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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11949/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 del TRIBUNALE di MONZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in ordine alla confisca del denaro, disposta con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché articolare censure di contenuto fattuale, avendo il Tribunale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ravvisato i presupposti previsti dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, considerando che la somma di denaro contante sequestrata, pari a quasi 8.000 euro, è del tutto sproporzionata alle condizioni reddituali, patrimoniali e professionali dell'imputato, giovane venticinquenne disoccupato, e che la versione da costui fornita - ossia che il denaro fosse provento di una pregressa attività lavorativa nonché di regali ricevuti dai familiari — oltre che inverosimile, è del tutto sfornita di un qualche riscontro; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 del TRIBUNALE di MONZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in ordine alla confisca del denaro, disposta con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché articolare censure di contenuto fattuale, avendo il Tribunale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ravvisato i presupposti previsti dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, considerando che la somma di denaro contante sequestrata, pari a quasi 8.000 euro, è del tutto sproporzionata alle condizioni reddituali, patrimoniali e professionali dell'imputato, giovane venticinquenne disoccupato, e che la versione da costui fornita - ossia che il denaro fosse provento di una pregressa attività lavorativa nonché di regali ricevuti dai familiari — oltre che inverosimile, è del tutto sfornita di un qualche riscontro; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11949/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris