CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10375/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Corbyons unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. Lombardia n. 543/2018depositata il 08/02/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27331/2018Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 10375/2026Data pubblicazione 20/04/20261. Con sentenza n. 543/25/2018, depositata in data 8 febbraio 2018 e nonnotificata, la CTR della Lombardia, parzialmente riformando la sentenza diprimo grado, rigettava l'appello proposto dal Consorzio di Bonifica dellaMedia [OSCURATO:PERSONA], così confermando la decisione n. 154/01/2014della CTP di Bergamo che aveva accolto il ricorso proposto dalla societàImmobiliare della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso una cartella di pagamento emessa arecupero di contributi di bonifica per l’anno 2012, riformando la statuizionerelativa alle spese di lite che venivano compensate.1.1. La CTR riteneva che i contributi consortili non fossero dovuti atteso chela società contribuente, a mezzo di c.t.u. celebrate in altri giudizi, avevadimostrato di ricevere per gli immobili di proprietà una utilità soltanto“indiretta” ritenuta “non sufficiente ad individuare quella utilità diretta especifica per pacifico orientamento presupposto necessario perl'applicazione del contributo”.2. Contro la suindicata sentenza il Consorzio ha proposto ricorso percassazione affidato a sei motivi, illustrati con successiva memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c. violazione degli artt. 101, 115 e 116 c.p.c.,lamentando che la CTR aveva ritenuto dimostrato il vantaggio soltantoindiretto sulla scorta di due pregresse CTU relative ad altri giudizi, menoaffidabili delle altre «prove tecniche» offerte dal medesimo Consorzio,senza, peraltro, tenere conto del fatto che dette consulenze riguardavanoaltri immobili, altri contribuenti e, soprattutto, annualità anteriori a quellaoggetto di causa nonché all’approvazione del piano di classifica.2. Con il secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 7 d.lgs.n. 546/1992 e degli artt. 101, 112, 115 e 116 c.p.c. rilevando il mancatoNumero registro generale 27331/2018Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 10375/2026Data pubblicazione 20/04/2026esame delle «prove tecniche all’evidenza attuali e pertinenti» che avevaofferto.3. Osserva il Collegio che i suindicati motivi, da esaminare congiuntamente,in quanto fra loro connessi, sono da ritenere inammissibili o, comunque,manifestamente infondati ove si evidenzi che con gli stessi non vengonocensurate violazioni delle disposizioni processuali richiamate, bensì la sceltae l'apprezzamento dei mezzi di prova che, dopo l'abrogazione ex art. 54,d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. in l. 7 agosto 2012, n. 134 delprevigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nemmeno sono più sindacabilisotto il profilo del vizio motivazionale.4. Con il terzo motivo il Consorzio ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio e oggetto di discussione tra le parti, deducendo l'omesso esamedell'esistenza «del beneficio fondiario», atteso che la CTR, dopo avereaffermato che la sussistenza e il beneficio fondiario derivante dalle opereconsortili devono presumersi per il solo fatto che le porzioni immobiliarisiano incluse nel perimetro di contribuenza come individuato nel piano diclassifica approvato e pubblicato nel BURL, in modo del tutto illogico econtraddittorio aveva escluso detto beneficio sul presupposto che ilConsorzio avrebbe avuto l'onere di dimostrare il mutamento dei luoghi odelle opere consortili rispetto a quelle esaminate nelle pregresse CTUnonostante la pubblicazione e la definitività del nuovo piano di classifica.4. Con il quarto motivo di ricorso ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio eoggetto di discussione tra le parti, in relazione alla documentazione tecnicaprodotta dal Consorzio lamentando la «mancata valutazione degli attuali epertinenti documenti tecnico probatori versati in atti», una «mancatavalutazione» avvenuta senza «alcuna spiegazione».5. I motivi, anch’essi da esaminare congiuntamente, sono privi difondamento alcuno.Numero registro generale 27331/2018Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 10375/2026Data pubblicazione 20/04/20265.1. Premesso che la parte, in sostanza, si duole della omessa valutazionedi dati decisivi, fattuali e probatori, costituiti, in prevalenza da risultanzetecniche va osservato che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le partie abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermorestando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevantein causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 - 01).Invero appare di tutta evidenza che con le censure in questione il Consorzionel lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione fra le parti in relazione alla omessa valutazione «delbeneficio fondiario» scaturente dal solo fatto che le porzioni immobiliarioggetto di causa erano incluse nel perimetro di contribuenza comeindividuato nel piano di classifica approvato e pubblicato nel BURL nonchéla mancata valutazione di “documenti tecnico-probatori versati in atti dalConsorzio” (peraltro in alcun modo specificati e/o richiamati nel lorocontenuto) pone, in modo del tutto generico, una mera questione in fattorelativa alle valutazione da parte della CTR delle complessive risultanzeNumero registro generale 27331/2018Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 10375/2026Data pubblicazione 20/04/2026processuali (valutate nel senso di ritenere indimostrato il beneficiofondiario, con conseguente manifesta infondatezza, se non inammissibilità,delle suddette censure, sì come formulate.5. Con il quinto motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli art. 810 c.c., 19 r.d. n.215/1933, 8,19, 35 e dell'art. 90 l. Reg. Lombardia n. 31/2008, nonché deiprincipi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità lamentandoche la CTR aveva applicato una nozione di vantaggio fondiario erronea nonconsiderando che le opere consortili svolgevano una funzione di“regimentazione idraulica” implicante un vantaggio fondiario per i fondisituati in tale territorio.5.1. Tale motivo è fondato.In effetti la CTR ha giustificato l'esclusione del beneficio affermando che leopere idrauliche davano semplicemente luogo ad un «beneficio generico,non specificatamente finalizzato ad un miglioramento dei fondi», con ciòincorrendo nella denunciata violazione di legge, atteso che la giurisprudenzadi questa Corte è, invece, nel contrario senso che il beneficio specifico edintrinseco che costituisce presupposto del tributo è anche quello checonsegue alla generale di difesa idraulica del territorio sul quale insiste uninsieme di immobili (Cass. n. 24066 del 2014; Cass. n. 14404 del 2013).Aggiungasi che, ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica delterritorio (quali quelle in esame), il beneficio si deve considerare intrinsecoalle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendoevidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé unmaggior valore per effetto delle opere stesse (Cass. n. 22697 del 2023). Ilprincipio è giustificato dalla distinzione tipologica tra opere di semplicebonifica e opere di difesa idraulica (Cass. n. 24066 del 2014), nel senso chein tal secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti peri fondi inclusi nella zona di intervento, i quali benefici, tuttavia, sono pursempre specifici. Difatti, il principio del beneficio intrinseco sta a significareNumero registro generale 27331/2018Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 10375/2026Data pubblicazione 20/04/2026che, nel caso di contributi per l'esecuzione di opere idrauliche, il beneficiofondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senzaper questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in unadeterminata zona perimetrale. Ne consegue che non muta il presuppostodell'obbligazione, che resta pur sempre ancorato all'esistenza del beneficiospecifico (ancorché, come detto, generale e indiretto). Semplicemente nonrileva il luogo di esecuzione delle opere, quanto piuttosto il beneficio che nederiva (Cass. n. 14016 del 2025).A tale riguardo, peraltro, il giudice di appello ha fatto riferimento al fattoche le opere idrauliche del consorzio rappresentavano una “agevolazionenello scarico” (sia pure assicurato dal sistema fognario) in tal modoriconoscendo di fatto un beneficio, mentre l’affermazione per cui trattandosidi immobili siti all’interno del centro abitato “in caso di esondazione non èquantificabile un danno e di conseguenza risulta difficilmente quantificabileanche il beneficio conseguente dalla realizzazione delle opere idrauliche”non vale, di per sé, ad escludere un “beneficio” specifico nell’accezionesopra indicata.Questa Corte ha in proposito già evidenziato che le funzioni del consorzio dibonifica sono legate sia alla realizzazione e manutenzione delle opere voltea tutelare dal rischio idrogeologico, da cui deriva un beneficio specifico dicarattere intrinseco, sia alla verifica e controllo della situazione, chepotrebbe anche non richiedere in concreto, almeno per una certa durata ditempo, alcun intervento. Anche in tale situazione, tuttavia, la struttura –composta di risorse, servizi, personale – esplica la sua funzione e necessitaper il suo funzionamento del tributo dei soggetti i cui fondi ricadono nelperimetro, che restano pur sempre beneficiari del servizio fornito(eventualmente di temporanea mera vigilanza e controllo). Vi è, invero, unadal consorzio (fossi e canali di scolo delle acque meteoriche), consistentenella loro continua pulizia, nella rimozione di materiale ostruttivo giacenteNumero registro generale 27331/2018Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 10375/2026Data pubblicazione 20/04/2026nell’alveo e nell’esecuzione di opere di consolidamento delle sponde, inmodo da assicurare il regolare deflusso delle acque raccolte, la qualeassolve ad un’utile funzione di salvaguardia idrogeologica e idrica dei fondie degli immobili extra-agricoli circostanti, perché previene fenomeni diesondazione e i danni che ne deriverebbero. Da ciò consegue un beneficio,stabilità del suolo che vanno a garanzia dell’intero territorio, cosìriverberandosi in modo diretto su ogni singola proprietà (Cass. n. 4030 del2025; Cass. n. 32252 del 2025).5.2. In conclusione sulla scorta delle considerazioni che precedono ilsuindicato motivo è, quindi, da ritenere fondato, rimanendo assorbito ilsesto motivo in forza del quale il Consorzio ha dedotto, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 15 eart. 90 l. Reg. Lombardia n. 31/2008, nonché della normativa di settorelamentando che la CTR, nel pervenire alle proprie conclusioni, era incorsadella violazione della normativa in questione implicante la sussistenza delbeneficio fondiario e l’obbligo di contribuzione per effetto della merainclusione nel perimetro di contribuenza come individuato nel Piano diClassifica, presunzione non superata dalle “inconsistenti” prove fornite dallasocietà consorziata .6. La sentenza deve essere, dunque, cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, laquale dovrà rivalutare la questione relativa alla sussistenza di un beneficiofondiario in favore dei terreni de quibus alla luce dei principi soprarichiamati, procedendo anche alla regolazione delle spese di lite di questogiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto e rigetta glialtri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaNumero registro generale 27331/2018Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 10375/2026Data pubblicazione 20/04/2026Lombardia, in diversa composizione, cui rimette anche la regolazione dellespese di lite del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 29 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])