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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 41429/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava quello emesso dal Tribunale di Trapani di applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni uno e mesi sei.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanza considerazioni generiche e, comunque, di merito, sia in ordine all'inquadramento del [OSCURATO:PERSONA] nella categoria dei soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, sia in ordine alla valutazione della attualità della pericolosità sociale del soggetto.

Per entrambe le tematiche, il ricorso censura la motivazione del decreto impugnato - sussistente ed accurata - mentre il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Dagamento delle ì nr spese processuali e leriteglitEW/9 della somma di euro 3.00 la Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava quello emesso dal Tribunale di Trapani di applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni uno e mesi sei. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanza considerazioni generiche e, comunque, di merito, sia in ordine all'inquadramento del [OSCURATO:PERSONA] nella categoria dei soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, sia in ordine alla valutazione della attualità della pericolosità sociale del soggetto. Per entrambe le tematiche, il ricorso censura la motivazione del decreto impugnato - sussistente ed accurata - mentre il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Dagamento delle ì nr spese processuali e leriteglitEW/9 della somma di euro 3.00 la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I
Decreto Cassazione n. 41429/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris