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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 gennaio 2023

Cassazione n. 36447/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], con atto inviato a mezzo posta elettronica certificata il 4/1/2023 alla Cancelleria della Corte d'appello di Milano, ricorre avverso la sentenza di tale Giudice, resa in data 20 ottobre 2022, con cui è stata confermata la sentenza di condanna di primo grado per il reato di lesioni personali di cui agli artt. 582, 585 e 583, comma primo, n. 4 cod. pen..

2. Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione, avvenuta il 4 gennaio 2023, a fronte dello spirare del termine per impugnare il lunedì 5 dicembre 2022, decorrendo i trenta giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. dal 4 novembre 2022, data di scadenza del termine di quindici giorni stabilito dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. per il deposito delia sentenza impugnata resa il 20 ottobre 2022.

4. All'inamrnissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delie ammende.

Roma, 12 aprile 2023 L Consigliere esterTre [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] ..... .. 1....4 .... ...........

IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], con atto inviato a mezzo posta elettronica certificata il 4/1/2023 alla Cancelleria della Corte d'appello di Milano, ricorre avverso la sentenza di tale Giudice, resa in data 20 ottobre 2022, con cui è stata confermata la sentenza di condanna di primo grado per il reato di lesioni personali di cui agli artt. 582, 585 e 583, comma primo, n. 4 cod. pen.. 2. Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione, avvenuta il 4 gennaio 2023, a fronte dello spirare del termine per impugnare il lunedì 5 dicembre 2022, decorrendo i trenta giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. dal 4 novembre 2022, data di scadenza del termine di quindici giorni stabilito dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. per il deposito delia sentenza impugnata resa il 20 ottobre 2022. 4. All'inamrnissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delie ammende. Roma, 12 aprile 2023 L Consigliere esterTre [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] ..... .. 1....4 .... ........... IL
Sentenza Cassazione n. 36447/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris