CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 20082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28226 /201 5 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lazio n. 6492/20/14depositata in data 30 / 1 0 /201 4 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:sentenza – violazioneart. 112 c.p.c. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento per iva , i rpef e irap relativi all'anno d'imposta 2005 notificatigli dall’Amministrazione finanziaria a seguito di verifica della Guardia di finanza per l'attività di noleggioe vendita di apparecchi audiovisivi; -il giudice di primo grado rigettava i ricorsi riuniti; appellava [OSCURATO:PERSONA]; - con la pro nuncia gravata la CTR del Lazio ha ritenuto fondata l'impugnazione del contribuente poiché l'avviso di accertamento notificato a seguito del processo verbale della Guardia di finanza erroneamente imputava al contribuente la mancata istituzione / tenuta dellescritture contabili che viceversa nel verbale di verifica era rilevato esserstate tenute correttamente; inoltre, l'atto impugnato non spiegava l'iterlogico giuridico seguito per prevenire l'applicazione di un ricarico pari al 172% che in quanto così ele vato doveva essere oggetto di motivazioneanalitica; ancora , nell'atto impugnato non erano indicate le specifiche circostanze in forza delle quali erano determinate le percentualidi ricarico applicate dall'ufficio; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato a due motividi ricorso; il contribuente è rimasto intimato; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione dedotto dall'Agenzia delle entrate si incentra sulla nullità della sentenza del procedimento per violazione falsaapplicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice del merito dapprima completamente equivocato la consistenza degli accertamenti impugnati , quindi il contenuto dell'impugnazione del contribuente sia in primo ch e in secondogrado, in ultimo le difese dell' A genzia delle entrate pervenendo in tal modo a una decisione complessivamente resa in violazione del principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il secondo motivo censura al medesimo vizio della pro nuncia impugnataqualificandolo come omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, quale violazioneex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., avendo la C ommissione tributaria regionale del Lazio deciso su circost anze e presupposti (fattuali e giuridici) c ompletamente diversi da quelli effettivamente oggetto della sentenza; - i motivi in parola possono esaminarsi congiuntamente in quanto costituisconola frammentazione di una medesima censura; gli stessi si rivelanofondati; - invero, dalla trascrizione degli avvisi di accertamento oggetto del giudizio diligentemente operata alle pagine 7 e 8 del ricorso per cassazionesi evince con chiarezza come tra le contestazioni formulate nei confronti del contribuente vi era quella relativa alla mancata istituzione/tenuta delle scritture contabili, oltre a quella relativa al la percezione di redditi assoggettati a ritenute d'acconto e alla ulteriore contestazione consistente nella mancata presentazione delle dichiarazionidal 1 999 al 2003 pur in presenza di redditi percepiti; -a fronte della deduzione di tali circostanze di fatto, legittimanti senza dubbiol'utilizzo da parte dell'Ufficio all'accertamento induttivo ex art. 39 comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, come ancora si evince dalla trascrizionedei ricorsi di fronte al giudice di primo grado operata alle pagine 9 sino a pag. 13 nel ricorso per Cassazione, il co ntribuente ha contestato in sostanza profili di illegittimità degli atti impugnati ben diversidal vizio motivazionale ; invece, proprio il vizio motivazionale la CTR ha rilevato sussistente , con ciò evidentemente esondando dal perimetroal quale la sua dec isione doveva collocarsi con riferimento a quantodedotto e provato dalle parti in causa; - t ale circostanza si evince chiaramente dalla parte centrale della motivazione della sentenza impugnata nella quale si fa riferimento al fattoche la sentenza di pri mo grado , secondo la pronuncia impugnata Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 in modo erroneo, “richiama altresì una documentazione esposta dalla partein sede di verifica senza specificarne minimamente il contenuto”; e ancora, analoga fuoriuscita dai binari del thema decidendum e del themaprobandum manifesta la CTR nello scrive re che “quanto al merito l'impugnata sentenza ha ritenuto erroneamente motivato l'avviso di accertamentoche aveva recepito non correttamente il processo verbale della Guardia di finanza laddove l'avviso stesso aveva i mputato al contribuente mancata istituzione e tenuta delle scritture contabili ciò che, viceversa, risulta essere stato riportato nel verbale di verifica tenutecorrettamente. in buona sostanza, l'avviso di accertamento non spiega l'iter logico seguito per pervenire all'applicazione di un ricarico pari al 172% che, ovviamente, essendo così elevato avrebbe dovuto comportareuna motivazione analitica”; - come è noto, (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 906 del 17/01/2018) laviolazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca,o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e no n compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure (come avviene nella fattispecie che ci occupa) ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quelloenunciato dalla parte a sostegno della domanda ; - ancora, si è precisato come i motivi di opposizione al provvedimento impositivo si configurano come vere e proprie causae petendi della correlatadomanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultra - petizione il giudice adito che fondi la propria decisionesu motivi non dedotti o - il che è lo stesso - dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi (Cass. n. 8387 del 1996;si vedano altresì, ex multis , Cass. n. 9087 del 2006, n. 6891 del 2005,n. 3980 del 2004)" ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - a lla luce di quanto sopra, è chiaro come la diversa ragione di illegittimitàdegli avvis i impugnat i ritenuta sussistente dalla sentenza di appello (il difetto di motivazione) non fosse stata dedotta negli atti introduttivi del giudizio, pur essendo la circostanza, eventualmente configurabile come motivo di nullità dell'atto, evidentement e nota al contribuente; -conseguentemente, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame del merito della controversiaalla luce dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ri