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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2021

Cassazione n. 16874/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, generici rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, avendo la Corte spiegato gli elementi sui quali si fonda il giudizio di responsabilità penale, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena inflitta, e, dall'altra, perché finalizzati a sollecitare una diversa valutazione delle prove ed una non consentita diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 11 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] restensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] .

O 2 N1AG il ------ -----

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, generici rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, avendo la Corte spiegato gli elementi sui quali si fonda il giudizio di responsabilità penale, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena inflitta, e, dall'altra, perché finalizzati a sollecitare una diversa valutazione delle prove ed una non consentita diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] restensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] . O 2 N1AG il ------ -----
Sentenza Cassazione n. 16874/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris