CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 23062/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33561/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] politico Popolo delle libertà, in persona dei legali rappresentanti, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, piazza Navona n.49; - ricorrente - 2(29- contro [OSCURATO:PERSONA] VALENTINI e Vanda VALENTINI, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliate presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrenti - CC 6.05.22 n.R.G. 33561/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso la sentenza n. 1629 del 2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata, nonché avverso la sentenza n. 1248 del 2011 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata il 16 dicembre 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] VALENTINI e Vanda VALENTINI avevano proposto nel 2005 domanda di risarcimento del danno dinanzi al Tribunale di Teramoi convenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti per essere state, dapprima, condannate con decreti penali del tribunale di Teramo del 2001, per il delitto previsto e punito dagli artt. 9 della I. n. 108 del 1968 e 93 D.P.R. n. 570 del 1960, per aver sottoscritto più dichiarazioni di presentazione di liste provinciali di candidati alle elezioni per la carica di presidente della giunta regionale ed in particolare, sia la lista provinciale di Teramo dei candidati presentati dal partito [OSCURATO:PERSONA],sia quella presentata da [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, assolte con la formula "perché il fatto non sussiste", essendo stato accertato che le sottoscrizioni apposte in calce alla lista presentata dal partito [OSCURATO:PERSONA] erano apocrife. Si costituiva la convenuta [OSCURATO:PERSONA] opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Teramo/con sentenza n. 1248 del 2011 condannava / [OSCURATO:PERSONA], sede provinciale di Teramo, ora Futuro e Libertà per l'Italia, a pagare a ciascuna delle attrici la somma di Euro 6.725,00, oltre interessi e le spese di giudizio. Avverso la sentenza del tribunale di Teramo, le originarie attrici [OSCURATO:PERSONA] VALENTINI e Vanda VALENTINI, proponevano atto di appello dinanzi la Corte d'appello di L'Aquila, chiedendo la parziale riforma della sentenza di prime cure e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] 1 CC 6.05.22 n.R.G. 33561/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ora Popolo della Libertà - sede provinciale di Teramo, al pagamento delle somme liquidate in prime cure. In accoglimento dell'appello, la Corte di appello dell'Aquila con la sentenza n. 1629 del 2018 ha condannato il Popolo delle Libertà (PDL) a pagare alle appellanti quanto determinato dal tribunale di Teramo con la sentenza appellata, nonché a rifondere loro le spese del grado. Per quanto ancora qui rileva, la Corte di appello ha ritenuto passata in giudicato, in assenza di appello principale e incidentale, la statuizione del Tribunale che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c. della condotta del consigliere comunale [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva autenticato le sottoscrizioni, apparentemente provenienti dalle appellanti ma in realtà falsificate) e che ha accertato come [OSCURATO:PERSONA], fondendosi in Forza Italia, ha dato luogo ad un nuovo partito denominato Popolo delle Libertà, succeduto nel rapporto obbligatorio passivo con le appellanti ai sensi dell'art. 2054 bis c.c. Avverso la sentenza d'appello e quella di prime cure, il Movimento politico Popolo delle Libertà ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di gravame. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] VALENTINI e Vanda VALENTINI. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il movimento politico ricorrente lamenta con il primo motivo la "nullità per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ex artt. 24 Cost e 101 c.p.c. nonché per inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio e della procura alle liti in violazione degli artt. 24 Cost. 83, 84, 139, 141 e 145 comma 2 c.p.c. nonché per nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 comma 3 n. 2 e 164 comma 1 c.p.c. ex art. 360, n. 3 c.p.c."ed in particolare, denuncia la violazione del principio 2 CC 6.05.22 n.R.G. 33561/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi del contraddittorio in entrambi i gradi di giudizio tenuto conto che il movimento non è mai stato citato né ha avuto la possibilità di esercitare il diritto di difesa; difatti, in prime cure il processo è stato instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e in seconde è stato notificato l'appello ad [OSCURATO:PERSONA] ora Popolo delle Libertà - sede provinciale di Teramo, presso il difensore di primo grado, senza che mai il Popolo delle libertà avesse eletto domicilio presso detto difensore, in violazione degli artt.141 e 145 c.p.c. secondo cui alle associazioni non riconosciute le notifiche debbono essere effettuate presso la loro sede e che il coordinatore provinciale del Popolo delle Libertà non era legittimato a ricevere le notifiche né a comparire in giudizio non avendo la rappresentanza processuale del Popolo delle libertà. 2. Con il secondo motivo denuncia la "Nullità per mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c. e violazione dell'art. 2504 bis c.c. ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c." e contesta che la Corte di appello abbia fondato la decisione ritenendo coperta da giudicato interno la affermazione, del tutto apodittica, del tribunale secondo cui "[OSCURATO:PERSONA] fondendosi in Forza Italia, dando vita ad un autonoma associazione denominata il Popolo delle Libertà" è succeduta nel rapporto obbligatorio passivo con le appellanti ai sensi dell'art. 2054 bis c.c.; nello specifico, il movimento ricorrente evidenzia che il Partito della libertà ha costituito un centro politico unitario nel quale sono confluiti i due diversi partititi ([OSCURATO:PERSONA] e Forza Italia) che avrebbero mantenuto una propria identità e soggettività con organizzazione, statuti, patrimoni e apparati amministrativi separati. Ulteriore circostanza che sarebbe stata del tutto obliterata dai giudici di merito -che hanno recepito come giudicato interno l'immotivato assunto del tribunale- è quella concernente il fatto che a seguito dello scioglimento di [OSCURATO:PERSONA], nel marzo 2009, essa è stata posta in liquidazione e il patrimonio è confluito nella omonima Fondazione con sede in Roma via 3 CC 6.05.22 n.R.G. 33561/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi della Scrofa 39 e ciò renderebbe evidente che [OSCURATO:PERSONA] non si è mai fusa nel Partito delle libertà ed è tuttora presente come associazione in liquidazione; in proposito, inoltre, lamenta che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto apparente. 3. Con il terzo motivo di ricorso, il movimento ricorrente lamenta la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. 83, 84, 101, 141, 145, comma 2, 163, comma 3 n. 2 e 164 comma 1 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c." atteso che le nullità della sentenza lamentate con il primo motivo di ricorso costituirebbero anche violazioni di legge e, nello specifico, di quelle poste a presidio del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. 4. Va in via preliminare esaminata l'eccezione di tardività del ricorso per decorrenza dei termini di impugnazione sollevata dalle controricorrenti le quali rappresentano che, contrariamente a quanto asserito dall'odierno ricorrente, la sentenza di appello è stata notificata in data 16 ottobre 2018 a mezzo Pec dal loro difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] tanto all'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore del Popolo della libertà costituito nel giudizio di secondo grado, quanto all'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliataria nel giudizio di secondo grado del Popolo delle Libertà e che, pertanto, il termine breve di impugnazione della sentenza di appello è ampiamente trascorso; evidenziano altresì che è decorso anche il termine lungo (di un anno, trattandosi ratione temporis di causa iscritta a ruolo nel 2005), tenuto conto che la sentenza è stata pubblicata in data 11 settembre 2018 e il termine annuale sarebbe anch'esso decorso, tenuto conto che l'impugnazione è stata notificata in data 30 ottobre 2019. Di contro, parte ricorrente sostiene che solo in data 2 agosto 2019 la sentenza di appello veniva notificata, unitamente al precetto, al Popolo della Libertà, nella sua sede di piazza [OSCURATO:PERSONA] in Lucina 4 e che, pertanto, il ricorso per cassazione è stato tempestivamente proposto. 4 CC 6.05.22 n.R.G. 33561/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 4.1. L'eccezione è fondata e va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini di impugnazione. 4.2. Giova richiamare in proposito il principio già espresso da questa Corte in tema di associazione non riconosciuta, che, ancorché sfornita di personalità giuridica, è considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte dagli associati, cui sono analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di legge o degli accordi associativi, le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute o di società. E' stato precisato in proposito che in caso di unificazione di due associazioni non riconosciute può farsi riferimento alle norme sulla fusione, con la conseguenza che la sopravvenuta unificazione non incide sull'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto a nome di una delle associazioni unificate in quanto parte del giudizio di merito; infatti, a seguito della nuova formulazione dell'art. 2504 bis c.c., in base al cui primo comma la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, la fusione configura una vicenda meramente evolutivo - modificativa del medesimo soggetto giuridico, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo (Cass. Sez. 1, 23/01/2007 n. 1476). 4.3. Applicando il richiamato principio alla peculiare fattispecie in esame, è incontestato tra le parti che l'atto di appello è stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA] ora Popolo della Libertà, sede provinciale di Teramo, e che nel giudizio di appello si sia costituito il Popolo della Libertà limitandosi a sollevare un'eccezione di difetto di legittimazione passiva, «pur specificando» -come puntualmente rileva la Corte di appello nella sentenza impugnata- che «chiedeva solo il rigetto dell'appello e non proponeva appello incidentale», con conseguente passaggio in giudicato della statuizione del giudice di prime cure sul fatto che «Alleanza 5 CC 6.05.22 n.R.G. 33561/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] fondendosi a Forza Italia» avesse «dato luogo ad un nuovo partito denominato "Popolo della libertà", succeduto quindi nel lato passivo del rapporto obbligatorio con le appellanti ex art. 2504 bis c.c.». Orbene la sentenza di appello è stata debitamente notificata il 16 ottobre 2018 a mezzo Pec dal difensore delle odierne resistenti tanto all'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore del Popolo della libertà costituito nel giudizio di secondo grado, quanto all'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatario nel giudizio di secondo grado del Popolo delle Libertà e che, pertanto, il termine breve di impugnazione della sentenza di appello è ampiamente trascorso, tenuto conto che il ricorso per cassazione è stato notificato soltanto in data 30 ottobre 2019. Per completezza, va richiamato anche quanto affermato da questa Corte in ordine alla eventuale nullità, non sanata, dell'atto introduttivo carente dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4), c.p.c., cui fa riferimento l'art. 164, comma 4, c.p.c., risolvendosi in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove non sia fatta valere in appello né dal soccombente né dal vincitore assolto dalla domanda di merito proposta nei suoi confronti, non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, a causa della intervenuta preclusione derivante dal principio, affermato dall'art. 161 c.p.c., di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d'impugnazione (Cass. Sez. 2 05/02/2018 n. 2755; Cass. Sez. 1, 15/11/1995 Sentenza n. 11827). In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo e i motivi non possono essere scrutinati. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma 6 CC 6.05.22 n.R.G. 33561/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del