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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14955/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 1.4.2021 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Marsala che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso fra loro, del reato ex art. 6, sesto comma L.401/1989 per aver contravvenuto alle prescrizioni dei provvedimenti del Questore pronunciati nei loro confronti nel 2019 - che vietava loro l'accesso a tutti i luoghi in cui si fossero disputati da qualunque squadra incontri di calcio, nonché il transito e la sosta in luoghi limitrofi, comprese le manifestazioni che avessero avuto luogo presso lo stadio [OSCURATO:PERSONA] di Marsala esteso al transito e alla sosta in via degli Atleti, via [OSCURATO:PERSONA], via della Gioventù e via Olimpia nel Comune di Marsala — essendo stati sorpresi, insieme ad un gruppo di ultras, presso il mercato rionale adiacente allo stadio di Marsala in data 6.9.2020 nel quale era in corso di svolgimento a porte chiuse la partita di [OSCURATO:PERSONA], con condanna del Titone, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed C 6.000 di multa e degli altri di otto mesi di reclusione ed C 8.000 di multa.

2. Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Con il primo motivo lamentano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 6, primo comma L 401/1989 e al vizio motivazionale, l'insussistenza del fatto essendosi la sentenza impugnata limitata a far riferimento alla presenza dei sottoposti in un luogo nelle vicinanze dello stadio, ovverosia in un'area adibita a mercato, recintata e separata dall'impianto sportivo, non ricompreso fra quelli nei quali erano stati espressamente vietati la sosta e il transito dal provvedimento del Questore, in relazione al quale vi era un obbligo di indicazione specifica e puntuale, insuscettibile di interpretazioni estensive.

2.2. Con il secondo motivo contestano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 131 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, il diniego della causa di punibilità per la particolare tenuità del fatto fondato sui precedenti penali a carico degli imputati, senza considerare che il Dardo, il Licary e il Titone non avevano riportato condanne per fatti analoghi e che anche lo Zizzo era gravato da un unico precedente specifico, disattendendo pertanto l'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite nella sentenza Tushaj del 25.2.2016, secondo la quale in tanto il comportamento può essere ritenuto abituale in quanto il suo autore abbia commesso almeno due illeciti oltre a quello sub judice e senza aver tenuto conto delle modalità della condotta, in ordine alla sua offensività in concreto, tenuta da ognuno risoltasi in una manifestazione pacifica a sostegno della squadra del cuore, priva di gesti violenti o dannosi [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo non può ritenersi meritevole di accoglimento. ( La specificità delle doglianze articolate con il presente ricorso con le quali si contesta che i prevenuti si trovassero in una delle strade espressamente indicate quanto alla città di Marsala in relazione al divieto di transito e di sosta nel Daspo loro comminato l'anno precedente dal Questore, contrasta con la genericità dell'atto di appello con il quale avevano lamentato la mancata verifica della distanza tra il luogo di svolgimento della competizione calcistica e il luogo dove costoro si trovavano, posto all'interno di un'area recintata, intenti ad una manifestazione festosa e pacifica a sostegno della propria squadra del cuore.

Del tutto adeguata deve perciò ritenersi la risposta resa al riguardo dalla Corte distrettuale che sottolinea come gli imputati si trovassero nelle immediate vicinanze dello stadio cittadino durante lo svolgimento, al suo interno, della partita di calcio tra il Mazara e il Marsala, come del resto attestato dagli agenti di PG che avevano constatato la loro presenza all'interno del mercato rionale sottostante la struttura sportiva.

Condotta questa che è stata correttamente ricondotta alla violazione delle prescrizioni loro specificamente impartite con il provvedimento del Questore, contenente il divieto, per la durata di un quinquennio per lo Zizzo e di un quadriennio per gli altri sottoposti di accesso a tutti gli stadi ed impianti sportivi e di transito e/o di sosta nei luoghi ad essi limitrofi, rispetto al quale la espressa indicazione delle strade bandite nel Comune di Marsala con riferimento allo stadio "[OSCURATO:PERSONA]" si pone, come implicitamente ritenuto dalla sentenza impugnata, quale divieto ulteriore e specifico.

Il motivo in esame deve, conseguentemente, essere rigettato.

2. Meritevole di accoglimento deve, per contro, essere ritenuto il secondo motivo.

Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta, è configurabile in presenza di un duplice condizione essendo richiesta, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., cui segue in caso di vaglio positivo e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa, la verifica della non abitualità del comportamento che il legislatore, con previsione piuttosto ambigua, esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.Ciò chiarito, non può ritenersi che la disamina del primo indice criterio sia stata oggetto di adeguata valutazione da parte della Corte palermitana che, avendo incentrato il diniego sulla prossimità temporale della violazione posta in essere dai prevenuti rispetto alla prescrizione interdittiva comminata con il Daspo, ha attinto ad un parametro debordante da quelli enucleati dal primo comma dell'art. 131 bis cod. pen. (modalità della condotta ed entità del danno o del pericolo) ai fini della particolare tenuità dell'offesa, valutazione questa che neppure può ritenersi integrata dal contestuale riferimento all' "indole particolarmente negativa" degli stessi imputati atteso che le circostanze attinenti alla capacità a delinquere del reo ex art. 133 secondo comma cod. pen. esulano dai criteri cui va commisurato l'indice requisito in esame, facendo parte degli elementi afferenti alla gravità del reato previsti dal primo comma dell'art. 133 cod. pen..

Neppure può ritenersi che la motivazione resa valga ad evidenziare l'ulteriore indice-requisito ostativo, relativo all'abitualità del comportamento, tenuto conto che il Titone risulta incensurato, status di cui dà atto la stessa sentenza di primo grado, e che i precedenti penali a carico degli altri tre imputati risultano solo genericamente indicati: per contro, il requisito soggettivo previsto per l'applicabilità della causa di non punibilità, la cui ratio è strettamente legata al concetto di devianza non occasionale, postula una valutazione esclusivamente riferita alle condanne per reati della stessa indole di quello sub judice, così come chiarito dalla pronuncia a Sezioni Unite Tushaj secondo cui il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, ancorchè non punibili ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. , oltre quello preso in esame (Sez.

U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266591).

3. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo che dovrà valutare nell'esercizio della sua discrezionalità, se sussistano o meno i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, risultando nel resto il ricorso infondato.

Va ciò nondimeno precisato che per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, che copre, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento, i capi della sentenza ed i punti della decisione impugnati che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, così come disposto dall'art. 624 cod. proc. pen., il giudice del rinvio è tenuto esclusivamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, senza poter dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 - dep. 18/07/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590) P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

Rigetta nel resto il ricorso e dichiara def

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 1.4.2021 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Marsala che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso fra loro, del reato ex art. 6, sesto comma L.401/1989 per aver contravvenuto alle prescrizioni dei provvedimenti del Questore pronunciati nei loro confronti nel 2019 - che vietava loro l'accesso a tutti i luoghi in cui si fossero disputati da qualunque squadra incontri di calcio, nonché il transito e la sosta in luoghi limitrofi, comprese le manifestazioni che avessero avuto luogo presso lo stadio [OSCURATO:PERSONA] di Marsala esteso al transito e alla sosta in via degli Atleti, via [OSCURATO:PERSONA], via della Gioventù e via Olimpia nel Comune di Marsala — essendo stati sorpresi, insieme ad un gruppo di ultras, presso il mercato rionale adiacente allo stadio di Marsala in data 6.9.2020 nel quale era in corso di svolgimento a porte chiuse la partita di [OSCURATO:PERSONA], con condanna del Titone, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed C 6.000 di multa e degli altri di otto mesi di reclusione ed C 8.000 di multa. 2. Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo lamentano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 6, primo comma L 401/1989 e al vizio motivazionale, l'insussistenza del fatto essendosi la sentenza impugnata limitata a far riferimento alla presenza dei sottoposti in un luogo nelle vicinanze dello stadio, ovverosia in un'area adibita a mercato, recintata e separata dall'impianto sportivo, non ricompreso fra quelli nei quali erano stati espressamente vietati la sosta e il transito dal provvedimento del Questore, in relazione al quale vi era un obbligo di indicazione specifica e puntuale, insuscettibile di interpretazioni estensive. 2.2. Con il secondo motivo contestano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 131 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, il diniego della causa di punibilità per la particolare tenuità del fatto fondato sui precedenti penali a carico degli imputati, senza considerare che il Dardo, il Licary e il Titone non avevano riportato condanne per fatti analoghi e che anche lo Zizzo era gravato da un unico precedente specifico, disattendendo pertanto l'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite nella sentenza Tushaj del 25.2.2016, secondo la quale in tanto il comportamento può essere ritenuto abituale in quanto il suo autore abbia commesso almeno due illeciti oltre a quello sub judice e senza aver tenuto conto delle modalità della condotta, in ordine alla sua offensività in concreto, tenuta da ognuno risoltasi in una manifestazione pacifica a sostegno della squadra del cuore, priva di gesti violenti o dannosi [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo non può ritenersi meritevole di accoglimento. ( La specificità delle doglianze articolate con il presente ricorso con le quali si contesta che i prevenuti si trovassero in una delle strade espressamente indicate quanto alla città di Marsala in relazione al divieto di transito e di sosta nel Daspo loro comminato l'anno precedente dal Questore, contrasta con la genericità dell'atto di appello con il quale avevano lamentato la mancata verifica della distanza tra il luogo di svolgimento della competizione calcistica e il luogo dove costoro si trovavano, posto all'interno di un'area recintata, intenti ad una manifestazione festosa e pacifica a sostegno della propria squadra del cuore. Del tutto adeguata deve perciò ritenersi la risposta resa al riguardo dalla Corte distrettuale che sottolinea come gli imputati si trovassero nelle immediate vicinanze dello stadio cittadino durante lo svolgimento, al suo interno, della partita di calcio tra il Mazara e il Marsala, come del resto attestato dagli agenti di PG che avevano constatato la loro presenza all'interno del mercato rionale sottostante la struttura sportiva. Condotta questa che è stata correttamente ricondotta alla violazione delle prescrizioni loro specificamente impartite con il provvedimento del Questore, contenente il divieto, per la durata di un quinquennio per lo Zizzo e di un quadriennio per gli altri sottoposti di accesso a tutti gli stadi ed impianti sportivi e di transito e/o di sosta nei luoghi ad essi limitrofi, rispetto al quale la espressa indicazione delle strade bandite nel Comune di Marsala con riferimento allo stadio "[OSCURATO:PERSONA]" si pone, come implicitamente ritenuto dalla sentenza impugnata, quale divieto ulteriore e specifico. Il motivo in esame deve, conseguentemente, essere rigettato. 2. Meritevole di accoglimento deve, per contro, essere ritenuto il secondo motivo. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta, è configurabile in presenza di un duplice condizione essendo richiesta, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., cui segue in caso di vaglio positivo e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa, la verifica della non abitualità del comportamento che il legislatore, con previsione piuttosto ambigua, esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.Ciò chiarito, non può ritenersi che la disamina del primo indice criterio sia stata oggetto di adeguata valutazione da parte della Corte palermitana che, avendo incentrato il diniego sulla prossimità temporale della violazione posta in essere dai prevenuti rispetto alla prescrizione interdittiva comminata con il Daspo, ha attinto ad un parametro debordante da quelli enucleati dal primo comma dell'art. 131 bis cod. pen. (modalità della condotta ed entità del danno o del pericolo) ai fini della particolare tenuità dell'offesa, valutazione questa che neppure può ritenersi integrata dal contestuale riferimento all' "indole particolarmente negativa" degli stessi imputati atteso che le circostanze attinenti alla capacità a delinquere del reo ex art. 133 secondo comma cod. pen. esulano dai criteri cui va commisurato l'indice requisito in esame, facendo parte degli elementi afferenti alla gravità del reato previsti dal primo comma dell'art. 133 cod. pen.. Neppure può ritenersi che la motivazione resa valga ad evidenziare l'ulteriore indice-requisito ostativo, relativo all'abitualità del comportamento, tenuto conto che il Titone risulta incensurato, status di cui dà atto la stessa sentenza di primo grado, e che i precedenti penali a carico degli altri tre imputati risultano solo genericamente indicati: per contro, il requisito soggettivo previsto per l'applicabilità della causa di non punibilità, la cui ratio è strettamente legata al concetto di devianza non occasionale, postula una valutazione esclusivamente riferita alle condanne per reati della stessa indole di quello sub judice, così come chiarito dalla pronuncia a Sezioni Unite Tushaj secondo cui il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, ancorchè non punibili ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. , oltre quello preso in esame (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266591). 3. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo che dovrà valutare nell'esercizio della sua discrezionalità, se sussistano o meno i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, risultando nel resto il ricorso infondato. Va ciò nondimeno precisato che per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, che copre, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento, i capi della sentenza ed i punti della decisione impugnati che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, così come disposto dall'art. 624 cod. proc. pen., il giudice del rinvio è tenuto esclusivamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, senza poter dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 - dep. 18/07/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590) P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara def
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