CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 24999/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Lauretti) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in ordine alla pretesa mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, riguardante aspetti marginali della fattispecie e sulla quale l'imputato ha comunque potuto esplicare il suo diritto di difesa sia in ordine alla omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 4 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere sensore Il P sidente Or ;rdò Ang Cos_tanzo D F [OSCURATO:PERSONA] c.\.,c-k[i.,:RIA 09