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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36697/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 455 e 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); peraltro, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., in quanto correttamente la Corte ha ampiamente argomentato quanto al perfezionamento del reato contestato in ragione della quantità delle banconote, l'utilizzo di un falso nominativo e la modalità di vendita; Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 455 cod. pen. nell'ipotesi di cui all'art. 457 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha (cfr. pagg. 4- 5) idoneamente ricostruito la fattispecie concreta sussumendola nella norma di cui all'art. 455 cod. pen. avendo avuto riguardo al ragguardevole numero di banconote tutte aventi lo stesso numero di serie nonché alla consapevolezza dell'imputato della natura illecita della propria condotta; Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla contestata recidiva - è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";Considerato che il quarto motivo. - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo di continuazione con i fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Brescia - è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; la sentenza ha argomentato quanto alla insussistenza del medesimo disegno criminoso.

Considerato che il quinto motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria - è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagg. 5-6) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria argomentazioni logiche e ineccepibili (la natura del reato contestato e dei precedenti) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 455 e 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); peraltro, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., in quanto correttamente la Corte ha ampiamente argomentato quanto al perfezionamento del reato contestato in ragione della quantità delle banconote, l'utilizzo di un falso nominativo e la modalità di vendita; Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 455 cod. pen. nell'ipotesi di cui all'art. 457 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha (cfr. pagg. 4- 5) idoneamente ricostruito la fattispecie concreta sussumendola nella norma di cui all'art. 455 cod. pen. avendo avuto riguardo al ragguardevole numero di banconote tutte aventi lo stesso numero di serie nonché alla consapevolezza dell'imputato della natura illecita della propria condotta; Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla contestata recidiva - è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";Considerato che il quarto motivo. - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo di continuazione con i fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Brescia - è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; la sentenza ha argomentato quanto alla insussistenza del medesimo disegno criminoso. Considerato che il quinto motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria - è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagg. 5-6) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria argomentazioni logiche e ineccepibili (la natura del reato contestato e dei precedenti) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2
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