CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e c.r.l., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonchéScalise Antonella, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].c.p.a.;-intimate-avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2044/2020 pubblicatail 3 novembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5892/2021Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 9437/2026Data pubblicazione 14/04/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOGabriele Casarosa ha proposto appello contro la sentenza n. 1545/2016, conla quale il Tribunale di Livorno aveva accolto la domanda proposta nei suoiconfronti da [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato a pagare la somma di €4.080,00 a titolo di risarcimento dal danno patrimoniale e all’esecuzione delleopere necessarie per la definitiva risoluzione dei fenomeni di cui era causa, comeindividuati alle pagine 10 e 11 della CTU, tenendo conto del già avvenutorifacimento di una parte dei lavori.Con la stessa sentenza era stata rigettata la domanda di garanzia e dirisarcimento del danno avanzata dal medesimo appellante contro la [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarata assorbita la richiesta, avanzata da quest’ultima, versola [OSCURATO:PERSONA], poi incorporata nella [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione.La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2044/2020, ha rigettatol’appello.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattromotivi.La sola [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione c.r.l. si è difesa con controricorso,mentre gli altri intimati non hanno svolto attività.[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione c.r.l. hannodepositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Preliminarmente, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilitàdel ricorso.In primo luogo, si osserva che la procura si riferisce chiaramente al presentegiudizio, considerato che, pur avendo attribuito alla sentenza di appello unnumero non esatto, detto numero è pur sempre quello della decisione di primogrado.Numero registro generale 5892/2021Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 9437/2026Data pubblicazione 14/04/2026Quanto alla data della medesima procura, si evidenzia che, assieme allarelata di notifica, del 19 febbraio 2021, vi è l’attestazione, nella stessa data, daparte del difensore del ricorrente, dell’avvenuto invio della procura speciale edella correlata attestazione di conformità, il che è sufficiente a provare che ilrilascio non è stato successivo.Non può, poi, ritenersi generico il ricorso, dalla lettura del quale è possibile,comunque, evincere lo svolgimento dei fatti di causa e le ragionidell’impugnazione.Non si pone, infine, una questione di violazione dell’art. 360 bis c.p.c., attesoche parte controricorrente neppure presenta deduzioni in ordine al primo e alquarto motivo.2) Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione degli artt. 2697 c.c.e 1350 c.c. in quanto [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato di essereproprietaria del solaio oggetto del contendere.Rappresenta che, in occasione di una dichiarazione da lui resa durante unariunione di condominio, valorizzata dal giudice di appello, egli si sarebbe riferitonon al sottotetto oggetto di lite, ma all’appartamento di proprietà dell’intimata.Chiarisce che solo parte della sua terrazza si troverebbe sopra il sottotetto.Irrilevanti sarebbero stati, poi, le risultanze delle tabelle millesimali e ladichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà della Scalise.Sostiene che il diritto di proprietà su un bene immobile andrebbe dimostratoproducendo l’atto scritto di acquisto della proprietà a titolo derivativo (lacontroparte non avrebbe allegato di avere ottenuto il bene per usucapione).Afferma che la proprietà del sottotetto sarebbe stata, eventualmente,condominiale ai sensi dell’art. 1117 c.c.La censura è infondata.Anzitutto, si premette che oggetto del contendere non è un solaio, ossia lasoletta o elemento strutturale orizzontale che separa un piano dall’altro e fungeda copertura per il livello sottostante, ma un sottotetto, vale a dire un ambienteNumero registro generale 5892/2021Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 9437/2026Data pubblicazione 14/04/2026situato tra il tetto e l’ultimo solaio dell’edificio, il quale può essere una semplicecamera d’aria, una soffitta non abitabile o, se rispetta i requisiti normativi, unamansarda abitabile.Al riguardo, si osserva che, nel giudizio di risarcimento dei danni derivati aun bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso cheoggetto della pretesa azionata è non già il diretto e rigoroso accertamento dellaproprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto alrisarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatiodiabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione allapretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale epresuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamentodovuto (Cass., Sez. 3, n. 2203 del 22 gennaio 2024).Nella specie, il giudice del merito ha indicato in motivazione gli elementi chelo hanno indotto a ritenere la legittimazione ad agire dell’originaria ricorrente (ilverbale della riunione condominiale del 15 ottobre 2004, la relazione del CTU insede di ATP e durante la causa, l’aggiornamento delle tabelle millesimali eseguitoe proposto dall’attuale ricorrente, la perizia del CTP del Casarosa, ladichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà della controricorrente).In aggiunta a ciò si evidenzia che, secondo la giurisprudenza, in tema dicondominio, per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotettodi un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle suecaratteristiche strutturali e funzionali, sicché, quando il sottotetto siaoggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune oall’esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione dicomunione ex art. 1117, comma 1, c.c.; viceversa, allorché il sottotetto assolvaall’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umiditàl’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristichestrutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, vaconsiderato pertinenza di tale appartamento (Cass., Sez. 2, n. 9383 del 21maggio 2020; Cass., Sez., 2, n. 6143 del 30 marzo 2016).Numero registro generale 5892/2021Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 9437/2026Data pubblicazione 14/04/2026Nella presente controversia, il ricorrente non ha affermato l’esistenza di titolinegoziali di alcun tipo (anzi, ne ha negato la dimostrazione), pertanto la respoteva essere o di proprietà esclusiva dell’intimata, se assolveva all’esclusivafunzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umiditàl’appartamento dell’ultimo piano e non aveva dimensioni e caratteristichestrutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, o di proprietàcondominiale, se destinata oggettivamente all’uso comune o all’esercizio di unservizio di interesse comune.In entrambe le circostanze, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] era legittimata adagire (Cass., Sez. 2, n. 2106 del 24 febbraio 2000), sia come unica proprietariasia come condomina, in quest’ultima evenienza potendo avanzare preteserisarcitorie solo pro quota.Ne deriva che non può porsi un problema di forma del titolo dal qualederiverebbe il diritto proprietario o di violazione dell’art. 2697 c.c.2) Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbeomesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello, concernente la violazionee la falsa applicazione dell’art. 1667 c.c. in ordine alla domanda di garanzia dalui azionata contro la [OSCURATO:SOCIETA]Afferma che i paragrafi 3.1 e 3.2 della sentenza appellata erano meripreamboli e che il Tribunale di Livorno aveva sindacato la tardività della denunciadei vizi ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2 della sentenza di primo grado. Il punto 3.1.sarebbe stato “un preambolo al paragrafo 3 con il quale il tribunale ha esaminatola domanda di garanzia tra Casarosa e P.G.” e nello stesso non vi sarebbe stato“alcun richiamo diretto ed espresso al paragrafo 2.4.”. Peraltro, tutto il puntosarebbe stato oggetto di impugnazione, come scritto a pagina nove dell’atto diappello. Il paragrafo 3.2. non avrebbe fatto riferimento all’intervenutadecadenza del committente dalla garanzia ex art. 1667 c.c. “quale ulterioreconsiderazione”. Inoltre, la corte territoriale avrebbe errato, associando ilragionamento del giudice di primo grado relativamente alla domanda dellaNumero registro generale 5892/2021Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 9437/2026Data pubblicazione 14/04/2026Scalise contro il Casarosa (di cui al punto 2.4) al motivo in merito alla domandadi garanzia di egli ricorrente verso la [OSCURATO:SOCIETA] (punti 3, 3.1, 3.2, 3.2.1e 3.2.2). Così facendo, avrebbe compiuto un coordinamento tra questionigiuridiche che il giudice di primo grado non aveva ritenuto di adottare.In realtà, secondo parte ricorrente, la ditta intimata, riconoscendo i vizi,avrebbe sostituito una nuova obbligazione a quella originaria. Pertanto, nonaveva impugnato il punto 2.4 della sentenza di primo grado, limitando la censuraal paragrafo relativo alla domanda di garanzia e all’intervenuto riconoscimentodei vizi e, quindi, aveva domandato il riesame dei punti 3.2.1 e 3.2.2.Secondo il ricorrente, se anche la ditta che aveva eseguito i lavori fosse stataun nudus minister, le sue domande contro tale ditta avrebbero dovuto essereaccolte in forza dell’avvenuto riconoscimento dei vizi, tanto che l’appaltatoreaveva rifatto la copertura, ma, avendo nuovamente male operato, lo avevacostretto a fare ricorso ad altra impresa, sostenendo il costo di € 6.664,23, delquale aveva chiesto il ristoro.La censura è inammissibile.Preliminarmente, si osserva che la corte territoriale ha valutato il motivo diappello, ma lo ha considerato chiaramente inammissibile perché l’appellante nonaveva adeguatamente contestato la sentenza di primo grado.Infatti, dalla lettura della sentenza impugnata (pagina otto) emerge che ladecisione di primo grado ha stabilito, al punto 3.1, che “Quanto già motivato inordine alla posizione assolutamente predominante assunta dal convenuto nellosvolgimento dei lavori di cui si discute e nel rapporto con l’impresa appaltatricenon consente di ritenere fondate le domande proposte dall’ing. Casarosa neiconfronti della terza chiamata [OSCURATO:SOCIETA]”. Per quel che concerne siffattaposizione, il Tribunale di Livorno ha affermato, al punto 2.4, “la piena edesclusiva responsabilità del convenuto anche in ragione della sua qualifica dicommittente, progettista e direttore dei lavori”, in virtù della quale l’impresaappaltatrice era un nudus minister.La Corte d’appello di Firenze ha, quindi, rilevato che il Tribunale di Livornoaveva rigettato la domanda di garanzia, in primo luogo, sul presupposto che laNumero registro generale 5892/2021Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 9437/2026Data pubblicazione 14/04/2026responsabilità dei danni arrecati al sottotetto era imputabile al Casarosa in viaesclusiva in ragione del ruolo plurimo da lui espletato e, quindi, per l’intervenutadecadenza del committente dalla garanzia prevista dall’art. 1667 c.c.Da quanto esposto emerge con evidenza la presenza di due rationesdecidendi della sentenza di primo grado.La corte territoriale ha affermato, però, che solo la seconda ratio decidendidella sentenza del Tribunale di Livorno sarebbe stata impugnata in appello e ilricorrente in cassazione non ha indicato specificamente in quali termini avrebbecontestato in appello la prima ratio decidendi, con la conseguenza che lastatuizione sul punto del giudice di appello deve essere confermata.Inoltre, si osserva, quanto alla parte della censura concernente ilriconoscimento dei vizi dell’appaltatrice, che il ricorrente nulla deduce in concretoper contestare l’accertamento del Tribunale di Livorno che la ditta sarebbe stataun mero nudus minister, nonostante si tratti di circostanza che esclude lapossibilità di agire nei suoi confronti, avendo essa obbedito agli ordini delcommittente. Si evidenzia, comunque, che il presunto riconoscimento dei vizisarebbe derivato, per il ricorrente, dall’esecuzione dei lavori di riparazione,avvenuta non a regola d’arte, la quale avrebbe reso necessario l’intervento diun’azienda terza. Questa circostanza, peraltro, avrebbe dovuto essere accertatain fatto, ma non trova riscontro né nella sentenza impugnata né nel ricorso.In ogni caso, ove si volesse aderire alla ricostruzione del ricorrente,troverebbe applicazione il principio per il quale l’impegno dell’appaltatore adeliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento deglistessi e, senza novare l’originaria obbligazione gravante sull’appaltatore, hal’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini didecadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 c.c., costituendo fonte diun’autonoma obbligazione di facere che si affianca a quella preesistente legaledi garanzia. Tale nuova obbligazione, però, poiché non estingue quella originaria,può concernere i soli difetti contestati dal committente, non potendosi estenderead ogni problematica che sia sorta successivamente con riferimento all’oggettoNumero registro generale 5892/2021Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 9437/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’appalto e, dunque, non potrebbe concernere dei nuovi vizi, come quellisuccessivi alla prima riparazione (Cass., Sez. 2, n. 14815 del 7 giugno 2018).3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la conferma della suacondanna al pagamento delle spese processuali in favore della compagniaassicurativa avrebbe violato l’art. 91 c.p.c.La richiesta va respinta, atteso che la sentenza di appello si è fondata, alriguardo, sul rigetto della domanda del ricorrente verso l’azienda edile, inapplicazione del principio per il quale le spese processuali sostenute dal terzochiamato in causa dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nellacausa intentatagli dall’attore, sono legittimamente poste, in base al criterio dellasoccombenza, a carico del chiamante, la cui domanda di garanzia o di manlevasia stata giudicata infondata (Cass., Sez. 1, n. 4195 del 21 febbraio 2018).4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c.con riferimento alla sua condanna alle spese in appello. Sostiene che l’intimataavrebbe visto respinta la sua difesa relativa all’inammissibilità del gravame.La censura è infondata poiché [OSCURATO:PERSONA] non è stata soccombente inappello, neppure parzialmente, dovendo il giudizio in questione essere svoltocon riguardo all’esito del gravame del ricorrente, interamente rigettato.5) Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M- rigetta il ricorso;Numero registro generale 5892/2021Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 9437/2026Data pubblicazione 14/04/2026- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite alla parte controricorrente,che liquida in complessivi € 2.200,00 per compenso e in € 200,00 per esborsi,oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 19marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa