CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43703/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA Letta l'istanza di correzione dell'errore materiale presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che nel dispositivo trascritto nell'applicativo del SIC penale, relativo alla sentenza pronunciata il 19 ottobre 2023 dalla Sesta sezione della Corte di cassazione, nel procedimento n. 15510/2023, nella parte in cui si è disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta per intervenuta prescrizione, risulta omesso il riferimento al capo 46, relativo alla contestazione del reato di falso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che si è trattato di un mero errore materiale, in quanto l'omissione è stata determinata da un errore nella trascrizione del dispositivo nell'applicativo del SIC penale; visto l'art. 625-bis comma 3 cod. proc. pen., applicabile nel caso in esame con procedura senza formalità P.Q.M. Dispone che il dispositivo della sentenza pronunciata dalla Sesta sezione della Corte di cassazione il 19 ottobre 2023, nel procedimento n. 15510/2023, sia corretto nel ,senso che, dopo le parole "con riferimento ai reati di falso rispettivamente contestati ai capi 14, 22, 38, 42," sia inserito il capo "46,". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e l'annotazione nel Sic penale. Così deciso il 25 ottobre