CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13772/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente e controricorrente incidentale –controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidentepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 1769/02/2020 Commissione TributariaRegionale del LAZIO, depositata in data 19/06/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 11 marzo 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 293/2021Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 13772/2026Data pubblicazione 12/05/20261. In controversia avente per oggetto l’impugnazione di unaintimazione di pagamento notificata a [OSCURATO:PERSONA] conriferimento a diverse cartelle di pagamento che lo stesso sostenevanon essergli mai state notificate, con la sentenza in epigrafe indicata laCTR del Lazio accoglieva parzialmente l’appello del contribuenteannullando la cartella di pagamento n. (finale) 607 per intervenutaprescrizione decennale, essendo stata notificata il 26 gennaio 2005mentre l’intimazione di pagamento era stata notificata il 14 maggio2015. Confermava, invece, le altre cartelle di pagamento ritenendoregolari le notifiche effettuate con il rito dell’irreperibilità assoluta deldestinatario, ma soprattutto perché l’irregolarità delle notifiche el’eventuale periodo prescrizionale a quel momento maturata dovevanoessere fatte valere impugnando le precedenti intimazioni dipagamento, notificate a mezzo pec al contribuente il 14 maggio 2015e il 24 marzo 2016, rilevando, altresì, che la prescrizione non eracomunque maturata per il periodo successivo.2. Avverso tale statuizione il contribuente ha proposto ricorsoaffidato a tre motivi, cui ha replicato l’intimata con controricorso ericorso incidentale affidato a due motivi, cui a sua volta il ricorrenteprincipale ha replicato con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, 139, 140 e segg.c.p.c., del regolamento di esecuzione del codice postale n. 655/82nonché del d.m. 9 aprile 2001 e della legge n. 890/82.Il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ritenutocorrettamente notificate le cartelle di pagamento e non documentatala notifica a mezzo di agenzia di recapito privata.Numero registro generale 293/2021Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 13772/2026Data pubblicazione 12/05/20262. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delcombinato disposto dagli artt. 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, 139 e 140c.p.c.Con tale motivo il ricorrente censura la statuizione d’appello che haritenuto legittima la notifica delle cartelle di pagamento effettuata conil rito previsto per i casi di irreperibilità assoluta del destinatarioritenendo provata tale irreperibilità in quanto «affermata dal messodella notificazione, con dichiarazione coperta da fede privilegiata fino aquerela di falso».3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2498 c.c.Con tale motivo il ricorrente censura la statuizione d’appello che haritenuto che il termine di prescrizione dei tributi fosse decennale inveceche quinquennale.4. I motivi sono tutti inammissibili in quanto il ricorso nonaggredisce una delle rationes decidendi su cui si fonda la sentenzaimpugnata, ovvero quella con cui i giudici di appello hanno affermatoche il contribuente non aveva impugnato le intimazioni di pagamentoal medesimo notificate a mezzo pec il 14 maggio 2015 e il 24 marzo2016, per cui «le doglianze riguardanti la correttezza della notifica dellecartelle presupposte, avrebbero dovuto essere mosse già avverso iprecedenti atti di intimazione», e che, «Stante la correttezza ecomunque la definitività delle notifiche delle sottese cartelle, non hapregio l’eccezione di prescrizione riferita al periodo anteriore allanotifica di ciascuna di esse» (sentenza, pag. 5).Pertanto, alla stregua del noto principio in base al quale, in tema diricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su diuna pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmenteidonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessaNumero registro generale 293/2021Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 13772/2026Data pubblicazione 12/05/2026impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili lecensure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto didoglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, nonpotrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività dellealtre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (v., tra letante, Cass. n. 389/2007; successive conformi, Cass., Sez. U, n.7931/2013; Cass. n. 4293/2016), deve pervenirsi alla dichiarazione diinammissibilità del ricorso.Peraltro, pare opportuno precisare che la statuizione resa dai giudicidi appello in materia di necessaria impugnabilità delle intimazioni dipagamento è conforme all’orientamento di questa Corte secondo cui,in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cuiall'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso dimora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamenteelencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che,ove non impugnato nei termini decadenziali, determina lacristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude alcontribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allospirare dell'anzidetto termine (Cass. n. 6436/2025; Cass. n.20476/2025).5. Con riferimento all’eccezione di prescrizione, la CTR, valutandolaanche con riferimento al periodo successivo alla notificadell’intimazione di pagamento effettuata in data 24 marzo 2016, hacorrettamente rilevato che non era comunque decorso il termineprescrizionale – che quello riferito ai tributi è comunque decennale(Cass. Sez. U. n. 23397/2016; Cass. n. 24278/2020) – rispetto allanotifica, effettuata in data 30 gennaio 2017, dell’intimazione dipagamento oggetto del presente giudizio.6. Il ricorso incidentale è inammissibile in quanto il controricorsodell’Agenzia delle entrate – Riscossione, contenente il ricorsoincidentale, benché notificato al ricorrente, che ha depositatoNumero registro generale 293/2021Numero sezionale 2291/2026Numero di raccolta generale 13772/2026Data pubblicazione 12/05/2026controricorso al ricorso incidentale, non è stato prodotto in giudizio perl’inserimento negli atti del fascicolo di causa. A tal riguardo laCancelleria di questa Corte in data 11 marzo 2026 ha espressamentecontroricorso con ricorso incidentale dell’Agenzia delle EntrateRiscossione, né risulta alcuna registrazione al sic di avvenuto depositodello stesso».7. In estrema sintesi, va rigettato il ricorso principale, dichiaratoinammissibile quello incidentale, cui consegue che non vi è necessitàdi provvedere sulle spese processuali in mancanza di regolarecostituzione in giudizio dell’intimata agenzia della riscossione. P.Q.Mrigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quelloincidentale.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 11 marzo 2026Il Presidente