CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19785/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndaco pro-tempore, autorizzato a resistere in giudizio con delibera di G.C. n. 222 del13.07.2021, rappresentato e difeso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. PSQSFN 63801 A390C) del Foro di Arezzo, il quale chiede che tutte le comuni-cazioni e le notificazioni relativi al presente giudizio vengono effettuateall'indirizzo p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], ed elettivamentedomiciliato presso l'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Arezzo sito in Arezzo (AR)in P.zza della Libertà 1, giusta delega in calce al ricorso.Ricorrente e Controricorrente incidentalecontroEdilizia [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I. 04883450480), con sede legale in Loc.Piani della Rugginosa, 258, del Comune di Reggello (FI), in persona dellegale rappresentante pro tempore Sig. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. PLZ NT69E18 D583F), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 maggio 1969, rappresentata edifesa, come da procura appositamente conferita, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 70S04 D612R) del Foro di Firenze ed elettivamente domici-Numero registro generale 21998/2021Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 19785/2026Data pubblicazione 14/06/2026liata presso lo studio dello stesso in viale G. Mazzini n.60 – 50132 FirenzePEC: [OSCURATO:EMAIL] e Ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n° 133 depositata il 25gennaio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con contratto del 30 giugno 2006 il Comune di Arezzo affidava inappalto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i lavori di restauro e ristrutturazione di partedella copertura della scuola elementare “Gamurrini” e dell'Istituto magi-strale “Colonna” per un importo complessivo di euro 331.525,92, di cuieuro 306.104,64, oltre iva, per i lavori (al netto del ribasso del 15,461%)ed euro 25.421,28 per gli oneri per la sicurezza.Nel corso dei lavori l'impresa iscriveva nove riserve, e all'esito conve-niva in giudizio il Comune davanti al Tribunale della stessa città, per otte-nere l'accertamento della illegittimità della penale richiesta dalla Stazioneappaltante e la condanna di quest'ultima al pagamento di euro 1.934,44per saldo contabile dei lavori eseguiti e di euro 362.846,65 per le riserveiscritte, oltre interessi.Il Comune svolgeva domanda riconvenzionale di applicazione della pe-nale.2.- Il Tribunale, disposta c.t.u., accoglieva parzialmente la domandadell'attrice e integralmente la riconvenzionale del convenuto; quindi, di-sposta la compensazione tra credito e controcredito, condannava il Comu-ne a pagare euro 9.980,41, oltre interessi.Numero registro generale 21998/2021Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 19785/2026Data pubblicazione 14/06/20263.- La Corte d'appello di Firenze, adita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con lasentenza indicata in intestazione accoglieva parzialmente l'impugnazioneprincipale e respingeva quella incidentale del Comune.Quindi, sempre operando la compensazione tra i due crediti e previariduzione equitativa ad euro 20 mila della penale pretesa dal Comune,condannava l'appellata committente a pagare all'appaltatrice euro96.494,68, oltre interessi.4.- Avverso questa sentenza ha interposto ricorso per cassazione ilComune di Arezzo, affidando il gravame a sette motivi, cui ha resistito concontroricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponendo ricorso incidentale condi-zionato in base a tre mezzi, illustrati da memoria.La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in adunanza ca-merale ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa ap-plicazione degli artt. 165 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554 e 31 deld.m. 19 aprile 2000 n° 145 ed omesso esame di circostanze e fatti decisiviai fini della controversia.La Corte ha ritenuto solo parzialmente tardiva la riserva n° 2 appostasul SAL n° IV all'atto della sua firma (18 giugno 2007), riconoscendone in-vece la tempestività in relazione alla sospensione dei lavori dal 21 maggioall'11 giugno 2007, disposta in ragione della caduta di una trave che sfioròuna scolaresca, e liquidando quindi in favore dell'appaltatrice, per il risto-ro di 21 giorni di sospensione, euro 6.336,52 per recupero delle spese ge-nerali ed euro 4.224,35 per il recupero dell'utile di impresa e così com-plessivamente euro 10.560,87.Nondimeno, la riserva sarebbe tardiva anche in relazione a tale frazio-ne, in quanto l'impresa avrebbe dovuto formularla non all'atto della firmaNumero registro generale 21998/2021Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 19785/2026Data pubblicazione 14/06/2026del [OSCURATO:PERSONA], ma nei precedenti verbali di sospensione e di ripresa dei lavo-ri, oltre che nel registro di contabilità immediatamente successivo.Inoltre, la riserva sarebbe tardiva anche in considerazione del fatto chela stessa Corte d'appello aveva predicato come “problema originario delloappalto” l'interferenza dei lavori con lo svolgimento dell'attività didattica,con la conseguenza che l'appaltatore avrebbe dovuto iscrivere la riservasin dalla consegna dei lavori o nel primo SAL, ben conoscendo sin dallapresentazione della propria offerta la tipologia dell'opera da realizzare e larelativa situazione ambientale.6.- Il motivo è fondato nella parte in cui denuncia una violazione dilegge, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili.L'art. 133, ottavo comma, del d.P.R. n° 554/1999 stabilisce, infatti,che “[l]e contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavoridevono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e diripresa dei lavori”.Questa regola è stata applicata dalla stessa Corte d'appello (sentenzapagina 23), che infatti ha escluso la tempestività della riserva apposta nelIV SAL in relazione alle sospensioni dei lavori intervenute dal 14 al 29 set-tembre 2006 (per interferenza con l'attività scolastica), dal 27 novembreal 7 dicembre 2006 (per la modifica introdotta dal Direttore dei lavori dialcuni elementi strutturali della copertura), dal 6 dicembre 2006 al 7 gen-naio 2007 (per la redazione di una perizia suppletiva di variante, in ragio-ne della quale sono stati stanziati maggiori oneri per la sicurezza).Al contrario, per la sospensione dei lavori disposta (dal 21 maggioall'11 giugno 2007) in occasione della caduta della trave in prossimità diuna scolaresca, la Corte l'ha ritenuta tempestiva con la sua iscrizione nelIV SAL, sottoscritto però il 18 giugno 2007.Nel ragionamento della Corte (sentenza pagina 24) pare che la diffe-renza tra la riserva per la sospensione dal 21 maggio all'11 giugno 2007 equelle precedenti risieda nel fatto che la prima sospensione fosse “imputa-Numero registro generale 21998/2021Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 19785/2026Data pubblicazione 14/06/2026bile al carente piano di sicurezza per l'interferenza con l'espletamento del-le lezioni”.Non è dato cogliere il senso esatto di tale distinzione, in quanto la re-gola della iscrizione della riserva all'atto della sospensione o della ripresadei lavori doveva valere per tutte le sospensioni, dunque anche per quelladal 21 maggio all'11 giugno 2007, non essendovi alcun impedimento perl'impresa a conoscere del pregiudizio economico (spese generali ed utilipersi) derivante dalla sospensione stessa, a maggior ragione se originatadalle carenze del piano della sicurezza, che va redatto prima dell'inizio deilavori.7.- Col secondo motivo il Comune si duole della violazione e falsaapplicazione dell'art. 165 del d.P.R. n° 554/1999, dell'art. 31 del d.m. n°145/2000 e dell'art. 5 del d.lgs. 163/2006, nonché omesso esame di cir-costanze e fatti decisivi ai fini della controversia.La Corte ha erroneamente riconosciuto in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.la somma di euro 64.597,59, come accertata dal c.t.u. (riserva 3b), per laprotrazione dei tempi di utilizzo del ponteggio, ritenendo che l'importospettasse indipendentemente dalla iscrizione di una riserva, in quanto co-sto per la sicurezza del cantiere.Al contrario, la disciplina normativa delle riserve sarebbe applicabile inogni caso in cui l'appaltatore avanzi maggiori pretese economiche rispettoal prezzo d'appalto e, dunque, anche agli oneri per la sicurezza.Ne deriverebbe che la riserva 3b sarebbe tardiva, poiché iscritta solonel [OSCURATO:PERSONA].Essa, comunque, sarebbe anche infondata nel merito, dato che nelprogetto esecutivo era ben chiaro che gli apprestamenti dovessero esserepresenti per tutto il periodo di vita del cantiere, mentre nell'elaborato"elenco prezzi unitari" e nel "capitolato speciale d'appalto" era specificatoche i prezzi applicati erano “per opere compiute”.Numero registro generale 21998/2021Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 19785/2026Data pubblicazione 14/06/2026Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di ben conoscere gli oneri rela-tivi alla sicurezza e non aveva mai inserito negli atti dell'appalto (verbali diconsegna lavori, di sospensione e ripresa degli stessi, perizia suppletiva n°1, SAL n° 1, 2 e 3) i maggiori noli del ponteggio, tanto più che, derivandoessi dalla presenza in cantiere del personale didattico e dei genitori deglialunni, era compito dell'impresa gestire quei disagi, peraltro anche com-pletamente rimossi sin dal 17 ottobre 2006, mediante l'installazione delleporte allarmate (come richiesto dai Vigili del Fuoco).Infine, la [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del ponteggio, non aveva mai datoprova di doverne noleggiarne un altro a causa del protratto utilizzo di essonel cantiere.Col terzo mezzo il Comune deduce violazione o falsa applicazionedell'art. 165 del d.P.R. n° 554/1999, dell'art. 31 del d.m. n° 145 del 19aprile 2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 163/2006, nonché omesso esame dicircostanze e fatti decisivi ai fini della controversia.La Corte ha riconosciuto in favore dell'impresa l'importo di euro2.640,70 (riserva 4b) per oneri non previsti nel piano della sicurezza, trat-tandosi di pretese per oneri di sicurezza che sarebbero “sempre tempesti-ve”.Col quinto motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazionedegli artt. 165 del d.P.R. n° 554/1999, 31 del d.m. n° 145/2000 e 5 deld.lgs. n° 163/2006, nonché omesso esame di circostanze e fatti decisivi aifini della controversia.La Corte avrebbe riconosciuto in favore dell'appaltatrice euro29.100,68, oggetto della riserva n° 3 apposta in sede di V SAL, attribuitoa ristoro del danno derivato dal prolungato uso del ponteggio, sull'erroneorilievo che, trattandosi di onere per la sicurezza, non occorresse la tempe-stiva iscrizione di una riserva.La riserva, inoltre, sarebbe comunque infondata nel merito, non aven-do la Corte considerato che nel progetto esecutivo, che l'impresa avevaNumero registro generale 21998/2021Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 19785/2026Data pubblicazione 14/06/2026esaminato ed accettato, era chiaro che i costi degli apprestamenti doves-sero essere sostenuti per l'intera durata dei lavori e che i prezzi erano sta-ti applicati “per opere compiute”.Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai chiesto i maggiori noli degli ap-prestamenti in ragione delle carenze progettuali, ma solo per la presenzadei genitori degli alunni e del personale didattico nell'area di cantiere,dunque per un onere (custodia e tutela del cantiere) che incombeva a lei enon al Comune.Infine, il ponteggio era di proprietà della stessa appaltatrice e quest'ul-tima non aveva mai dato prova della necessità di disporne presso un altrocantiere.8.- I motivi, esaminabili congiuntamente in ragione del comune temache pongono, sono fondati nella parte in cui deducono una violazione dilegge e la fondatezza di tale profilo determina l'assorbimento degli altri.Infatti, sebbene in relazione agli artt. 53, 54 e 64 del r.d. 25 maggio1895 n° 350, questa Corte ha stabilito che l'onere di formulare la riservariveste carattere generale e valga anche per gli oneri relativi alla sicurezzadel cantiere (così Cass., sez. I, 17 luglio 2014 n° 16367).Il sistema originariamente delineato dai citati artt. 53, 54 e 64 del r.d.n° 350 è sostanzialmente transitato negli artt. 165, 173, 174, 187 e 203del d.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554 (applicabile ratione temporis nel casoin esame).Esso, dunque, prevede l'onere di iscrizione della riserva su tutte le ri-chieste tali da incidere sul compenso spettante all'imprenditore, quali chesiano i titoli e le componenti, nonché la ragione giustificatrice: non soltan-to, quindi, tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavori eseguite (oche avrebbero dovuto essere eseguite) ed alle contestazioni tecniche (art.137) e/o giuridiche circa la loro quantità e qualità, ma anche e soprattuttoquelle relative a maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore ed a costi ag-giuntivi affrontati sia per lo svolgimento (anomalo) dell'appalto, sia perNumero registro generale 21998/2021Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 19785/2026Data pubblicazione 14/06/2026eventuali carenze progettuali o per le maggiori difficoltà dalle stesse inge-nerate, sia infine per comportamenti inadempienti della stazione appaltan-te, fatta eccezione solo per alcuni isolati casi (come ad es. l'art. 116, quar-to comma, che non impone l'iscrizione di alcuna riserva per gli interessi daritardo nei pagamenti).L'impresa, dunque, era onerata della iscrizione della riserva anche peri maggiori costi relativi alle ulteriori misure di sicurezza ed all'uso prolun-gato del ponteggio, senza che possa avere rilievo il fatto che essi sianoderivati dall'inadempimento della Stazione appaltante (che li aveva “sotto-dimensionati rispetto all'entità dell'appalto”) o da cause non imputabiliall'appaltatrice (quali le sospensioni dei lavori per la redazione di perizie divariante e l'interferenza con l'attività scolastica) (sentenza pagina 26).9.- Col quarto motivo il Comune deduce violazione o falsa applicazio-ne dell'art. 165 del d.P.R. n° 554/1999, dell'art. 31 del d.m. 19 aprile2000 n° 145 e dell'art. 5 del d.lgs. 163/2006, nonché omesso esame dicircostanze e fatti decisivi ai fini della controversia.La Corte avrebbe riconosciuto in favore dell'impresa euro 6.490,40 peril limitato uso della gru durante l'orario delle lezioni scolastiche, “per di-sposizione del Responsabile dei lavori”, ritenendo tempestiva la riserva n°5 apposta sul [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'impedimento sarebbe perdurato per tuttala durata dei lavori, senza sospensione alcuna, donde la natura continuati-va del fatto posto a fondamento della riserva, che avrebbe reso possibilel'iscrizione della riserva nel [OSCURATO:PERSONA].10.- Questo motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza.Infatti, il limitato uso della gru è derivato, come si legge nella sentenzagravata (pagina 28) da una “disposizione del Responsabile dei lavori”: sic-ché l'iscrizione della riserva doveva intervenire nel primo atto successivoalla predetta disposizione, mentre l'esatta quantificazione del maggior co-sto sarebbe potuta avvenire nel V SAL o, a tutto concedere, negli atti suc-cessivi.Numero registro generale 21998/2021Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 19785/2026Data pubblicazione 14/06/2026Ora, il ricorrente, pur contestando che la riserva sia stata tardivamenteiscritta nel [OSCURATO:PERSONA], non evidenzia la data in cui sarebbe stato emesso l'or-dine di limitato utilizzo della gru, e non fa perciò comprendere se l'iscrizio-ne di essa potesse essere aver luogo nel registro di contabilità o in un al-tro atto dell'appalto, anteriormente al predetto [OSCURATO:PERSONA].11.- Col sesto motivo il Comune deduce l' “omesso esame di circo-stanze e fatti decisivi ai fini della controversia”.La Corte ha riconosciuto in favore dell'impresa il danno di euro1.170,00 (oggetto della riserva n° 4 apposta sul V SAL) in ragione dellatardiva comunicazione, da parte del Comune, della decisione di annullareuna parte dei lavori, senza considerare che i lavori di restauro e consoli-damento delle travi ignee dell'area 7 erano stati annullati proprio in ragio-ne del ritardo in cui era incorsa l'impresa nell'esecuzione di dette opere.Inoltre, il R.U.P. aveva riconosciuto in favore della [OSCURATO:PERSONA] dellelavorazioni extra, eseguite dall'appaltatrice in luogo degli operatori prepo-sti dalla Provincia, con la conseguenza che il corrispettivo di euro 6.873,64copriva economicamente la somma per il mancato utile delle lavorazioniannullate.12.- Il motivo è inammissibile, in quanto non deduce un fatto storico,dibattuto tra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte, e nontrascrive gli atti processuali nei quali la discussione sul punto sarebbe in-tervenuta.13.- Col settimo mezzo – intitolato “Sulle riserve relative al Contodell'art. 1384 Codice Civile e omesso esame di circostanze e fatti decisiviai fini della controversia” – il Comune si duole della riduzione ex officiodella penale, indicata dal Direttore dei lavori nel Certificato di regolareesecuzione nella misura massima di euro 33.152,59, e fatta oggetto dellariserva iscritta nel Conto finale.Numero registro generale 21998/2021Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 19785/2026Data pubblicazione 14/06/2026La Corte ha erroneamente ridotto la penale ad euro ventimila, senzaconsiderare che il termine per la conclusione dei lavori era stato fissato al6 luglio 2007, mentre l'ultimazione intervenne il 7 novembre successivo,con un ritardo di 123 giorni, a seguito del quale la Stazione appaltante sivide costretta ad annullare il restauro ed il consolidamento delle strutturelignee dell'area 7, incompatibile con lo svolgimento dell'attività scolastica:evenienza che sarebbe stata evitata ove l'impresa avesse terminato tem-pestivamente l'appalto.14.- Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita una rivalutazionemeritale della riduzione della penale: potere che è rimesso al giudice delmerito e non è sindacabile in sede di legittimità.15.- Dato che il ricorso principale è stato accolto, occorre esaminarenel merito anche il ricorso incidentale condizionato.Dunque, col primo motivo di ricorso incidentale – intitolato “viola-zione e/o falsa applicazione delle norme del codice civile relative all'inter-pretazione dei contratti (artt. 1362 c.c. e ss.) (art. 360 n. 3 cod. proc.civ.) - vizio di ultrapetizione in relazione all'art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 4)” – la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si duole che la Corte d'appello ab-bia ritenuto applicabile la penale, nonostante essa non fosse dovuta e lasua applicazione fosse irrituale e tardiva.All'art. 39 dello “Schema di contratto” era previsto che l'ammontaredelle spese di assistenza e della penale dovesse essere dedotto nel contofinale, redatto l'11 dicembre 2007.In tale sede la Stazione appaltante non aveva mai indicato la volontàdi applicare la penale, e il fatto che il RUP avesse manifestato tale volontànella relazione al conto finale era, dunque, privo di rilievo, in quanto iltermine per l'applicazione della penale doveva considerarsi perentorio,come stabilito da Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2014, n° 6094.Inoltre, tale manifestazione era intervenuta ben quattro mesi dopo ilconto finale e lo stesso RUP aveva disposto nella relazione predetta loNumero registro generale 21998/2021Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 19785/2026Data pubblicazione 14/06/2026svincolo della polizza fideiussoria e, sebbene avesse riferito nella relazionefinale che la Stazione appaltante avrebbe dovuto trattenere la penale, ilComune di Arezzo non aveva mai provveduto: evenienza che implicava larinuncia a qualsiasi somma a titolo di penale.Inoltre, il Comune, a fronte dell'eccezione di tardività sollevata dallaappaltatrice sull'applicazione della penale, non aveva preso alcuna posi-zione, sicché la Corte, irrogando la penale, aveva sostanzialmente accoltoun'eccezione mai formulata dal Comune, violando l'art. 112 cod. proc. civ.16.- Il mezzo è inammissibile.Il contratto per cui è causa è stato stipulato il 30 giugno 2006 (contro-ricorso pagina 2) a seguito di pubblico incanto esperito con provvedimenton° 1685 del 14 aprile 2004 e di successivo provvedimento di aggiudicazio-ne n° 2992 del 29 giugno 2006 (ricorso pagina 1).Ne deriva che le norme di riferimento sono quelle contenute nel d.m.19 aprile 2000 n° 145 (così l'art. 253, terzo comma, del d.lgs. 12 aprile2006 n° 163) e nel d.P.R. n° 554/1999 (a quest'ultimo, infatti, rimandal'art. 357, quarto comma, del d.P.R. n° 207/2010).Ora, il d.P.R. n° 554/1999 prevede la competenza del Responsabile delprocedimento per l'applicazione delle penali (art. 8, lettera w] e art. 22,terzo comma, del d.m. n° 145/2000); prevede inoltre che “lo schema dicontratto” tra appaltatore e Stazione appaltanti debba prevedere “terminidi esecuzione e penali” (art. 45, lettera a) e che “(…) le penali da applicaresono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazionedel progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d'ap-palto (…)” (art. 56, terzo comma); prescrizione ribadita dall'art. 117, terzocomma, e specificata dal primo comma, a tenore del quale “[i] capitolatispeciali di appalto e i contratti precisano le penali da applicare nel caso diritardato adempimento degli obblighi contrattuali”.Numero registro generale 21998/2021Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 19785/2026Data pubblicazione 14/06/2026In sostanza, il momento di applicazione della penale, come pure il suoammontare, sono rimessi all'iniziativa delle parti, tenute ad inserire la re-lativa disciplina nei contratti.Tanto premesso, la ricorrente incidentale fa derivare dall'art. 39 dello“schema di contratto” – a tenore del quale “l'ammontare delle spese di as-sistenza e della penale sarà dedotto nel conto finale” – la perentorietà deltermine di applicazione della penale al momento di tale conto.Nondimeno, tale interpretazione – oltre a costituire una questione nonaffrontata dalla sentenza di merito alle pagine 30 e 31 (con la conseguen-za che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto precisare in quale luogo processualeessa venne trattata) – involge un giudizio di merito integralmente rimessoal giudice di tale fase processuale.Sicché, se la Corte ha ritenuto che “nessuna preclusione o decadenzapuò discendere dalla sede in cui essa è stata applicata”, essa ha ancheimplicitamente ritenuto non perentorio il termine previsto nell'art. 39,giungendo a tale conclusione con una plausibile interpretazione (anch'essaimplicita, ma costituente logica premessa della conclusione) della citataclausola contrattuale.[OSCURATO:PERSONA] cita a suo conforto Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre2014, n° 6094, ma la sentenza non pare invocabile nella presente fatti-specie, sol che si consideri che essa ha predicato la perentorietà del ter-mine di fissazione della penale interpretando una clausola negoziale delcontratto d'appalto oggetto di quella causa.La decisione del Giudice amministrativo, dunque, non ha affatto predi-cato una generale perentorietà del termine di applicazione delle penalinell'appalto pubblico, come sembra voler desumere la controricorrente.E nemmeno può ritenersi che il Comune, non richiedendo il pagamentodella penale, abbia tacitamente rinunciato ad essa.Infatti, anche tacere della necessaria forma scritta che devono rivestiretutti gli atti amministrativi (requisito che, aderendo alla tesi della SanNumero registro generale 21998/2021Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 19785/2026Data pubblicazione 14/06/2026Giorgio, sarebbe, qui, del tutto mancante), si osserva che mentre l'appli-cazione della penale è rimessa al Responsabile del procedimento, la suadisapplicazione è invece disposta dalla Stazione appaltante previa istanzadell'appaltatore (art. 22, quinto comma, del d.m. n° 145/2000): il mezzo,dunque, per questa parte appare privo di autosufficienza, posto che nonenuncia l'adempimento delle formalità previste dalla legge affinché la Sta-zione appaltante si attivi disapplicando la sanzione.Per quanto sopra, non è nemmeno ravvisabile l'ultrapetizione prospet-tata dalla ricorrente incidentale a pagina 51 del controricorso.17.- Col secondo motivo di ricorso incidentale – rubricato “erro-nea determinazione della penale per violazione e/o falsa applicazione dellenorme del codice civile relative all'interpretazione dei contratti (artt. 1384c.c.) e alla disciplina sulle penali (art. 117 D.P.R. 554/1999 (art. 360 n. 3cod. proc. civ.) - Omesso esame di un fatto decisivo nella valutazione de-gli atti processuali. Motivazione contraddittoria ed insufficiente. (art. 360n. 5 cod. proc. civ.)” – la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si duole della applicazione illo-gica della penale, in quanto i ritardi non sarebbero imputabili all'impresa.18.- Il mezzo è inammissibile, in quanto – al contrario di quanto de-dotto a pagina 53 del controricorso – esso involge valutazioni ed apprez-zamenti integralmente rimessi al giudice del merito.19.- Col terzo mezzo incidentale la [OSCURATO:PERSONA] deduce, in conside-razione della fondatezza del suo ricorso incidentale, che le spese di lite li-quidate dalla Corte “debbano essere riviste a favore dell'impresa”.20.- Il motivo è inammissibile, vertendo su una questione rimessa alGiudice del rinvio a seguito della cassazione della sentenza. P.Q.Mla Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorsoprincipale. Dichiara inammissibili il quarto, il sesto ed il settimo motivo edil ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata, in rela-Numero registro generale 21998/2021Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 19785/2026Data pubblicazione 14/06/2026zione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 24 marzo 2026, nella camera di consiglio dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino