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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32647/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/4/2026 emessa dal Tribunale di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, il ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Bari in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, eccependo che il Tribunale avrebbe omesso di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento e ritenendo erroneamente sussistente Cala recidiva; ritenuto che, per consolidata giurisprudenza, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio diviolazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.F, n.28742 del 25/8/2020, Rv.279761); ritenuto che il motivo concernente il riconoscimento della recidiva è parimenti inammissibile, trattandosi di aggravante rientrante nell'accordo raggiunto dalle parti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQ P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA] _ ' [OSCURATO:PERSONA](CANCELLERIA 2026 T. r,T1 11-)1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/4/2026 emessa dal Tribunale di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, il ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Bari in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, eccependo che il Tribunale avrebbe omesso di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento e ritenendo erroneamente sussistente Cala recidiva; ritenuto che, per consolidata giurisprudenza, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio diviolazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.F, n.28742 del 25/8/2020, Rv.279761); ritenuto che il motivo concernente il riconoscimento della recidiva è parimenti inammissibile, trattandosi di aggravante rientrante nell'accordo raggiunto dalle parti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQ P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA] _ ' [OSCURATO:PERSONA](CANCELLERIA 2026 T. r,T1 11-)1
Sentenza Cassazione n. 32647/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris