CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03795/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 4 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per i reati ex artt. 74 (quale promotore organizzatore, capo 1) e 73 d.P.R. 309/1990 (capo 80). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato. 2.1. Con il primo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 1) ex art. 74 d.P.R. 309/1990. Gli elementi indicati dal Tribunale del riesame non dimostrerebbero la partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere; la lettura di tali elementi dovrebbe essere integrata con l'assenza di intercettazioni con gli altri associati, diversi dal fratello, dall'assenza di sequestri di sostanza stupefacente. Le circostanze di fatto indicate dal Tribunale del riesame a sostegno della gravità indiziaria dei reati di cui ai capi 1 e 80 costituirebbero dei meri sospetti e andrebbero circostanziati nelle condotte. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di carenza ed illogicità della motivazione sulla ritenuta qualifica di organizzatore e promotore del sodalizio criminoso. Il Tribunale del riesame avrebbe confuso il ruolo di fornitore con la qualifica di promotore/organizzatore; le argomentazioni della difesa sarebbero confermate dalle motivazioni del Pubblico ministero riportate nell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 1.1. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). L'atto di impugnazione non può infatti ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 2 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 1.2. Il ricorso non si confronta, se non in maniera del tutto generica, con la descrizione della condotta criminosa posta in essere dall'indagato effettuata dal Tribunale del riesame a partire da pag. 6, allorché si riassumono gli elementi di prova individuati dal Giudice per le indagini preliminari, e con la risposta ai motivi di riesame sull'insussistenza della gravità indiziaria (cfr. pag. 12 e ss.). Il ricorso si limita a qualificare elementi di sospetto solo parte di quelli evidenziati dal Tribunale del riesame, proponendo esclusivamente una lettura alternativa delle fonti di prova, che esula dai motivi ex art. 606 cod. proc. pen., fondata per altro su elementi negativi. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso, non ha confuso il ruolo di fornitore con la qualifica di promotore/organizzatore ma ha ritenuto esistente il ruolo di organizzatore poiché dagli elementi di prova, specificamente indicati nell'ordinanza, è emerso che l'indagato organizza, nell'interesse del gruppo, i rifornimenti della sostanza stupefacente, in collaborazione con altro soggetto, in completa autonomia rispetto al fratello Aniello, ritenuto capo del sodalizio: organizza, dunque, un settore dell'attività criminose, dettando le direttive operative ad altro correo, nella consapevolezza anche di altri associati. 2.2. Il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio per cui, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la qualifica di «organizzatore» spetta a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo, peraltro, necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente la gestione di una sua rilevante articolazione territoriale (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 02). Cfr. anche Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271707 - 01, per cui la qualifica di «organizzatore», all'interno di un'associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti, spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto contraddittoria la sentenza impugnata che, pur avendo riconosciuto la partecipazione all'associazione, aveva negato la qualifica di organizzatore in capo al soggetto che stabilmente gestiva in prima persona transazioni di grosso valore economico pagando i fornitori e coordinando lo spaccio). 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. co