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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 02941/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato, per quanto qui di interesse, la responsabilità per i reati di cui all'art. 216, commi 1 e 2, legge fall. a loro ascritti; letta la memoria con la quale il difensore degli imputati ha ulteriormente argomentato a sostegno del primo motivo di ricorso e si è riportato a quanto esposto nel secondo motivo; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto - per quel che qui interessa ratione temporis - la normativa emergenziale posta dall'art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (secondo cui «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire»; cfr. art. 23-bis, comma 1, cit. - da formularsi per iscritto e da trasmettersi, nel termine perentorio di rito, quando avanzata dall'imputato, «a mezzo del difensore» - cfr. comma 4), non ha previsto che il decreto di citazione per il giudizio di appello contenesse alcun avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato, non avendo modificato il testo dell'art. 601 cod. proc. pen.; pertanto, le modalità della vocatio in iudicium sono rimaste disciplinate dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., senza che ciò possa equivalere alla implicita disposizione della trattazione orale e all'esclusione della necessaria richiesta di essa (come invece assunto dalla difesa); e «la mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19 di cui all'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, [...] non comporta la nullità dell'atto, stante il carattere tassativo di tale patologia processuale» (Sez. 2, n. 23587 del 01/03/2023, Vella, Rv. 284658 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile dal momento che: - nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), come avvenuto nella specie per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, essendosi richiamati i precedenti penali del secondo e negato per entrambi la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento), avendo il ricorso prospettato un diverso apprezzamento di fatto per il tramite di asserti generici; - quanto al trattamento sanzionatorio, fermo restando che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura non superiore al medio edittale anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'ad. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01), il ricorso (al di là del fatto che a [OSCURATO:PERSONA] la reclusione è stata irrogata nella misura minima e ai coimputati in misura inferiore al medio edittale) contiene assedi del tutto generici in ordine alla commisurazione della pena (segnatamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e alla applicazione di sanzioni sostitutive, sui cui presupposti l'impugnazione contiene assunti apodittici e nel resto riporta principi giurisprudenziali non correlati al caso di specie (il che esime dal dilungarsi sul richiamo della disciplina posta dal d.

Igs. 150/2022, non ancora in vigore allorché è stata pronunciata la sentenza impugnata, e all'asserito pregiudizio derivato dalla mancata celebrazione del giudizio alla presenza della parti, su cui si rimanda a quanto esposto con riguardo al primo motivo); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa)delle ammende.

Così deciso il 18 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato, per quanto qui di interesse, la responsabilità per i reati di cui all'art. 216, commi 1 e 2, legge fall. a loro ascritti; letta la memoria con la quale il difensore degli imputati ha ulteriormente argomentato a sostegno del primo motivo di ricorso e si è riportato a quanto esposto nel secondo motivo; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto - per quel che qui interessa ratione temporis - la normativa emergenziale posta dall'art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (secondo cui «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire»; cfr. art. 23-bis, comma 1, cit. - da formularsi per iscritto e da trasmettersi, nel termine perentorio di rito, quando avanzata dall'imputato, «a mezzo del difensore» - cfr. comma 4), non ha previsto che il decreto di citazione per il giudizio di appello contenesse alcun avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato, non avendo modificato il testo dell'art. 601 cod. proc. pen.; pertanto, le modalità della vocatio in iudicium sono rimaste disciplinate dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., senza che ciò possa equivalere alla implicita disposizione della trattazione orale e all'esclusione della necessaria richiesta di essa (come invece assunto dalla difesa); e «la mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19 di cui all'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, [...] non comporta la nullità dell'atto, stante il carattere tassativo di tale patologia processuale» (Sez. 2, n. 23587 del 01/03/2023, Vella, Rv. 284658 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile dal momento che: - nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), come avvenuto nella specie per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, essendosi richiamati i precedenti penali del secondo e negato per entrambi la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento), avendo il ricorso prospettato un diverso apprezzamento di fatto per il tramite di asserti generici; - quanto al trattamento sanzionatorio, fermo restando che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura non superiore al medio edittale anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'ad. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01), il ricorso (al di là del fatto che a [OSCURATO:PERSONA] la reclusione è stata irrogata nella misura minima e ai coimputati in misura inferiore al medio edittale) contiene assedi del tutto generici in ordine alla commisurazione della pena (segnatamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e alla applicazione di sanzioni sostitutive, sui cui presupposti l'impugnazione contiene assunti apodittici e nel resto riporta principi giurisprudenziali non correlati al caso di specie (il che esime dal dilungarsi sul richiamo della disciplina posta dal d. Igs. 150/2022, non ancora in vigore allorché è stata pronunciata la sentenza impugnata, e all'asserito pregiudizio derivato dalla mancata celebrazione del giudizio alla presenza della parti, su cui si rimanda a quanto esposto con riguardo al primo motivo); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa)delle ammende. Così deciso il 18 otto
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