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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 02072/2026

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nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/02/2024 della [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Venezia, Sezione per le Misure di Prevenzione, ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di terze interessate, per la revocazione della confisca di prevenzione di beni, loro formalmente intestati, disposta con decreto del Tribunale di Brescia del 13 maggio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], loro congiunto, giudicato socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 1.1.A sostegno della statuizione assunta la Corte di appello di Venezia ha evidenziato quanto segue: -che i ricorsi dovevano essere dichiarati inammissibili per tardività, essendo stati presentati il 21 settembre 2023, oltre il termine semestrale di decadenza, di cui all’art. 28, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, decorrente dalla scoperta delle nuove prove addotte, che si doveva far risalire almeno al novembre 2022; -che, comunque, i ricorsi erano manifestamente infondati, perché le nuove prove addotte, ossia,la scoperta, dopo il passaggio in giudicato della confisca di prevenzione,di documentazione atta a dimostrare come il conto svizzero del quale a far data dal febbraio 2005 era avente diritto [OSCURATO:PERSONA], successivamente cointestato alla figlia [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto [OSCURATO:PERSONA], fosse stato aperto riversandovi la somma di Euro 500.000,00 proveniente dal risarcimento del danno percepito da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza di un incidente stradale subito nel 1967 negli [OSCURATO:PERSONA] d’America e fosse stato in seguito alimentato con le somme percepite dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] a titolo di corrispettivo in nero dell’attività di consulenza effettuata quale tecnico specializzato nella manutenzione di macchine tessili, non si potessero dire né effettivamente sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione, né comunque decisive, nel senso di essere dotate della capacità di modificare radicalmente il quadro fattuale che aveva giustificato la confisca.

2. Il ricorso per cassazione, presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai loro comuni «difensori di fiducia», è stato affidato a quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo denuncia che il decreto impugnato, nel ritenere tardivele istanze per la revocazione della confisca, presentati per conto delle citate terze interessate, sarebbe incorso nella violazione degli artt. 24, 101 e 111 della Costituzione, 20 e 28 del d.lgs. 159 del 2011 e 630, 636, 637, 666 e 678 cod. proc. pen. nonché nel vizio di motivazione.

Deduce, al riguardo: - in primo luogo, che il giudice del provvedimento impugnato avrebbe dichiarato tardive le istanze di revocazione facendosi fuorviare da un “refuso” contenuto nella relazione dell’investigatore privato [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato come data dell’escussione di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della “Fidintra S.A.”, società fiduciaria di Lugano che aveva gestito il conto svizzero di cui era avente causa [OSCURATO:PERSONA], il novembre 2022 anziché il settembre 2023, di modo che, solo apparentemente, tale escussione aveva avuto luogo in data anteriore rispetto al rinvenimento, avvenuto nel maggio 2023, nel garage di [OSCURATO:PERSONA] delle ricevute della “Fidintra”; donde, dinanzi aun dubbio circa l’epoca di scoperta delle prove nuove, il giudice medesimo avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori ex art. 20 d.lgs. 159 del 2011 e disporre indagini suppletive o ammettere le prove richieste; - in secondo luogo, che la Corte di appello avrebbe interpretato atomisticamente il termine semestrale di decadenza di cui all’art. 28, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, che si sarebbe dovuto far decorrere non dalla scoperta di ogni singola prova, ma dalla scoperta dell’ultimo elemento utile a completare il thema probandum: nel caso di specie, infatti, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], relative all’implementazione del conto corrente svizzero, dovevano considerarsi complementari rispetto alla documentazione, relativa al sinistro stradale da cui [OSCURATO:PERSONA] aveva tratto le risorse per aprire quel conto, della quale le deducenti erano venute in possesso tra il giugno e l’agosto 2023; Il secondo motivo denuncia, sotto l’egida della violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, che l’argomentazione ostesa a sostegno del decreto impugnato sarebbe il frutto dell’omesso esame di prove decisive e del fraintendimento del compendio probatorio.

Deduce, al riguardo, che il giudice del provvedimento impugnato avrebbe ignorato o travisato elementi oggettivi; segnatamente: -il sinistro stradale subito da [OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA] d’America nel 1967, documentato dall’articolo di stampa prodotto e dalla cartella clinica attestante le gravi fratture da lui riportate, nonché i “punitive damages” previsti nel sistema americano, suscettibili di dar corso ad un risarcimento del danno milionario; -le movimentazioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente svizzero acceso presso la “Fidintra S.A.”, documentate dalle fatture della stessa “Fidintra” e dalle ricevute della “[OSCURATO:PERSONA]”, attestanti operazioni di cambio-valuta riferibili allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e collocate temporalmente negli anni ’80-’90 del secolo scorso.

Il terzo motivo denuncia, sotto il profilo della violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, che il decreto impugnato sarebbe incorso nell’omesso esame di prove rilevanti, nella violazione dell’onere probatorio in materia di confisca di beni intestati a terzi e nel mancato ricorso ai poteri inquisitori di cui agli artt. 20, 34 e 34-bisd.lgs. 159 del 2011.

Deduce, al riguardo, che il giudice della revocazione avrebbe preteso dalle ricorrenti la probatio diabolica della dim ostrazione dell’origine lecita dei fondi e avrebbe omesso di esercitare i poteri inquisitori, di cui pur disponeva, per chiarire eventuali dubbi sul tema, quand’invece, in forza di tali poteri, avrebbe dovuto convocare i testi a chiarimenti: sottraendosi a ciò, avrebbe violato il diritto di difesa delle parti interessate.

Il quarto motivo eccepisce, sotto l’egida dell’inosservanza degli artt. 11 delle Preleggi, 2 cod. pen., 25 della Costituzione e 7 della CEDU nonché del vizio di motivazione, l’applicazione retroattiva della confisca di prevenzione, avente natura di sanzione sostanzialmente penale e non amministrativa.

Della stessa, infatti, si era fatta applicazione in relazione a beni acquistati tra il 2004 e il 2012, quando la misura, prevista dall’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, non era applicabile nei confronti di soggetti dediti a reati di criminalità comune.

4. Con requisitoria in data 30 ottobre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

5. L’[OSCURATO:PERSONA], nuovo difensore delle ricorrenti, ha depositato: in data 5 novembre 2025 procura speciale conferitagli da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di rappresentarle e difenderle nel presente giudizio di legittimità; in data 13 novembre 2025 memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Va rilevato che l’impugnativa per cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Venezia in data 29 febbraio 2024, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione della confisca di prevenzione dispostada Tribunale di Brescia in data 13 maggio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è stata presentata nell’interesse delle terze interessate, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi loro «difensori di fiducia», senza allegare al ricorso in originale, come, invece, dichiarato, la relativa «nomina». [OSCURATO:PERSONA] della Corte di appello di Venezia, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte, in data 17 novembre 2025 ha trasmesso la «Dichiarazione di nomina di difensore», rilasciata dalle terze interessate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 18 settembre 2023 e trasmessa tramite PEC in data 2 aprile 2024 alla Corte di appello di Venezia.

Dall’esame dell’atto emerge come le predette parti avessero nominato «propri difensori di fiducia» gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e avessero conferito loro «i più ampi poteri previsti dalla legge, tra cui: presentare istanza ex art. 335 c.p.p.; richiesta di giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.); richiesta di applicazione pena (art. 446 c.p.p.); richiesta di giudizio immediato (art. 419 c.p.p.); rinuncia all’impugnazione (art. 589 c.p.p.); opposizione a decreto penale e istanza di oblazione (artt. 162 e 162 bis c.p.); impugnazione avverso qualsivoglia provvedimento (art. 571 c.p.p.);mandato per attività investigativa (artt. 327 bis, 391 bis, 391 ter c.p.p.)» nonché l’autorizzazione «a nominare sostituto processuale (art. 102 c.p.p.); investigatori privati e consulenti tecnici»; dunque, poteri connessi all’esercizio di un mero mandato difensivo a fini penalistici per conto di un indagato o di un imputato (non avendo, ad esempio,il terzo interessato il potere di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento ovvero l’oblazione).

Ciò posto, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, exart. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza» (Sez.

U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 -01); principio, questo, che è stato ritenuto applicabile anche al ricorso del terzo interessato avverso il decreto di rigetto della richiesta di revoca della confisca (Sez. 6, n. 44636 del 31/10/2013, Ardito, Rv. 257812 -01).

Non vale, pertanto, a colmare il rilevato, originario, difetto di rappresentanza delle ricorrenti il deposito in data 5 novembre 2025 delle procure speciali da loro conferite in data 4 novembreall’[OSCURATO:PERSONA].

2. Tanto premesso, i ricorsi sono, comunque, manifestamente infondati.

2.1. Il primo motivo pretende di mettere in discussione la valutazione di tardiva presentazione dell’istanza di revocazione della confisca delle somme di denaro depositate sul conto corrente svizzero gestito fiduciariamente dalla “FidintraS.A.”, del quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati gli aventi diritto, tramite rilievi generici e, comunque, non consentiti in questa sede.

Alla puntuale illustrazione delle discrasie esistenti tra il contento della relazione a firma dell’investigatore privato [OSCURATO:PERSONA], in ordine all’incontro con il dipendente della “Fidintra S.A.”avvenuto nel novembre 2022, e la scoperta della documentazione riferibile alla stessa “Fidintra S.A. ” avvenuta nel maggio 2023, nonché tra la ricezione dell’articolo di giornalenel giugno 2023, relativo al sinistro stradale patito da [OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA] d’America e il contatto nell’agosto 2023 con tale “Karen”, che aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] del suddetto sinistro (cfr. pagg. 18 e 19 del decreto), le ricorrenti oppongono mere congetture circa il presunto refuso contenuto nella relazione dell’investigatore privato [OSCURATO:PERSONA] e impropri riferimenti al potere del giudice della prevenzione di disporre d'ufficio le indagini ritenute opportune ex art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Trattasi, infatti, di potere previsto nell’ambito del procedimento applicativo della confisca di previsione e non esportabile nel procedimento riguardante la revocazione della confisca di prevenzione, che sottostà alla disciplina della revisione di cui agli artt. 630e seguenti cod. proc. pen. in quanto compatibile (art. 28, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011).

2.2. Il secondo e il terzo motivo sono generici e manifestamente infondati.

Meramente contestative delle valutazioni, complete e congrue, compiute dal giudice della revocazione in ordine agli elementi prospettati dalle ricorrenti come prove nuove ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, e unicamente protese a sollecitarne un diverso apprezzamento, risultano le deduzioni difensive con le quali sono censurate le affermazioni contenute nel decreto impugnato secondo cui: 1) le fatture e le ricevute relative a rapporti finanziari e valutari gestiti negli anni ’90 del secolo scorso da società fiduciarie svizzere non avrebbero dimostrato né la titolarità, né la consistenza della provvista originaria del conto svizzero, del quale sarebbero stati aventi diritto prima [OSCURATO:PERSONA] e, poi, anche la figlia [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 22 e 23 del decreto); 2) le dichiarazioni del consulente svizzero [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state generiche e prive di riscontri documentali; 3) l’allegazione del risarcimento milionario per il sinistro subito da [OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA] d’America nel 1967 sarebbe stata irrilevante, non solo perché già valutata nel procedimento originario, ma anche perché non corredata da elementi concreti sull’entità delle somme ricevute dal [OSCURATO:PERSONA], sulla compagnia assicurativa che gliele aveva versate e sulla destinazione loro impressa.

Nessuna evidenza dotata di inopinabile forza dimostrativa, indicata come preterita o sottovalutata dal giudice di merito, è stata addotta, e debitamente illustrata nella sua decisività, per sostenere le doglianze, articolate con i due motivi in disamina, di omesso esame o di mancato approfondimento di elementi probatori capaci di sgretolare il giudicato formatosi sulla confisca di prevenzione applicata a [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, a dar conto dell’inesistenza originaria dei relativi presupposti (art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011).

Manifestamente infondati sono, poi, tutti gli ulteriori rilievi censori, tenuto conto che la Corte di appello, nell’affermare che parte della documentazione prodotta dalle istanti nel giudizio di revocazione, segnatamente, quella afferente alle movimentazioni relative all’implementazione del conto corrente svizzero, sarebbe stata agevolmente producibile nel giudizio di prevenzione, visto che sin dal 2005 [OSCURATO:PERSONA] ne era sostanziale cointestataria (cfr. pag. 23, punto 12.3 del decreto impugnato), si è attenuta al principio di diritto secondo cui «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore» (Sez.

U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707 -01).

Del tutto generico è, infine, l’argomento difensivo che fa leva sui poteri inquisitori del giudice della prevenzione, e, per automatica traslazione, del giudice della revocazione della confisca di prevenzione, per inferirne l’inadeguatezza della motivazione rassegnata nel decreto impugnato (cfr. pag. 24, punto 14) circa la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi da parte della Corte di merito e per affermare, del tutto apoditticamente, la violazione dei principi del ‘giusto processo’.

3. Il quarto motivo, con il quale le terze interessate eccepiscono l’irretroattività dell’applicazione della confisca di prevenzione a [OSCURATO:PERSONA], in quanto autore di reati di criminalità comune e come tale non ricompreso tra i soggetti destinatari della misura di prevenzione patrimoniale prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011, non è assistito dal necessario interesse all’impugnazione, posto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto» (Sez.

U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 -01).

Il motivo è, comunque, manifestamente infondato, perché articolato senza il dovuto confronto con la giurisprudenza di legittimità in materia, che ha escluso la natura sanzionatoria della confisca, chiarendo che, di conseguenza, non trova applicazione il principio di irretroattività dettato dall’art. 2 cod. pen., che opera unicamente con riferimento alla materia delle pene, cui le misure di prevenzione sono estranee.

Da tale premessa consegue la riespansione del principio generale del tempus regit actum, che sancisce la regola della applicabilità della disciplina vigente al momento in cui la norma sia applicata, ancorché non vigente al momento in cui si erano verificati i singoli requisiti di fattispecie.

Tale conclusione appare conforme all’orientamento giurisprudenziale che ritiene convenzionalmente legittima l’applicazione retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniali, poiché le stesse, in quanto connotate da natura preventiva e non sanzionatoria, non sono riconducibili alla nozione di “pena” di cui all’art. 7 CEDU (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602 – 01), come del resto riconosciuto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 24/2019) e dalla Corte EDU (sentenza Garofalo c.

Italia, 20 gennaio 2025).

4. Le sopra distese ragioni impongono la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/02/2024 della [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Venezia, Sezione per le Misure di Prevenzione, ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di terze interessate, per la revocazione della confisca di prevenzione di beni, loro formalmente intestati, disposta con decreto del Tribunale di Brescia del 13 maggio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], loro congiunto, giudicato socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 1.1.A sostegno della statuizione assunta la Corte di appello di Venezia ha evidenziato quanto segue: -che i ricorsi dovevano essere dichiarati inammissibili per tardività, essendo stati presentati il 21 settembre 2023, oltre il termine semestrale di decadenza, di cui all’art. 28, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, decorrente dalla scoperta delle nuove prove addotte, che si doveva far risalire almeno al novembre 2022; -che, comunque, i ricorsi erano manifestamente infondati, perché le nuove prove addotte, ossia,la scoperta, dopo il passaggio in giudicato della confisca di prevenzione,di documentazione atta a dimostrare come il conto svizzero del quale a far data dal febbraio 2005 era avente diritto [OSCURATO:PERSONA], successivamente cointestato alla figlia [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto [OSCURATO:PERSONA], fosse stato aperto riversandovi la somma di Euro 500.000,00 proveniente dal risarcimento del danno percepito da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza di un incidente stradale subito nel 1967 negli [OSCURATO:PERSONA] d’America e fosse stato in seguito alimentato con le somme percepite dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] a titolo di corrispettivo in nero dell’attività di consulenza effettuata quale tecnico specializzato nella manutenzione di macchine tessili, non si potessero dire né effettivamente sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione, né comunque decisive, nel senso di essere dotate della capacità di modificare radicalmente il quadro fattuale che aveva giustificato la confisca. 2. Il ricorso per cassazione, presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai loro comuni «difensori di fiducia», è stato affidato a quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia che il decreto impugnato, nel ritenere tardivele istanze per la revocazione della confisca, presentati per conto delle citate terze interessate, sarebbe incorso nella violazione degli artt. 24, 101 e 111 della Costituzione, 20 e 28 del d.lgs. 159 del 2011 e 630, 636, 637, 666 e 678 cod. proc. pen. nonché nel vizio di motivazione. Deduce, al riguardo: - in primo luogo, che il giudice del provvedimento impugnato avrebbe dichiarato tardive le istanze di revocazione facendosi fuorviare da un “refuso” contenuto nella relazione dell’investigatore privato [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato come data dell’escussione di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della “Fidintra S.A.”, società fiduciaria di Lugano che aveva gestito il conto svizzero di cui era avente causa [OSCURATO:PERSONA], il novembre 2022 anziché il settembre 2023, di modo che, solo apparentemente, tale escussione aveva avuto luogo in data anteriore rispetto al rinvenimento, avvenuto nel maggio 2023, nel garage di [OSCURATO:PERSONA] delle ricevute della “Fidintra”; donde, dinanzi aun dubbio circa l’epoca di scoperta delle prove nuove, il giudice medesimo avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori ex art. 20 d.lgs. 159 del 2011 e disporre indagini suppletive o ammettere le prove richieste; - in secondo luogo, che la Corte di appello avrebbe interpretato atomisticamente il termine semestrale di decadenza di cui all’art. 28, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, che si sarebbe dovuto far decorrere non dalla scoperta di ogni singola prova, ma dalla scoperta dell’ultimo elemento utile a completare il thema probandum: nel caso di specie, infatti, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], relative all’implementazione del conto corrente svizzero, dovevano considerarsi complementari rispetto alla documentazione, relativa al sinistro stradale da cui [OSCURATO:PERSONA] aveva tratto le risorse per aprire quel conto, della quale le deducenti erano venute in possesso tra il giugno e l’agosto 2023; Il secondo motivo denuncia, sotto l’egida della violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, che l’argomentazione ostesa a sostegno del decreto impugnato sarebbe il frutto dell’omesso esame di prove decisive e del fraintendimento del compendio probatorio. Deduce, al riguardo, che il giudice del provvedimento impugnato avrebbe ignorato o travisato elementi oggettivi; segnatamente: -il sinistro stradale subito da [OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA] d’America nel 1967, documentato dall’articolo di stampa prodotto e dalla cartella clinica attestante le gravi fratture da lui riportate, nonché i “punitive damages” previsti nel sistema americano, suscettibili di dar corso ad un risarcimento del danno milionario; -le movimentazioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente svizzero acceso presso la “Fidintra S.A.”, documentate dalle fatture della stessa “Fidintra” e dalle ricevute della “[OSCURATO:PERSONA]”, attestanti operazioni di cambio-valuta riferibili allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e collocate temporalmente negli anni ’80-’90 del secolo scorso. Il terzo motivo denuncia, sotto il profilo della violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, che il decreto impugnato sarebbe incorso nell’omesso esame di prove rilevanti, nella violazione dell’onere probatorio in materia di confisca di beni intestati a terzi e nel mancato ricorso ai poteri inquisitori di cui agli artt. 20, 34 e 34-bisd.lgs. 159 del 2011. Deduce, al riguardo, che il giudice della revocazione avrebbe preteso dalle ricorrenti la probatio diabolica della dim ostrazione dell’origine lecita dei fondi e avrebbe omesso di esercitare i poteri inquisitori, di cui pur disponeva, per chiarire eventuali dubbi sul tema, quand’invece, in forza di tali poteri, avrebbe dovuto convocare i testi a chiarimenti: sottraendosi a ciò, avrebbe violato il diritto di difesa delle parti interessate. Il quarto motivo eccepisce, sotto l’egida dell’inosservanza degli artt. 11 delle Preleggi, 2 cod. pen., 25 della Costituzione e 7 della CEDU nonché del vizio di motivazione, l’applicazione retroattiva della confisca di prevenzione, avente natura di sanzione sostanzialmente penale e non amministrativa. Della stessa, infatti, si era fatta applicazione in relazione a beni acquistati tra il 2004 e il 2012, quando la misura, prevista dall’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, non era applicabile nei confronti di soggetti dediti a reati di criminalità comune. 4. Con requisitoria in data 30 ottobre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 5. L’[OSCURATO:PERSONA], nuovo difensore delle ricorrenti, ha depositato: in data 5 novembre 2025 procura speciale conferitagli da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di rappresentarle e difenderle nel presente giudizio di legittimità; in data 13 novembre 2025 memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Va rilevato che l’impugnativa per cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Venezia in data 29 febbraio 2024, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione della confisca di prevenzione dispostada Tribunale di Brescia in data 13 maggio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è stata presentata nell’interesse delle terze interessate, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi loro «difensori di fiducia», senza allegare al ricorso in originale, come, invece, dichiarato, la relativa «nomina». [OSCURATO:PERSONA] della Corte di appello di Venezia, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte, in data 17 novembre 2025 ha trasmesso la «Dichiarazione di nomina di difensore», rilasciata dalle terze interessate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 18 settembre 2023 e trasmessa tramite PEC in data 2 aprile 2024 alla Corte di appello di Venezia. Dall’esame dell’atto emerge come le predette parti avessero nominato «propri difensori di fiducia» gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e avessero conferito loro «i più ampi poteri previsti dalla legge, tra cui: presentare istanza ex art. 335 c.p.p.; richiesta di giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.); richiesta di applicazione pena (art. 446 c.p.p.); richiesta di giudizio immediato (art. 419 c.p.p.); rinuncia all’impugnazione (art. 589 c.p.p.); opposizione a decreto penale e istanza di oblazione (artt. 162 e 162 bis c.p.); impugnazione avverso qualsivoglia provvedimento (art. 571 c.p.p.);mandato per attività investigativa (artt. 327 bis, 391 bis, 391 ter c.p.p.)» nonché l’autorizzazione «a nominare sostituto processuale (art. 102 c.p.p.); investigatori privati e consulenti tecnici»; dunque, poteri connessi all’esercizio di un mero mandato difensivo a fini penalistici per conto di un indagato o di un imputato (non avendo, ad esempio,il terzo interessato il potere di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento ovvero l’oblazione). Ciò posto, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, exart. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza» (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 -01); principio, questo, che è stato ritenuto applicabile anche al ricorso del terzo interessato avverso il decreto di rigetto della richiesta di revoca della confisca (Sez. 6, n. 44636 del 31/10/2013, Ardito, Rv. 257812 -01). Non vale, pertanto, a colmare il rilevato, originario, difetto di rappresentanza delle ricorrenti il deposito in data 5 novembre 2025 delle procure speciali da loro conferite in data 4 novembreall’[OSCURATO:PERSONA]. 2. Tanto premesso, i ricorsi sono, comunque, manifestamente infondati. 2.1. Il primo motivo pretende di mettere in discussione la valutazione di tardiva presentazione dell’istanza di revocazione della confisca delle somme di denaro depositate sul conto corrente svizzero gestito fiduciariamente dalla “FidintraS.A.”, del quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati gli aventi diritto, tramite rilievi generici e, comunque, non consentiti in questa sede. Alla puntuale illustrazione delle discrasie esistenti tra il contento della relazione a firma dell’investigatore privato [OSCURATO:PERSONA], in ordine all’incontro con il dipendente della “Fidintra S.A.”avvenuto nel novembre 2022, e la scoperta della documentazione riferibile alla stessa “Fidintra S.A. ” avvenuta nel maggio 2023, nonché tra la ricezione dell’articolo di giornalenel giugno 2023, relativo al sinistro stradale patito da [OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA] d’America e il contatto nell’agosto 2023 con tale “Karen”, che aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] del suddetto sinistro (cfr. pagg. 18 e 19 del decreto), le ricorrenti oppongono mere congetture circa il presunto refuso contenuto nella relazione dell’investigatore privato [OSCURATO:PERSONA] e impropri riferimenti al potere del giudice della prevenzione di disporre d'ufficio le indagini ritenute opportune ex art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Trattasi, infatti, di potere previsto nell’ambito del procedimento applicativo della confisca di previsione e non esportabile nel procedimento riguardante la revocazione della confisca di prevenzione, che sottostà alla disciplina della revisione di cui agli artt. 630e seguenti cod. proc. pen. in quanto compatibile (art. 28, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011). 2.2. Il secondo e il terzo motivo sono generici e manifestamente infondati. Meramente contestative delle valutazioni, complete e congrue, compiute dal giudice della revocazione in ordine agli elementi prospettati dalle ricorrenti come prove nuove ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, e unicamente protese a sollecitarne un diverso apprezzamento, risultano le deduzioni difensive con le quali sono censurate le affermazioni contenute nel decreto impugnato secondo cui: 1) le fatture e le ricevute relative a rapporti finanziari e valutari gestiti negli anni ’90 del secolo scorso da società fiduciarie svizzere non avrebbero dimostrato né la titolarità, né la consistenza della provvista originaria del conto svizzero, del quale sarebbero stati aventi diritto prima [OSCURATO:PERSONA] e, poi, anche la figlia [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 22 e 23 del decreto); 2) le dichiarazioni del consulente svizzero [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state generiche e prive di riscontri documentali; 3) l’allegazione del risarcimento milionario per il sinistro subito da [OSCURATO:PERSONA] negli [OSCURATO:PERSONA] d’America nel 1967 sarebbe stata irrilevante, non solo perché già valutata nel procedimento originario, ma anche perché non corredata da elementi concreti sull’entità delle somme ricevute dal [OSCURATO:PERSONA], sulla compagnia assicurativa che gliele aveva versate e sulla destinazione loro impressa. Nessuna evidenza dotata di inopinabile forza dimostrativa, indicata come preterita o sottovalutata dal giudice di merito, è stata addotta, e debitamente illustrata nella sua decisività, per sostenere le doglianze, articolate con i due motivi in disamina, di omesso esame o di mancato approfondimento di elementi probatori capaci di sgretolare il giudicato formatosi sulla confisca di prevenzione applicata a [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, a dar conto dell’inesistenza originaria dei relativi presupposti (art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011). Manifestamente infondati sono, poi, tutti gli ulteriori rilievi censori, tenuto conto che la Corte di appello, nell’affermare che parte della documentazione prodotta dalle istanti nel giudizio di revocazione, segnatamente, quella afferente alle movimentazioni relative all’implementazione del conto corrente svizzero, sarebbe stata agevolmente producibile nel giudizio di prevenzione, visto che sin dal 2005 [OSCURATO:PERSONA] ne era sostanziale cointestataria (cfr. pag. 23, punto 12.3 del decreto impugnato), si è attenuta al principio di diritto secondo cui «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore» (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707 -01). Del tutto generico è, infine, l’argomento difensivo che fa leva sui poteri inquisitori del giudice della prevenzione, e, per automatica traslazione, del giudice della revocazione della confisca di prevenzione, per inferirne l’inadeguatezza della motivazione rassegnata nel decreto impugnato (cfr. pag. 24, punto 14) circa la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi da parte della Corte di merito e per affermare, del tutto apoditticamente, la violazione dei principi del ‘giusto processo’. 3. Il quarto motivo, con il quale le terze interessate eccepiscono l’irretroattività dell’applicazione della confisca di prevenzione a [OSCURATO:PERSONA], in quanto autore di reati di criminalità comune e come tale non ricompreso tra i soggetti destinatari della misura di prevenzione patrimoniale prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011, non è assistito dal necessario interesse all’impugnazione, posto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto» (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 -01). Il motivo è, comunque, manifestamente infondato, perché articolato senza il dovuto confronto con la giurisprudenza di legittimità in materia, che ha escluso la natura sanzionatoria della confisca, chiarendo che, di conseguenza, non trova applicazione il principio di irretroattività dettato dall’art. 2 cod. pen., che opera unicamente con riferimento alla materia delle pene, cui le misure di prevenzione sono estranee. Da tale premessa consegue la riespansione del principio generale del tempus regit actum, che sancisce la regola della applicabilità della disciplina vigente al momento in cui la norma sia applicata, ancorché non vigente al momento in cui si erano verificati i singoli requisiti di fattispecie. Tale conclusione appare conforme all’orientamento giurisprudenziale che ritiene convenzionalmente legittima l’applicazione retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniali, poiché le stesse, in quanto connotate da natura preventiva e non sanzionatoria, non sono riconducibili alla nozione di “pena” di cui all’art. 7 CEDU (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602 – 01), come del resto riconosciuto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 24/2019) e dalla Corte EDU (sentenza Garofalo c. Italia, 20 gennaio 2025). 4. Le sopra distese ragioni impongono la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
Decreto Cassazione n. 02072/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris