CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10623/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso3500/2023 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesoda se stesso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 41-43 Taranto, difeso da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola sentenza della Corte di appello di Lecce (sez. dist. di Taranto) n. 389/2022, pubblicata il18/11/2022. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] si è visto rigettare l’appello proposto dinanzi alla Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 28/07/2020,con la quale era stata respinta la sua domanda di nullità o, in via subordinata, di annullamento delle delibere assembleari del 22/10/2014 del Condominio sito in Taranto alla via Medaglie d’Oro n. 41/43. 2di 4 – 3500/2023 – 2 – 12 / 3 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, egli faceva valere la violazione degli artt. 1136 co. 1, 2 e 6, e 1129 c.c., nonché degli artt. 66,co. 3, e 67 disp. att. c.c. Ha proposto ricorsoin cassazione il Carlucci con tre motivi. Ha resistitoil Condominio con controricorso. Il consigliere delegato ha proposto -ex art. 380-bis c.p.c. - la definizione del giudizio per improcedibilità. Il ricorrente ne ha chiesto la decisione. Entrambe le parti hanno depositatomemoria. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 1 2 ) denuncia la violazione degli art. 112, 113 c.p.c. e la violazione del diritto di difesa per l’omissione di pronuncia sulla contestazione del rilascio dell’avviso di convocazione dell’assembleacondo- miniale. Il secondo motivo (p. 13) denuncia l’illogicità della motivazione d’inam- missibilità di tre motivi di appello. Il terzo motivo (pag. 14) denuncia l’omissione di pronuncia sull’annulla- mento della delibera di approvazione del bilancio. In via preliminare, occorre rilevare che il ricorso è stato depositato in cancelleria pervenendo a mezzo posta cartacea raccomandata il 14/2/2023. L’art. 134 disp. att. c.p.c., che prevedeva tale modalità di deposito, è stato, tuttavia,abrogato dal d.lgs. 149/2022. L’art. 35, co. 5 , di tale d .lgs. , dispone che lo stesso si applica in via ge- nerale ai giudizi per cassazione introdotti con ricorso notificato dal 1° gen- naio 2023 (tranne gli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380- bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c., che si applicano anche ai giudizi intro- dotti con ricorso già notificato prima di tale data, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio). L’art. 196-quater co. 1 disp. att. c.p.c. –applicabile ai sensi dello stesso art. 35,co. 2, d.lgs. 149/2022 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione a decorrere dalla suddetta data del 1° gennaio 2023 3di 4 – 3500/2023 – 2 – 12 / 3 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. –dispone che il deposito degli atti processuali e dei documenti ha luogo esclusivamente in via telematica (salvi i casi eccezionali previsti dall'ultimo comma di tale articolo). Pertanto, in applicazione dell’artt. 369 c.p.c., va, nel caso di specie, di- chiaratal’improcedibilità del ricorso che , al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, è statodepositato in via non telematica (cfr. Cass.10689/2023). Il ricorso è da dichiarare, in definitiva,improcedibile. Le spese seguono la soccombenza. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta formulata ai sensi del nuovo art. 380-bis, comma 1, c.p.c., consegue, altresì, l’applica- zione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come richiamati dall’ul- timo comma del citato art. 380-bis c.p.c., per le cui statuizioni si rimanda al dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte contro- ricorrente, che liquida in €2.500, di cui € 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi,e agli altri accessori di legge. Condanna, inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento – ai sensi dell’art. 96,co. 3, c.p.c. – dell’importo di € 1.5 00 in favore della parte con- troricorrente, nonché al pagamento -ex art. 96, co. 4 , c.p.c. – della somma di € 1.000 in favore della cassa delle ammende. 4di 4 – 3500/2023 – 2 – 12 / 3 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così decisoin R