CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27024/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto.da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. DIritrt1/41->eX 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto da\[OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di inammissibilità perché generico, interamente versato in fatto e comunque manifestamente infondato. La Corte distrettuale non ha ritenuto applicabile l'istituto previsto l'art. 131 bis cod. pen. per la gravità del fatto, desunta non da affermazioni apodittiche ma sostanziate da elementi fattuali concreti e specifici ossia le modalità particolarmente fraudolente del reingresso nel territorio nazionale avvenuto sfruttano il sotterfugio di assumere il cognome dlela moglie, cercando di occultare la coincidenza tra l'identità del soggetto espulso e quella del soggetto entrato con cognome di Wang. Si tratta di motivazione plausibile in fatto ma anche giuridicamente corretta atteso che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590.). 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 gi