CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 04584/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15694/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. - I ntimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 657/2021 depositata il30/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. I l Comune di Candela ha proposto ricorso contro la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dichiaratamente avverso la sentenza resa il 30 marzo 2021 inter partesin grado di appello con il n. 621- 21 dalla Corte di Appello di Bari. 2. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1. e per il Comune ha depositato atto di costituzione nuovo difensore. 4. Considerato che: 5. [OSCURATO:PERSONA] rileva che non occorre riferire i motivi del ricorso, perché parte ricorrente ha depositato la sentenza resa nel giudizio inter partesin primo grado (Tribunale di Foggia, sentenza n. 2676/2017, depositata in data 28/11/2017), ma non quella del grado di appello (Corte di Appello di Bari, sentenza n. 657/2021, depositata in data 30 marzo 2021), contro la quale il ricorso dichiaratamente è stato proposto. Ne segue che il ricorso è improcedibile a norma dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. 6. Peraltro, ma lo si rileva ad abundantiam non sono state nemmeno prodotte le relate di notifica del ricorso e la procura che si dice allegata in calce al ricorso. 7. Non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di legittimità, nulla è dovuto a titolo di spese. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 26/09/2023 nella