CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04289/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a titolo esecutivo sospeso, ammettendo contestualmente il condannato alla misura alternativa della detenzione domiciliare. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione avverso il diniego dell'affidamento in prova, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza d'interesse. L'esecuzione della pena, iniziata in detenzione domiciliare, per effetto della decisione impugnata, il 30 marzo 2023, risulta infatti cessata il 29 settembre 2023. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così de