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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33746/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 152 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da dogllianze sulla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sul diniego della continuazione meramente oppositive e reiterative di profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. rispettivamente pag. 5 e 7-8 della sentenza impugnata); Considerato che anche il motivo ulteriore proposto da [OSCURATO:PERSONA] sulle attenuanti generiche non si confronta con la motivazione sul punto, sufficiente e non illogica, da parte della Corte di appello (cfr. 6); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il iu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 152 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da dogllianze sulla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sul diniego della continuazione meramente oppositive e reiterative di profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. rispettivamente pag. 5 e 7-8 della sentenza impugnata); Considerato che anche il motivo ulteriore proposto da [OSCURATO:PERSONA] sulle attenuanti generiche non si confronta con la motivazione sul punto, sufficiente e non illogica, da parte della Corte di appello (cfr. 6); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il iu
Sentenza Cassazione n. 33746/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris