CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 37505/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Trani, a seguito della richiesta di archiviazione avanzata dal PM nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato d lesione colpose a seguito di sinistro stradale, ritenuto che alla stregua degli accertamenti eseguiti dal PM non era sostenibile l'accusa in dibattimento per assenza di profili di responsabilità a carico dell'indagato stante la responsabilità esclusiva della persona offesa, disponeva l'archiviazione del procedimento; 2. Avverso detto provvedimento insorge la difesa della persona offesa BARILE Pierfrancesco deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione per manifesta illogicità e per violazione del principi del contraddittorio in relazione alla applicazione dell'art.17 D.Lgs.274/2000, atteso che se era vero che la norma non prevedeva la fissazione di udienza in camera di consiglio a seguito della presentazione dell'opposizione alla archiviazione, nondimeno il Giudice di Pace avrebbe dovuto evidenziare di avere esaminato le difese e le argomentazione delle parte opponente, mentre nel caso in specie tale esame risultava del tutto pretermesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve osservarsi che la possibilità di definire il procedimento in assenza di contraddittorio costituisce una eccezione giustificata nel procedimento dinanzi al giudice di pace oltre che, ovviamente, dal convincimento di infondatezza della notizia di reato, da una valutazione di non pertinenza e infondatezza dei motivi di opposizione. Se è pur vero che in detto giudizio la richiesta di archiviazione del pubblico ministero comporta la instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, è anche vero che la mancanza di una udienza camerale non esime il giudice di valutare il contenuto degli elementi e delle ragioni addotte dall'opponente (sez.5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], P.O. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 262185). 2. Va peraltro evidenziato che avverso il provvedimento con il quale il giudice delle indagini preliminari dispone l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notitia criminis a seguito della richiesta della pubblica accusa, l'ordinamento predispone un mezzo tipico di impugnazione a seguito delle modifiche al codice di procedura penale introdotte dalla legge 103/2017, rappresentato dal reclamo dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nei soli casi di nullità prevista dall'art.127 comma 5 cod.proc.pen. ai sensi dell'art.410 bis cod.proc.pen., il quale risulta applicabile anche al procedimento dinanzi al giudice di pace (sez.n.34852 del 12/10/2020, PMT/Iurino, Rv.279980). 2.1 Invero avverso il decreto di archiviazione pronunziato dal giudice di pace in violazione del principio del contraddittorio cartolare era data la possibilità di reagire con il ricorso per cassazione previsto ex art 409/6 c.p.p. previsto per i procedimenti ordinari in base al richiamo operato dall'art 2 drva 274/2000. A seguito delle modifiche alle disposizioni processuali introdotte dalla legge 103/2017 il nuovo art 410 bis cpp individua - per quanto qui di rilievo - tra gli altri casi di nullità del decreto di archiviazione, l'ipotesi in cui il giudice abbia disposto l'archiviazione senza pronunziarsi sull'opposizione alla relativa richiesta presentata nell'interesse della persona offesa. Invero, la citata novella legislativa ha abrogato il comma sesto dell'art 409 cpp e, con l'art 410 bis comma primo cpp, ha sancito per esplicito dettato di legge le ipotesi di nullità del decreto di archiviazione già individuate dalla riflessione ermeneutica di questa Corte, stabilendo - art 410 bis comma terzo cpp - che nei casi di nullità dai commi 1 e 2 l'interessato entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento può proporre reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate 2.2 Alla luce della breve ricognizione normativa di cui sopra va evidenziato che nessuna violazione concernente la instaurazione del contraddittorio cartolare dinanzi al giudice di pace risulta essersi nella specie realizzata, laddove da un lato la parte ricorrente non lamenta di non essere stata informata della richiesta di archiviazione da parte dell'ufficio requirente tanto che risulta essere stata proposta opposizione (la quale viene espressamente richiamata nel provvedimento impugnato) e e al contempo il Giudice di Pace ha sinteticamente evidenziato le ragioni del suo decidere, il quale pertanto non presenta deviazioni dallo schema tipico dei provvedimenti giudiziari inquadrabili sotto il paradigma della abnormità. 3. In conclusione va escluso che nella specie ricorrano ipotesi inquadrabili nei vizi riconducibili ad un difetto del contraddittorio cartolare, che consentirebbero di riqualificare il ricorso ai sensi dell'art.410 bis cod.proc.pen. e al contempo il ricorrente si limita ad esprimere un dissenso sulle ragioni della disposta archiviazione, sostanzialmente lamentando un deficit motivazionale sui motivi su cui si fondava l'opposizione, ma tale censura risulta evidentemente inammissibile in quanto non poteva essere proposta alla luce della modifica normativa sopra richiamata. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., che si determina come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di Consigl