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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06054/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26486/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

PESCARA n. 138/2020depositata il 25/02/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La CTP di Chieti ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio di solidarietà [OSCURATO:SOCIETA] sociale contro l’avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero di IVA per il 2012.

L’appello erariale è stato respinto dalla CTR dell’Abruzzo con la sentenza in epigrafe.

Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022 e , in data 28.12.2023,si è costituita chiedendo l’estinzione del giudizio e depositando copia della domanda di adesione e documentazione comprovante i versamenti effettuati.

Sussistono i presupposti di cui all’art. 1 comma 198 l. n. 197/2022 per l’estinzione del giudizio contemplata anche in caso di versamento della prima rata delle somme dovute.

Le spese devono porsi a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. estingue il giudizio; spese a carico di chi le ha ant

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26486/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA n. 138/2020depositata il 25/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La CTP di Chieti ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio di solidarietà [OSCURATO:SOCIETA] sociale contro l’avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero di IVA per il 2012. L’appello erariale è stato respinto dalla CTR dell’Abruzzo con la sentenza in epigrafe. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022 e , in data 28.12.2023,si è costituita chiedendo l’estinzione del giudizio e depositando copia della domanda di adesione e documentazione comprovante i versamenti effettuati. Sussistono i presupposti di cui all’art. 1 comma 198 l. n. 197/2022 per l’estinzione del giudizio contemplata anche in caso di versamento della prima rata delle somme dovute. Le spese devono porsi a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. estingue il giudizio; spese a carico di chi le ha ant
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