CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 2022
Cassazione n. 35090/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2018n. 19 sez. S2 -ud. 17/ 11 /2022 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' MARIA, [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 1242/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il T ribunale di Palermo, pronunciando nei confronti dei convenuti contumaci,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] à e del M inistero dell’Economia, evocato in giudizio ex articolo 102 c.p.c. e non costituito, in accoglimento dell’istanza di verificazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con citazione del 3 gennaio 2011 dichiarava l’autenticità della scrittura privata sottoscritta in data 28 gennaio 1988 dagli attori e dai convenuti predetti; rigettava , invece , la domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento, dai convenuti agli attori, della quota indivisa di un mezzo della proprietà dei beni immobili indicati in detta scrittura. Il Tribunale in particolare reputava che il negozio documentato dalla scrittura privata del 28 gennaio 1988 fosse un contratto preliminare di compravendita dei terreni siti in Cerda, catasto foglio 11, particella 47 e 48 e foglio 13 particella 35 con i fabbricati ivi esistenti e che, a l suddetto negozio, non potesse attribuirsi la natura di atto traslativo della proprietà come sostenuto dagli attori. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 3. Gli appellatirimanevano contumaci. Ric. 2018n. 19 sez. S2 -ud. 17/ 11 /2022 4. La C orte d’ A ppello di Pale rmo rigettava l’appello. In particolare,evidenziava che l’ordine impartito ai sensi dell’articolo 102 c.p.c. dal primo giudice per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente proprietario del bene in forza del provvedimento di confisca non era stato correttamente eseguito, essendo all’epoca legittimata l’ A genzia del demanio e non il Ministero dell’economia.Doveva, dunque , rigettarsi la domanda nei confronti del Ministero, stante la carenza di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio. Secondo la Corte d'Appello doveva, invece, esaminarsi la domanda degli appellanti nei confrontidegli altri convenuti volta a far accertare l’asserita loro veste di proprietari dei beni in oggetto. La domanda risultava infondata in quanto,per effetto della confisca definitiva dei beni disposta dal giudice della prevenzione penale nell’anno 2005 nei confronti dei danti causaMaria Calà e [OSCURATO:PERSONA], i beni in questione erano stati acquisiti dallo Stato e , in mancanza di un atto traslativo favorevole agli istanti trascritto in data anteriore alla trascrizione del sequestro propedeutico al provvedimento ablatorio penale, atto la cui sussistenza avrebbe legittimato gli appellanti a partecipare alla procedura di prevenzione penaleai sensi dell’articolo 2 ter, comma 5, della l. n. 575 del 1965 o,comunque , a far valere le proprie ragioni davanti al giudice penale in sede di incidente di esecuzione, l’acquisizione all’erario era oramai definitivamente opponibile agli appellanti. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso. 6. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Ric. 2018n. 19 sez. S2 -ud. 17/ 11 /2022 7. I ricorrenti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha nno insist ito nell a richiest a di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 307 c.p.c., in relazione all’articolo 102 c.p.c. ed in relazione all’articolo 2643, 2644e 2665 c.c. La censura ha ad oggetto la ritenuta erronea integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado per aver notificatol’atto al Ministero dell’Economia e non all’Agenzia del Demanio, unica titolare del rapporto dedotto in giudizio.I ricorrenti sostengono che all’udienza del 1° febbraio 2012 dinanzi al T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevano prodotto una v isur a ipotecaria dall a qual e risultava che, a seguito del provvedimento di confisca , il bene era divenuto di proprietà dell’Ministero e non anche dell’ A genzia del Demanio. Pertanto, in forza del contenuto delle risultanze di detta trascrizione la notifica dell’atto di citazione per integrazione del contraddittorio era stata effettuata al Ministero dell’economia, elettivamente domiciliato presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato. Peraltro, l’ A genzia del D emanio è organo del M inistero dell’Economia e,dunque, quest’ultimo sarebbe legittimato passiv o del rapporto dedotto in giudizio. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 832, 1537, 2643 e 2644 in relazione agli articoli 2 ter , comma 5, della l. n. 575 del 1965. Secondo i ricorrentila decisione della C orte d’ A ppello sarebbe erronea in quanto,nonostante fossero già proprietari indivisi del 50 % degli immobili di cui è causa , non erano stati posti nelle Ric. 2018n. 19 sez. S2 -ud. 17/ 11 /2022 condizioni di fatto e di diritto di intervenire nel procedimento di prevenzione ove avrebbero potuto far valere le loro legittime ragioni dominicali. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è in fondato e il suo rigetto determina l’inammissibilità del primo motivo per difetto di interesse. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda de i ricorrenti di accertamento dell’avvenuto trasferimento in loro favore della quota indivisa di un mezzo della proprietà dei beni immobili indicatinella scrittura privata del 28 gennaio 1988. In particolare,il giudice di primo grado ha qualificato il negozio documentato dalla scrittura privata del 28 gennaio 1988 come un contratto preliminare di compravendita dei terreni eha ritenuto che al suddetto negozio non potesse attribuirsi la natura di atto traslativo della proprietà come sostenuto dagli attori. La Corte d’Appello ha confermato il rigetto della domanda, evidenziando che, a prescindere dalla sua qua lificazione , in ogni caso il contratto non era stato trascritto anteriormente alla procedura di prevenzione penale e, in particolare, al sequestro cui era conseguita la confisca del bene disposta nell’anno 2005. La mancanza di un atto traslativo favorevole agli istanti trascritto in data anteriore alla trascrizione del sequestro propedeutico ha prodotto l’effetto dell’acquisizione del bene all’erario. La trascrizione dell’atto, invece, avrebbe legittimato i ricorrent i a partecipare alla procedura di prevenzione ai sensi dell’art. 2 ter , comma 5, della l. n. 575 del 1965 o comunque a far valere le proprie ragioni davanti al giudice penale in sede di incidente di esecuzione. Ric. 2018n. 19 sez. S2 -ud. 17/ 11 /2022 La sentenza della Corte d'Appello di Palermo, come sopra riportata,è conforme alla giuri sprudenza di questa Corte secondo la quale: «In tema di confisca penale di immobili, l'esistenza di diritti sulla cosa confiscata può essere fatta valere dal terzo in sede civile solo ove si tratti di diritti preesistenti al sequestro e il terzo rivendichi un bene del quale il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione non poteva disporre, giacché, in difetto del contestuale verificarsi di queste condizioni, la mancata partecipazione del terzo al procedimento che ha portato alla confisca non è motivo di nullità della confisca medesima e la rivendicazione dei diritti sul bene confiscato deve essere fatta dinanzi al giudice dell'esecuzione del provvedimento di prevenzione, ai sensi degli artt. 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 4, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 676 cod. proc. pen.» (Sez. 2, Sent. n. 8834 del 2015, Rv. 635186). Nella specie i ricorrenti non si confrontano neanche con la ratio decidendi della sentenza impugnata secondo la quale la mancata trascrizione del loro titolo di acquisto prima dell’inizio della procedura di sequestro (al di là della qualificazione del titolo come preliminare o come definitivo) rende la confisca definitiva e inopponibile in sede civile il titolo non trascritto, mancando le due condizioni: che si tratti di diritti preesistenti al sequestro e che il terzo rivendichi un bene del quale il soggetto sottoposto al procedimento non poteva, direttamente o indirettamente, disporre. Dunque,la mancata partecipazione de i ricorrenti al procedimento che ha portato alla confisca del bene non costituisce motivo di nullità del decreto di confisca, e la rivendicazione del loro diritto sul Ric. 2018n. 19 sez. S2 -ud. 17/ 11 /2022 bene confiscato dovevaessere fatta valere, ex artt. 3-ter, secondo comma, della legge n. 575 del 1965, art. 4, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956 n.1423 e art. 676 cod.proc. pen., dinanzi al giudice dell'esecuzione del provvedimento di prevenzione, poiché in tal caso la verifica del diritto vantato dal terzo incide direttamente sulla confisca, e sollecita una nuova indagine, la cui estensione e i cui strumenti sono diversi da quelli consentiti al giudice civile. Infine, deve darsi continuità anche a l seguente principio di diritto: La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo pleno iure. (Sez. 3, Sent. n. 28242 del 2020, Rv. 659887). Ric. 2018n. 19 sez. S2 -ud. 17/ 11 /2022 3. Il rigetto del secondo motivo di ricorso rende inammissibile il primo motivo per difetto di interesse. Risulta irrilevante, infatti, verificare la legittimazione passiva dell’Agenzia del demanio o del Ministero dell’economia ai fini del rigetto della domanda proposta dai ricorrenti. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente a ffermato che: «L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata; sicché è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche,sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico»(Sez. L, Sent . n. 13373 del 2008 ). 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2018n. 19 sez. S2 -ud. 17/ 11 /2022 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5600 più spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato