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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 06410/2024

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 8751-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ Avv oca t o [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; BOCCIA Giovanna, rappresentata e difesa dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Margherita, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 8202 del 2021, pubblicata il 9 dicembre2021; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 24 gennaio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai ti sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto della circostanza che le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Boccia , aventi la stessa posizione processuale, sono stati difesi da un unico difensore, il quale ha presentato due distinti controricorsi di identico contenuto; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna il ricorrenteComune di Pescara al pagamento, in favore delleparti controricorren ti , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida:in euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, per le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Boccia, in solido, con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi antistataria;in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 8751-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ Avv oca t o [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; BOCCIA Giovanna, rappresentata e difesa dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Margherita, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 8202 del 2021, pubblicata il 9 dicembre2021; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 24 gennaio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai ti sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto della circostanza che le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Boccia , aventi la stessa posizione processuale, sono stati difesi da un unico difensore, il quale ha presentato due distinti controricorsi di identico contenuto; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna il ricorrenteComune di Pescara al pagamento, in favore delleparti controricorren ti , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida:in euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, per le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Boccia, in solido, con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi antistataria;in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi an
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