CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la negativa personalità del ricorrente in considerazione dei plurimi precedenti penali per reati gravi e per la futilità del motivo che aveva determinato l'evasione (acquisto di una pizza), nonostante godesse di vasta autonomia durante altri frangenti della giornata in cui era stato autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12