CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 27654/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r‘3 e Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato, dichiarando inammissibile l'atto di appello, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'alt 624, 625, primo comma, n. 2 cod. pen.; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello per genericità intrinseca ed estrinseca, non sono deducibili in sede di legittimità, dal momento che risultano generici, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, in particolare, che la Corte territoriale ha compiuto un analitico esame dei profili di inammissibilità dell'impugnazione, senza sconfinare nell'esame del merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consi