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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23656/2026

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ato a ACERRA il 03/01/2003 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna resa il 06/11/2023 dal Tribunale di Noia per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (con cui si lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto "non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio" (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286812); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a ACERRA il 03/01/2003 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna resa il 06/11/2023 dal Tribunale di Noia per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (con cui si lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto "non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio" (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286812); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23656/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris