CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 21611/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.R.G. 3527/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliatoex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 153/2017 depositata il18/07/2017, RG n. 33/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Anna MariaValerio, dipendente del Ministero della Giustizia con inquadramento in posizione economica C3 fino al 15 agosto 2005 e successivamente in posizione dirigenziale per effetto dellalegge n. 154 del 2005, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso per il riconoscimento del diritto alle differenze retributive in ragione dello svolgimento dimansioni dirigenziali sin dal 28 novembre 2000, siccome preposta, sin dal 1994, alla direzione dell’Istituto penitenziario di Campobasso, ufficio dichiarato di livello dirigenziale (non generale) con DM 28 novembre 2000. 2. Il Tribunale rigettava la domanda, con sentenza confermata in appello, avverso la quale veniva proposto ricorso per cassazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] cassazione con la sentenza n. 1 8680 del 201 5 accoglieva il primo motivo di ricorso (assorbito il secondo e il terzo) con cui era stata dedotta la violazione degli artt. 36 e 35 Cost., del l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, e dell’art. 26 del CCNL Ministeri e del relativo allegato A; insufficiente e contraddittoria motivazione. Questa Corte, con la suddetta sentenza, ha affermato che la Corte di appello erroneamente aveva ritenuto non retribuitili le funzioni e lemansioni superiori di dirigente espletate dalla ricorrente nel periodo 2001/2005. Inoltre, in nessun modo la Corte di appello aveva preso in esame il dato costituito dalla lunghezza del tempo trascorso (di oltre quattro anni) nello svolgimento dimansioni dirigenziali.Il profilo lavorativo relativo alla posizione economica C3, di cui all'allegato A del CCNL comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, non ricomprendeva tra le proprie funzioni l’espletamento di quelle di reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per vacanza del relativo posto, atteso che - in base al principio secondo il quale la volontà delle parti va ricostruita, in primo luogo, attraverso il senso letterale delle parole utilizzate - d oveva ritenersi che i contraenti, omettendo l'indicazione della reggenza tra lemansioni proprie della qualifica della posizione economica C3, avesserointeso consapevolmente escludere tale figura dalla relativa declaratoria. Pertanto, la sentenza di appello veniva cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, non essendovi i presupposti per una pronuncia nel merito. Come si evinceva in particolare dal terzo motivo di gravame, vi era contestazione, da parte del Ministero, in ordine al quantum debeatur. 4. La Corte d’Appello di Campobasso, dinanzi alla quale il giudizio è stato riassunto, con la sentenza n. 153 del 2017, accoglieva la domanda della lavoratrice, riconoscendo la spettanza della parte fissa della retribuzione. La retribuzione di posizione parte variabile veniva riconosciuta nella quota minima. Non veniva riconosciuta l’indennità di risultato, non essendovi agli atti alcuna allegazione degli obiettivi assegnati dei risultati conseguiti e delle relative valutazioni. 5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavatrice prospettando due motivi di ricorso. 6. Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione per la partecipazione all’udienza pubblica. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 394, 346, 416, comma 3, cod. proc. civ. È impugnata la statuizione relativa al mancato riconoscimento della parte variabile della retribuzione. La ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha attribuito la retribuzione di posizione parte variabile solo nella quota minima, e non ha attribuito l’indennità di risultato. Assume la ricorrente che in ragione delle statuizioni della sentenza della Corte di cassazione che aveva cassato con rinvio la sentenza di appello, il giudizio rescissorio non poteva riguardare fatti o questioni diverse da quelle del terzo e del secondo motivo di ricorso dichiarati assorbiti. Il giudice di appello non avrebbe tenuto contodell’oggetto del giudizio di rinvio,in violazione dell’art. 394 cpc, nonché delle restanti disposizioni invocate, poichéha ignorato che l’Amministrazione non aveva contestato le attività svolte dalla ricorrente, né i conteggi allegati, non essendo sufficiente la deduzione di aver corrisposto tutto quello che era dovuto per qualità e quantità del lavoro prestato. 2.Il motivo non è fondato. Questa Corte, con la sentenza rescindente ha affermato il principio di diritto secondo cui “il profilo lavorativo relativo alla posizione economica C3, di cui all'allegato A del CCNL comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, non ricomprende tra le proprie funzioni l'espletamento di quelle di reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per vacanza del relativo posto, atteso che -in base al principio secondo il quale la volontà delle parti va ricostruita, in primo luogo, attraverso il senso letterale delle parole utilizzate - deve ritenersi che i contraenti, omettendo l'indicazione della reggenza tra le mansioni proprie della qualifica della posizione economica C3, abbiano inteso consapevolmente escludere tale figura dalla relativa declaratoria”, e ha cassato con rinvio la sentenza di appello atteso che vi era contestazione sul quantum debeatur da parte del Ministero. Il ricorso per cassazione avverso la decisione pronunciata in sede di rinvio implica il potere-dovere della Suprema Corte di interpretare direttamente il contenuto e la portata della propria precedente statuizione, mantenendo la propria decisione entro i limiti fissati dalla legge per il giudizio di rinvio(si v., Cass. n. 28646 del 2021). Esso è un giudizio chiuso, «in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all’accoglimento dell’avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale» (così ancora l’ordinanza n. 28646 del 2021). Tutto ciò premesso, osserva la Corte che, a prescindere dalla discussione sulle singole affermazioni contenute nella sentenza n. 18680 del 2015, è decisivo il fatto che la medesima ha cassato la sentenza d’appello con rinvio alla medesima Corte d’Appello “non essendovi i presupposti per una pronuncia nel merito. Come si evince in particolare dal terzo motivo di gravame, vi è contestazione, da parte del Ministero, in ordine al quantum debeatur”. Atteso l’accoglimento del motivo sull’an, la sentenza veniva cassata con rinvio rimanendo da vagliare da parte del giudice del merito il quantumdella pretesa in ragione delle rispettive deduzioni delle parti. Di talchénon è ravvisabile la prospettata violazione dei limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio.Nel determinare il quantum, su cui vi era contestazione del Ministero, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto già enunciati da questa Corte nell’esaminare gli istitutiche qui vengono in rilievo: la retribuzione di posizione parte variabile e l’indennità di risultato. La Corte d’Appelloquanto alla retribuzione di posizione, parte variabile, ha rilevato la mancanza di provvedimenti della relativa assegnazione, per cui l’ha riconosciuta nella misura minima; mentre quanto alla retribuzione di risultato ha dato atto della mancanza degli obiettivi assegnati e della valutazione dei risultati conseguiti. Va osservato che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare (si v. Cass., n. 20480 del 2020, relativo ad analoga fattispecie) che laddove sia mancata la graduazione della specifica funzione, il diritto a percepire la retribuzione di posizione debba essere limitato alla parte fissa della stessa, che è stata predeterminata nel suo ammontare dalle medesime parti collettive, perché correlata alla funzione dirigenziale in quanto tale, ed è stata sganciata da ogni valutazione connessa alla specificità del singolo incarico. Nella specie,dunque la Corte d’Appello non poteva riconoscere la differenza retributiva per la parte variabile della retribuzione di posizione, neppure nel minimo, ma sul punto non vi è ricorso per cassazione del Ministero. Peraltro, questa Corte ha affermato che il dirigente, qualora non sia intervenuta la graduazione delle funzioni, in sede giudiziale potrebbe agire per il risarcimento del danno per perdita della “chance” di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l’onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità dell'inadempimento (Cass., n. 7110 del 2023).Quanto alla differenza retributiva chiesta in relazione alla retribuzione di risultato , questa Corte ha osservato che deve escludersi che tale retribuzione possa spettare per il solo fatto dello svolgimento di funzioni superiori perché la sua erogazione è subordinata, come affermato correttamente dalla Corte d’Appello, alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali programmati (citata Cass., n. 20480 del 2020, Cass. n. 8084 del 2015). La Corte d’Appello, quindi, in ragione di tali principi, disposta CTU, determinava il quantum. Va rilevato che la contestazione relativa all’avere la Corte d’Appello ignorato i conteggi prodotti in primo grado, non si confronta con la disposizione di CTU nel giudizio di appello rescissorio, né viene specificata con riferimento circostanziato alla documentazione. Di talché la censura nella sostanza intende contestare proprio la statuizione relativa alla mancanza delle condizionilegali per riconoscere gli emolumenti in questione, ma tale statuizione è stata correttamente assunta dal giudice di appello. 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il fatto omesso riguarderebbe l’avvenuta discussione fra le parti circa il fatto decisivo per il giudizio costituito dalla mancata contestazioneex adverso delle mansioni e funzioni esercitate dalla ricorrente, nonché dei conteggi della stessa prodotti. 4. Il motivo è inammissibile. L’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. c iv ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 143 del 2012, prevede l “omesso esame” come riferito ad “unfatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”, come nella specie,laddove si fa riferimento alle argomentazioni difensive del Ministero, con conseguente inammissibilità dell a censur a irritualmente formulate (Cass., n. 2268 del 2022). 5. Il ricorso deve essere rigettato. 6. Nulla spese atteso che l’Amministrazione non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di co