CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03481/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 10849-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t. rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - Intimato della sentenza n. 1319/03/2015 della Co mmissione t ributaria regionale dell’Abruzzo,depositata il 27 novembre 201 5 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24 settembre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza e dal ricorso si evince che al contribuente era stata notificata, ai sensi dell’art. 54 bis, d.P.R. n. 633/1972, la cartella di pagamento, con cui l’Agenzia delle entrate aveva inteso recuperare il mancato versamento Iva, relativo al I, II e III trimestre 2008, del Iva –Versamenti trimestrali – Omissione -Conseguenze RGN 10849/2016 Consigliere rel. Federici complessivo importo di € 5.533,06. Furono applicate anche le sanzioni, ai sensi dell’art. 13, d.lgs. n. 471/1997. Il contribuente, che sosteneva l’illegittimità della pretesa erariale, per trattarsi di importi sospesi e confluiti nel saldo annuale, cui non era stata neppure applicata la riduzione del 40% prevista dalla l. n. 183/2011 , emanata a seguito del sisma che il 6 aprile 2009 aveva colpito l’Abruzzo, adì la Commissione tributaria provinciale de L’Aquila. Questa con sentenza n. 770/2014 accolse in parte, in motivazione, le ragioni del ricorrente, quanto al tributo, annullando tuttavia in dispositivo integralmentela cartella, e cioè anche con riferimento alle sanzioni. L’Agenzia delle entrate appellò la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che con sentenza n. 1319/2015 accolse in parte l’appello, con addebito al contribuente delle sanzioni. Per la cassazione della decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. All’esito della adunanza camerale del 24 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primomotivo l’Amministrazione finanziaria si duole della nullità della sentenza, in violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cpc. La decisione della Commissione regionale sarebbe affetta da grave vizio di nullità, perché, dopo aver correttamente ricostruito in fatto la vicenda, ed esposto le questioni giuridiche relative all’Iva, del cui omesso versamento era insorta controversia, nella motivazione richiama l’Irpef, statuendo sul ricorso con un ragionamento riferibile alla relativa disciplina. Il motivoè fondato. Dopo una lunga digressione sulle questioni per le quali tra l’erario ed il contribuente era insorta controversia, ossia in merito ai versamenti trimestrali Iva, relativi all’anno d’imposta 2008, che [OSCURATO:PERSONA] riteneva non dovuti perché i relativi pagamenti da ritenersi sospesi dalla legislazione agevolativa sopraggiunta a seguito degli eventi sismici che avevano interessato la Regione Abruzzo, mentre l’amministrazione finanziaria sosteneva già dovuti nell’anno 2008 e come tali non compresi tra i tributi da versarsi nell’anno 2009, il giudice d’appello ha deciso la controversia sulla base del seguente ragionamento: «Argomento all’uopo RGN 10849/2016 Consigliere rel. Federici dirimente è dato dal fatto che, mentre l’obbligazione tributaria Irpef nasce e si adempie nell’anno successivo a quello d’imposta (nel caso in esame nel 2009, essendo l’anno d’imposta il 2008), gli acconti relativi (computati sulla scorta del reddito pregresso ed in relazione ad un reddito ancora non determinato) non devono essere obbligatoriamente pagati nel corso dell’anno d’imposta ma, ove non pagati laddove ed a posteriori dimostratisi dovuti, il loro omesso e preventivo pagamento comporta che debbano essere allora pagati unitamente al saldo, al momento, in adempimento della sorta obbligazione tributaria, del pagamento di quest’ultimo (appunto, nell’anno successivo) con assoggettamento alla relativa sanzione, da calcolarsi sul loro ammontare. Ebbene, poiché l’adempimento della obbligazione tributaria relativa all’anno d’imposta 2008 andava a scadere nel corso dell’anno 2009 e, segnatamente, nell’ambito del periodo al quale sono state riferite le agevolazioni fiscali connesse al terremoto Abruzzo, ne va daciò che per il recupero per cui è causa risulta illegittimo e sul punto meritevole di riforma la sentenza impugnata». Nella conclusione del ragionamento la Commissione ha infine affermato che comunque ciò non esimeva il contribuente dal pagamento delle sanzioni. La piana lettura della motivazione qui riportata evidenzia come la sentenza, che pur nello svolgimento del fatto aveva correttamente individuato l’oggetto del contendere, in diritto ha sviluppato le proprie argomentazioni sull’Irpef, rendendo una spiegazione che risulta imperniata sulla disciplina delle imposte dirette (versamento della imposte che può essere eseguito nell’anno d’imposta successivo, con l’effetto che-secondo il giudice regionale-, a seguito della disciplina agevolativa sopraggiunta per il sisma Abruzzo 2009, l’applicabilità de l differimento temporale del pagamento delle imposterendeva illegittima la ripresa impositiva ) . Pur volendo del tutto prescindere da ogni valutazione sulla correttezza del ragionamento seguito, è manifesto il completo disallineamento tra l’oggetto del contendere, ed innanzitutto l’imposta, il cui omesso versamento l’amministrazione finanziaria aveva inteso recuperare, e l’oggetto esaminato dal giudice d’appello, con le conseguenti argomentazioni adottate. Ciò configura una motivazione totalmente inesistente, perché non pertinente alla soluzione della controversia. Il motivo trova dunque accoglimento e la sentenza per ciò stesso è nulla. RGN 10849/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] del primo motivo assorbe il secondo, con il quale la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, dpr n. 100/1998 e dell’art. 33, comma 28, L. n. 183/2011, nonché dell’art. 1, comma 1, D: [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (La sentenza sarebbe errata perché il contribuente che opta per il versamento Iva trimestrale ha l’obbligo del versamento -ove il saldo evidenzi un debito d’imposta iva-entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla decorrenza del trimestre. Il pagamento, come erroneamente desunto invece dalla CTR, non poteva essere eseguito tutto con il saldo. Peraltro,la sentenza avrebbe errato anche laddove, intervenuta la disciplina agevolativa per il sisma, ha ritenuto che essa potesse trovare applicazione anche agli importi da versare nell’anno precedente, assumendo che i versamenti potevano essere eseguiti sino al giugno 2009 e dunque nel vigore della norma che ne differiva il pagamento). Risulta assorbito anche il terzo, con il quale l’Agenzia delle entrate ha lamentato la violazione dell’art. 54 bis, comma 2, del d.P.R.n. 633 del 1972, dell’art. 2, comma 198, l. n. 191/2009, nonché OPCM n. 3780/2009, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.(La sentenza sarebbe errata anche lì dove la CTR avrebbe reso possibile il versamento dell’imposta in una data diversa da quella obbligatoria). Il ricorso in definitiva va accolto, la sentenza va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Abruzzo, che, in diversa composizione, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, provvederà all’esame del ricorso d’appello dell’Agenzia delle entrate. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Abruzzo, cui demanda, in diversa comp