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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32994/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere detenuto due ordigni esplosivi, condotta aggravata perché commessa da soggetto sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale; che, con il ricorso per cassazione, Crosetto lamenta, in termini di assoluta aspecificità, vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, profili, che, tuttavia, la Corte di appello ha debitamente trattato, spiegando, con argomenti esenti da deficit logici e saldamente ancorati alle emergenze istruttorie, che il curriculum criminale dell'imputato concorre con il suo comportamento processuale e l'obiettiva gravità del fatto in contestazione a precludere la mitigazione del trattamento sanzionatorio, mentre la sospensione condizionale è, in radice, inibita dalla duplice precedente concessione e dall'impossibilità di formulare una prognosi positiva in ordine ai suoi futuri comportamenti; ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere detenuto due ordigni esplosivi, condotta aggravata perché commessa da soggetto sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale; che, con il ricorso per cassazione, Crosetto lamenta, in termini di assoluta aspecificità, vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, profili, che, tuttavia, la Corte di appello ha debitamente trattato, spiegando, con argomenti esenti da deficit logici e saldamente ancorati alle emergenze istruttorie, che il curriculum criminale dell'imputato concorre con il suo comportamento processuale e l'obiettiva gravità del fatto in contestazione a precludere la mitigazione del trattamento sanzionatorio, mentre la sospensione condizionale è, in radice, inibita dalla duplice precedente concessione e dall'impossibilità di formulare una prognosi positiva in ordine ai suoi futuri comportamenti; ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 32994/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris