processuali sostenute dal Ministero resistente.

P.Q.M. 5 Y Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 luglio 2021 la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura della custodia cautelare patita dal 23.2.2010 al 16.7.2010, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari e successivamente revocata in data 23.2.2011 in forza dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Roma in data 20.2.2010 in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., (cap.1) in quanto ritenuto partecipe di un'associazione a delinquere transnazionale nonché ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (cap. 8 e 11). L'ipotesi accusatoria, formulata nei riguardi del Mazzitelli, quale amministratore delegato della S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (di seguito TIS) a far data dal 25 luglio 2002, era quella di un'associazione criminale che realizzava un profitto illecito per complessivi 360 milioni di Euro di Iva non versati allo Stato, somma poi ripulita con interposizione di società italiane ed estere e che si avvaleva di due operazioni commerciali fraudolente ovvero la "Phuncard" ( falsa schede di materiale plastico con il coinvolgimento di Fastweb) e la c.d. Traffico telefonico, con il coinvolgimento sia di Fastweb che di Tis con commercializzazione di servizi a valore aggiunto da realizzare mediante servizi di interconnessione internazionale per il trasporto di traffico telematico. Con sentenza in data 17.10.2013 il Tribunale di Roma assolveva il Mazzitelli dal reato di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto e dai reati di cui ai capi 8) e 11) perché il fatto non costituisce reato. La Corte d'appello di Roma confermava l'assoluzione con sentenza del 27.9.2017, irrevocabile in data 10.2.2018. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, a mezzo dei suoi difensori, affidandosi a due motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione assumendo che la Corte territoriale ha ritenuto una condotta colposa del ricorrente laddove le sentenze di merito hanno escluso una condotta negligente o superficiale del Mazzitelli. Con il secondo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione sulla gravità della colpa assumendo che la Corte territoriale si limita ad un'affermazione di colpa generica per negligenza senza indicare i parametri per qualificarla come grave. Evidenzia inoltre la mancanza di conformità della decisione impugnata rispetto a quella adottata nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA].3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. I motivi da valutarsi congiuntamente, in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondati. Occorre premettere che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016 Cc. , dep. 2017, Rv. 268952). Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, attenendo ad un piano d'indagine differente in ragione sia della diversità dell'accertamento che delle diverse regole di giudizio applicabili. Mentre il giudice della cognizione deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il giudice della riparazione, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114).Il giudice della riparazione deve quindi seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. 2.2. Venendo al caso in esame, l'ordinanza impugnata, dopo aver ripercorso analiticamente la complessa vicenda giudiziaria che ha visto come imputato il Mazzitelli, ha correttamente sottolineato come il tema oggetto del giudizio non sia l'innocenza dell'odierno ricorrente, già acclarata dalle sentenze di merito, bensì l'accertamento di gravi omissioni o condotte gravemente colpose al medesimo ascrivibili che possano aver concorso a determinare l'adozione della misura cautelare. Dall'esame delle varie fasi del presente procedimento vi sono alcuni dati certi ovvero che non è contestata l'esistenza di una associazione transnazionale finalizzata alla realizzazione di notevoli guadagni attraverso due grandi operazioni commerciali basate su "castelli di carte", ovvero su schede prepagate inesistenti e traffico telefonico inesistente (capo 1) dell'imputazione nonché il fatto materiale contestato ai capi 8) e 11) dell'imputazione riguardante l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. All'esito della vicenda giudiziaria che ci occupa, il Mazzitelli è stato assolto dal reato di cui al capo 1) "per non aver commesso il fatto" e dagli altri reati "perché il fatto non costituisce reato". Del pari risulta accertato che il Mazzitelli ha partecipato all'operazione commerciale "traffico telefonico" quale amministratore delegato della TIS, e che, benchè nella società vi fossero varie figure con specifiche competenze (vedi in particolare le figure del Comito e del [OSCURATO:PERSONA]), tutto comunque faceva capo all'Amministratore delegato che peraltro era l'unico ad avere il potere di firma potendo essere utilizzato il suo timbro avallato però con sua firma autentica ed a seguito di specifica autorizzazione per i bonifici che si effettuavano in favore delle società illecitamente coinvolte nell'operazione de qua. Pertanto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che detto potere di firma alla luce della carica rivestita nonché la circostanza che tutti gli atti di rilievo fossero da lui sottoscritti fossero elementi idonei ad ingenerare l'idea che il Mazzitelli fosse autore delle condotte delittuose ipotizzate con riferimento all'epoca in cui fu emessa la prima ordinanza custodiale. Ed invero i contratti, gli ordini di spesa, le dichiarazioni Iva per operazioni inesistenti risultano firmate dal Mazzitelli di talché le condotte sia commissive che omissive allo stesso ascritte correttamente sono state ritenute di rilievo sinergico rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare in relazione ai reati ipotizzati. Destituita di fondamento per converso risulta la tesi pervicacemente sostenuta dalla difesa del ricorrente secondo cui vi sarebbe stata da parte del medesimo una sorta di inconsapevolezza anzi di estraneità ai fatti, considerato il ruolo e la responsabilità al medesimo connessa che non rendono credibile l'assunto che lo stesso potesse firmare atti senza rendersi conto della loro valenza. Non vi è dubbio invece che proprio il ruolo rivestito e le azioni e le omissioni dallo stesso poste in essere nella dinamica dell'operazione illecita si siano poste con effetto sinergico rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare; del pari risulta evidente la gravità delle azioni e delle omissioni proprio in ragione del ruolo apicale rivestito dal Mazzitelli senza il cui contributo l'operazione non poteva essere varata. Priva di pregio è infine il rilievo difensivo circa la non conformità della decisione impugnata rispetto a quella adottata nei confronti di un coimputato atteso che, a prescindere da ogni altra considerazione, non sono noti gli elementi posti a base della domanda. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alle spese processuali sostenute dal Ministero resistente. P.Q.M. 5 Y Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonch
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