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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21913/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13223/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’a vv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in [OSCURATO:PERSONA] (TA), via Maggiore, 50 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viaGermanico, 109 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, n. 546/2018, depositata il 20 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: intermediazione finanziaria [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, depositata il 20 dicembre 2018, che, in parziale riforma della sentenza del [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in suo favore della (minor) somma di euro 31.682,13, oltre interessi, condannando, altresì, l’odierno ricorrente alla restituzione di quanto riscosso in esecuzione della sentenza di primo grado; - il giudice di appello ha riferito che il giudizio traeva ori gine dalla proposizione di una domanda di ripetizione di somme indebitamente annotate su due cont i corrent i , fondata sull ’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, di interessi determinati con riferimento al cd.

«uso piazza», di commissioni di massimo scoperto non pattuite e di una disciplina del giorno delle valute arbitraria; - ha dato atto che il giudice di primo grado , in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato la banca al pagamento della somma di euro 93.121,35, oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese del giudizio; -ha, quindi, parzialmente accolto il gravame della banca, evidenziando che il correntista, su cui gravava l’onere della prova, aveva offerto dimostrazione delle sommeindebitamente annotate solo limitatamente alla minor somma di euro 31.682,13 e che su tale somma andavano riconosciuti i soli interessi legali, in assenza della prova del maggior danno di cui all’art. 1224, secondo comma, cod. civ.; -il ricorso è affidato a un unico motivo; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].; -quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione ed errata applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ. , p er avere la sentenza impugnata ritenuto che l a mancata produzione degli estratti conto relat ivi a i periodi gennaio - settembre 1989 e gennaio - dicembr e 1990 non consentisse di poter accertare l’esistenza di indebite annotazioni durante tali periodi e che, quindi, l’indagine poteva svolgersi solo limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 1991; -evidenzia, sul punto, che il c onsulente tecnico d’u fficio no minato dal Tribunale aveva ritenuto di poter ricostruire le annotazioni indebite anche per i periodi dei rapporti di conto corrente non documentati con i relativi estratti conto mediante applicazione di una media aritmetica calcolata sulla base delle competenze applicate nei due trimestri immediatamente precedenti e nei due trimestri immediatamente successivi; -il motivo è inammissibile; -giova rammentare che laddove il correntista agisca giudizialmente in ripetizionedi indebito, con la domanda di accertamento giudiziale del saldo e di ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, è tenuto alla prova degli avvenu ti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi; - è stato affermato che la produzione in giudizio degli estratti conto relativi al periodo di vigenza contrattuale è idonea a dimostrare l’esecuzione dei pagamenti e che a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibileper il giudice del merito ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di provaulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4aprile 2019, n. 9526); - laddove il correntista ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti; -orbene, la Corte di appello, dopo aver rilevato l’incompletezza degli estratti conto depositati (e il non trascurabile lasso temporale interessato dall’omissione), ha ritenuto « non condivisibile la metodologia operativa dell’ausiliare medesimo [il c.t.u.] nell’aver questi determinato “competenze trimestrali”, per i periodi non documentati, tramite operazioni di “media aritmetica” …, nonché inserimenti (cd. raccordo saldi) di “singoli versamenti o singoli prelevamenti”, per garantire “continuità dei saldi iniziali e finali”»; - la doglianza in esame censur a siffatt o giudizio , contesta ndo la valutazione delle risultanze probatorie operate dal giudice di merito; -una tale doglianza, tuttavia, s otto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, si risolve in una sollecitazione allarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito che non può essere prospettata in questa sede (cfr. Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); -sostiene, inoltre, il ricorrente che la Banca non avrebbe ottemperato a un ordine di esibizione disposto dal Tribunale, tuttavia omette di allegare elementi puntuali in ordine agli estremi di tale provvedimento e al suo contenuto,non rispettando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di cui all’art. 366, primo comma, n. 6), c od . proc.civ . e, conseguentemente, non consentendo di poter apprezzare l’esistenza di un siffatto ordine e la sua concludenza; - pertanto, per le suindicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il cri terio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi principale e incidentale, a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13223/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’a vv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in [OSCURATO:PERSONA] (TA), via Maggiore, 50 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viaGermanico, 109 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, n. 546/2018, depositata il 20 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: intermediazione finanziaria [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, depositata il 20 dicembre 2018, che, in parziale riforma della sentenza del [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in suo favore della (minor) somma di euro 31.682,13, oltre interessi, condannando, altresì, l’odierno ricorrente alla restituzione di quanto riscosso in esecuzione della sentenza di primo grado; - il giudice di appello ha riferito che il giudizio traeva ori gine dalla proposizione di una domanda di ripetizione di somme indebitamente annotate su due cont i corrent i , fondata sull ’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, di interessi determinati con riferimento al cd. «uso piazza», di commissioni di massimo scoperto non pattuite e di una disciplina del giorno delle valute arbitraria; - ha dato atto che il giudice di primo grado , in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato la banca al pagamento della somma di euro 93.121,35, oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese del giudizio; -ha, quindi, parzialmente accolto il gravame della banca, evidenziando che il correntista, su cui gravava l’onere della prova, aveva offerto dimostrazione delle sommeindebitamente annotate solo limitatamente alla minor somma di euro 31.682,13 e che su tale somma andavano riconosciuti i soli interessi legali, in assenza della prova del maggior danno di cui all’art. 1224, secondo comma, cod. civ.; -il ricorso è affidato a un unico motivo; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].; -quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione ed errata applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ. , p er avere la sentenza impugnata ritenuto che l a mancata produzione degli estratti conto relat ivi a i periodi gennaio - settembre 1989 e gennaio - dicembr e 1990 non consentisse di poter accertare l’esistenza di indebite annotazioni durante tali periodi e che, quindi, l’indagine poteva svolgersi solo limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 1991; -evidenzia, sul punto, che il c onsulente tecnico d’u fficio no minato dal Tribunale aveva ritenuto di poter ricostruire le annotazioni indebite anche per i periodi dei rapporti di conto corrente non documentati con i relativi estratti conto mediante applicazione di una media aritmetica calcolata sulla base delle competenze applicate nei due trimestri immediatamente precedenti e nei due trimestri immediatamente successivi; -il motivo è inammissibile; -giova rammentare che laddove il correntista agisca giudizialmente in ripetizionedi indebito, con la domanda di accertamento giudiziale del saldo e di ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, è tenuto alla prova degli avvenu ti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi; - è stato affermato che la produzione in giudizio degli estratti conto relativi al periodo di vigenza contrattuale è idonea a dimostrare l’esecuzione dei pagamenti e che a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibileper il giudice del merito ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di provaulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4aprile 2019, n. 9526); - laddove il correntista ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti; -orbene, la Corte di appello, dopo aver rilevato l’incompletezza degli estratti conto depositati (e il non trascurabile lasso temporale interessato dall’omissione), ha ritenuto « non condivisibile la metodologia operativa dell’ausiliare medesimo [il c.t.u.] nell’aver questi determinato “competenze trimestrali”, per i periodi non documentati, tramite operazioni di “media aritmetica” …, nonché inserimenti (cd. raccordo saldi) di “singoli versamenti o singoli prelevamenti”, per garantire “continuità dei saldi iniziali e finali”»; - la doglianza in esame censur a siffatt o giudizio , contesta ndo la valutazione delle risultanze probatorie operate dal giudice di merito; -una tale doglianza, tuttavia, s otto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, si risolve in una sollecitazione allarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito che non può essere prospettata in questa sede (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); -sostiene, inoltre, il ricorrente che la Banca non avrebbe ottemperato a un ordine di esibizione disposto dal Tribunale, tuttavia omette di allegare elementi puntuali in ordine agli estremi di tale provvedimento e al suo contenuto,non rispettando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di cui all’art. 366, primo comma, n. 6), c od . proc.civ . e, conseguentemente, non consentendo di poter apprezzare l’esistenza di un siffatto ordine e la sua concludenza; - pertanto, per le suindicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il cri terio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi principale e incidentale, a norma del com
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